(Accordo-art. 3)
                               Art. 3. 
             Collaborazione nel settore dell'istruzione 
 
  Le  Parti  contraenti  favoriranno  la  cooperazione  nel   settore
dell'istruzione, stimolando una migliore  comprensione  ed  una  piu'
profonda  conoscenza  dell'arte,  della  cultura  e  del   patrimonio
linguistico ed  archeologico  dei  due  Paesi.  Esse  valuteranno  la
possibilita' di attuare tale cooperazione, nella misura della propria
disponibilita', attraverso: 
    a) l'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura
dell'altra Parte; 
    b) la cooperazione per la  formazione  di  docenti  della  lingua
dell'altra Parte; 
    c) il funzionamento di corsi, lettorati e cattedre, ai  fini  del
rispettivo sviluppo  dell'insegnamento  e  della  ricerca  nel  campo
dell'italianistica e della lingua e cultura del Montenegro; 
    d) lo scambio di  assistenti  di  lingua  italiana  e  di  lingua
montenegrina presso le rispettive scuole secondarie superiori; 
    e) la concessione, in regime di reciprocita', di borse di  studio
a studenti universitari e post-universitari per  lo  svolgimento  di'
studi e ricerche; 
    f) lo sviluppo della collaborazione tra  i  rispettivi  organismi
universitari,    attraverso    l'intensificazione     di     progetti
inter-universitari,  lo  scambio  di  docenti  e  ricercatori  e   la
realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse; 
    g) lo  studio  comparativo  dei  metodi  e  programmi  didattici,
universitari e di alta formazione artistica,  musicale  e  coreutica,
auspicando altresi' forme di cooperazione tra atenei per  l'eventuale
rilascio di titoli congiunti e  la  conclusione  di  accordi  per  il
reciproco  riconoscimento  di  titoli  e   di   periodi   di   studio
universitari; 
    h)  lo  sviluppo  della  collaborazione  tra  istituzioni   della
formazione delle discipline musicali, artistiche, archeologiche e del
design, al fine di realizzare progetti  congiunti  a  sostegno  della
mobilita' e della partecipazione a programmi europei di cooperazione; 
    i) l'estensione dei programmi di scambio di docenti esistenti tra
i due Paesi agli istituti di istruzione primaria e secondaria che  ne
facciano richiesta; 
    j) lo sviluppo di  scambi  di  informazioni  e  di  pubblicazioni
scientifiche e pedagogiche nel settore dell'insegnamento delle lingue
dei due Paesi; 
    k)  la  cooperazione  nell'ambito  dei  metodi  e  dei  materiali
didattici; 
    l) gli scambi e  i  contatti  diretti  tra  istituti  scolastici,
specialmente nel quadro di gemellaggi, e tra insegnanti.