Art. 6. l. La Commissione RAMOGE e' assistita da un Comitato tecnico composto da esperti competenti nelle materie relative al campo di applicazione del presente Accordo. 2. La Commissione RAMOGE costituisce, secondo le necessita', dei gruppi di lavoro per lo studio di particolari problemi. Puo' affidarne la cura e il coordinamento al Comitato tecnico.