(Accordo aggiuntivo alla Convenzione del 20 aprile 1959-art. 5)
 
                               ART. 5 
                  ACCERTAMENTI BANCARI E FINANZIARI 
 
  1.  Su  domanda  della  Parte  Richiedente,  in  conformita'   alle
disposizioni dall'articolo 14 della Convenzione Europea di assistenza
giudiziaria in materia penale, la Parte Richiesta accerta prontamente
se  una  determinata  persona  fisica  o   giuridica   sottoposta   a
procedimento penale e' titolare di uno o piu' rapporti o conti presso
le banche o altri istituti di credito o finanziari  ubicati  nel  suo
territorio  e   fornisce   alla   Parte   Richiedente   le   relative
informazioni, ivi comprese quelle  relative  all'identificazione  dei
soggetti abilitati ad operare sui conti, alla localizzazione diquesti
ultimi e alle movimentazioni a questi riferibili. 
  2.  La  Parte  Richiesta  comunica   tempestivamente   alla   Parte
Richiedente l'esito degli accertamenti effettuati. 
  3. L'assistenza  di  cui  al  presente  Articolo  non  puo'  essere
rifiutata per motivi di segreto bancario.