Art. 4. Al fine di assolvere ai suoi compiti, la Commissione RAMOGE e' incaricata: a) di esaminare ogni problema d'interesse comune relativo allo stato dell'ambiente e della biodiversita' del mare e delle coste; b) di facilitare la concertazione tra i servizi amministrativi dei Governi delle tre Parti contraenti e delle collettivita' territoriali; c) di favorire e promuovere gli studi e le ricerche, gli scambi di informazioni e gli incontri di esperti nel quadro di una cooperazione di cui essa definisce i temi tenendo conto del carattere pilota della zona e dei lavori e dei mezzi materiali locali, nazionali o internazionali gia' esistenti; d) di tenere aggiornato il Piano di prevenzione e di intervento franco-italo-monegasco riguardante gli inquinamenti marini (Piano RAMOGEPOL); e) di vigilare sulla messa in opera comune nella zona RAMOGE degli impegni derivanti dai trattati internazionali applicabili in materia di protezione dell'ambiente marino e costiero cosi' come in materia di salvaguardia della biodiversita' marina e costiera; f) di favorire l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione del pubblico alla messa in atto degli obiettivi del presente Accordo; g) di assicurare il coordinamento necessario con gli organismi internazionali che hanno obiettivi convergenti con quelli del presente Accordo; h) di fissare un programma di lavoro per ogni biennio su proposta del Comitato tecnico; i) di raccomandare ai tre Governi e alle collettivita' territoriali ogni misura atta a proteggere le acque e l'ambiente costiero, la biodiversita' e l'integrita' degli ecosistemi; j) di fornire ogni anno ai Governi delle Parti contraenti un rapporto sulle raccomandazioni che essa ha adottato, sulla loro messa in opera e su tutte le attivita' relative al presente Accordo; k) di garantire una larga diffusione dei risultati degli studi e delle ricerche che promuove.