Art. 2. Settori di collaborazione Ciascuna delle parti sviluppera' e favorira' particolarmente: a) la cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione; b) la cooperazione nel settore museale e per la tutela del patrimonio culturale, artistico ed archeologico; c) la cooperazione tra le istituzioni culturali, gli istituti di istruzione e di istruzione superiore, dei due Stati; d) la cooperazione nel settore artistico, mediante gli scambi di artisti, esperti e studiosi, docenti e studenti universitari; e) la cooperazione in campo editoriale, in particolare incoraggiando la traduzione e la pubblicazione di opere letterarie dell'altra Parte contraente; f) la cooperazione nel campo dei media, in particolare quella fra gli enti televisivi e radiofonici dei due Stati; g) la cooperazione nel settore della protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi fra le rispettive amministrazioni competenti per materia; h) la cooperazione in campo bibliotecario, librario ed archivistico.