(Accordo-art. 18)
                              Art. 18. 
                         Durata e validita' 
 
  Il presente Accordo avra' durata  illimitata.  Esso  potra'  essere
denunciato, a mezzo di notifica, in  qualsiasi  momento  da  ciascuna
delle Parti contraenti e in tal caso la denuncia avra'  effetto  dopo
sei mesi dal giorno di ricevimento della notifica stessa. 
  La denuncia del presente Accordo non influira' sulla  realizzazione
dei  programmi  avviati  ai  sensi   dello   stesso,   salvo   quando
diversamente stabilito dalle Parti. 
  In  fede  di  che  i  sottoscritti   rappresentanti   delle   Parti
contraenti, debitamente autorizzati  dai  rispettivi  Governi,  hanno
firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli. 
  Fatto a Roma il 15 aprile  2014,  in  due  originali,  ciascuno  in
lingua italiana e montenegrina,  tutti  i  testi  facenti  ugualmente
fede. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico