(Accordo-art. 13)
                              Art. 13. 
 
    1.  La  Commissione  RAMOGE  e'  assistita  da  un   Segretariato
permanente. 
    2.  Il  Segretariato  permanente  della  Commissione  RAMOGE   e'
assicurato dai Servizi del Governo del Principato di Monaco. 
    3. Le funzioni del Segretariato permanente sono le seguenti: 
      a)  organizzare  e  assicurare  il  segretariato  del  presente
Accordo,  della  Commissione  RAMOGE,  del  Comitato  direttivo,  del
Comitato tecnico e dei gruppi di lavoro; 
      b) assistere  i  Presidenti  della  Commissione  RAMOGE  e  del
Comitato tecnico nella convocazione  e  preparazione  delle  riunioni
ordinarie e straordinarie; 
      c) trasmettere a ciascuna delle Parti  contraenti,  al  termine
delle riunioni, le raccomandazioni  adottate,  accompagnate  da  ogni
commento pertinente; 
      d) convocare le riunioni dei gruppi di lavoro; 
      e) preparare in  collaborazione  con  il  Comitato  tecnico  il
progetto del  rapporto  annuale  delle  attivita'  della  Commissione
RAMOGE previsto all'articolo 4 j); 
      f) attirare  l'attenzione  della  Commissione  RAMOGE  su  ogni
questione relativa a questo Accordo; 
      g) stabilire i contatti con i segretariati delle organizzazioni
intergovernative in applicazione dell'articolo 4 g); 
      h)  rappresentare  la  Commissione  RAMOGE  su   richiesta   di
quest'ultima o del suo Comitato direttivo; 
      i) gestire il bilancio del presente Accordo; 
      j)  ricevere,  esaminare  e  rispondere   alle   richieste   di
spiegazioni  e  informazioni  che  provengono  dai   Governi,   dalle
organizzazioni intergovernative, dalle collettivita'  territoriali  e
dal pubblico; 
      k) assicurare la promozione del presente  Accordo  e  dei  suoi
obiettivi; 
      l) compiere ogni altra funzione che gli  venga  affidata  dalla
Commissione RAMOGE.