(Accordo-art. 6)
                               Art. 6. 
                      Collaborazione artistica 
 
  Ciascuna delle Parti contraenti favorira'  ogni  forma  di  scambio
culturale e artistico al fine di una migliore reciproca conoscenza ed
ulteriore avvicinamento fra i due Paesi. 
  A tale scopo esse favoriranno in particolare modo: 
    a) l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche nei
piu' svariati settori: letteratura,  arti  figurative,  architettura,
arti sceniche, musica, danza, teatro, cinema ed audiovisivo; 
    b) l'organizzazione di conferenze, seminari,  atelier  artistici,
festival ed altri eventi di carattere culturale ed artistico; 
    c) per quanto attiene alle iniziative di cui ai punti a) e b) del
presente  articolo,  le  Parti  incoraggeranno  la  mobilita'  e   la
partecipazione agli specifici programmi europei e regionali.