Art. 17. Modifiche e soluzione delle controversie Il presente Accordo puo' essere modificato in qualsiasi momento. Le modifiche al presente Accordo, convenute dalle Parti contraenti, entreranno in vigore secondo le modalita' stabilite per le vie diplomatiche. Ogni controversia sorta fra le Parti contraenti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sara' risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato.