Art. 13. 1. La Commissione RAMOGE e' assistita da un Segretariato permanente. 2. Il Segretariato permanente della Commissione RAMOGE e' assicurato dai Servizi del Governo del Principato di Monaco. 3. Le funzioni del Segretariato permanente sono le seguenti: a) organizzare e assicurare il segretariato del presente Accordo, della Commissione RAMOGE, del Comitato direttivo, del Comitato tecnico e dei gruppi di lavoro; b) assistere i Presidenti della Commissione RAMOGE e del Comitato tecnico nella convocazione e preparazione delle riunioni ordinarie e straordinarie; c) trasmettere a ciascuna delle Parti contraenti, al termine delle riunioni, le raccomandazioni adottate, accompagnate da ogni commento pertinente; d) convocare le riunioni dei gruppi di lavoro; e) preparare in collaborazione con il Comitato tecnico il progetto del rapporto annuale delle attivita' della Commissione RAMOGE previsto all'articolo 4 j); f) attirare l'attenzione della Commissione RAMOGE su ogni questione relativa a questo Accordo; g) stabilire i contatti con i segretariati delle organizzazioni intergovernative in applicazione dell'articolo 4 g); h) rappresentare la Commissione RAMOGE su richiesta di quest'ultima o del suo Comitato direttivo; i) gestire il bilancio del presente Accordo; j) ricevere, esaminare e rispondere alle richieste di spiegazioni e informazioni che provengono dai Governi, dalle organizzazioni intergovernative, dalle collettivita' territoriali e dal pubblico; k) assicurare la promozione del presente Accordo e dei suoi obiettivi; l) compiere ogni altra funzione che gli venga affidata dalla Commissione RAMOGE.