Art. 18. Durata e validita' Il presente Accordo avra' durata illimitata. Esso potra' essere denunciato, a mezzo di notifica, in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti contraenti e in tal caso la denuncia avra' effetto dopo sei mesi dal giorno di ricevimento della notifica stessa. La denuncia del presente Accordo non influira' sulla realizzazione dei programmi avviati ai sensi dello stesso, salvo quando diversamente stabilito dalle Parti. In fede di che i sottoscritti rappresentanti delle Parti contraenti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Roma il 15 aprile 2014, in due originali, ciascuno in lingua italiana e montenegrina, tutti i testi facenti ugualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico