(Accordo-art. 17)
                              Art. 17. 
              Modifiche e soluzione delle controversie 
 
  Il presente Accordo puo' essere modificato in qualsiasi momento. Le
modifiche al presente  Accordo,  convenute  dalle  Parti  contraenti,
entreranno in vigore  secondo  le  modalita'  stabilite  per  le  vie
diplomatiche. 
  Ogni  controversia  sorta  fra   le   Parti   contraenti   riguardo
all'interpretazione ed all'applicazione del  presente  Accordo  sara'
risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato.