(Accordo-art. 2)
                               Art. 2. 
                      Settori di collaborazione 
 
  Ciascuna delle parti sviluppera' e favorira' particolarmente: 
    a) la cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione; 
    b) la cooperazione nel  settore  museale  e  per  la  tutela  del
patrimonio culturale, artistico ed archeologico; 
    c) la cooperazione tra le istituzioni culturali, gli istituti  di
istruzione e di istruzione superiore, dei due Stati; 
    d) la cooperazione nel settore artistico, mediante gli scambi  di
artisti, esperti e studiosi, docenti e studenti universitari; 
    e)  la  cooperazione  in   campo   editoriale,   in   particolare
incoraggiando la traduzione e la pubblicazione  di  opere  letterarie
dell'altra Parte contraente; 
    f) la cooperazione nel campo dei media, in particolare quella fra
gli enti televisivi e radiofonici dei due Stati; 
    g) la cooperazione  nel  settore  della  protezione  dei  diritti
d'autore e dei diritti connessi  fra  le  rispettive  amministrazioni
competenti per materia; 
    h)  la  cooperazione  in   campo   bibliotecario,   librario   ed
archivistico.