(Accordo-art. 6)
                               Art. 6. 
 
    l. La Commissione RAMOGE e'  assistita  da  un  Comitato  tecnico
composto da esperti competenti nelle materie  relative  al  campo  di
applicazione del presente Accordo. 
    2. La Commissione RAMOGE costituisce, secondo le necessita',  dei
gruppi  di  lavoro  per  lo  studio  di  particolari  problemi.  Puo'
affidarne la cura e il coordinamento al Comitato tecnico.