(Allegato 1-art. 5)
                               Art. 5 
                        Attivita' consentite 
 
    1. Nel rispetto  delle  caratteristiche  dell'ambiente  dell'area
marina protetta «Capo Milazzo» e delle sue finalita'  istitutive,  in
deroga a quanto disposto all'articolo 5 del decreto istitutivo,  sono
consentite: 
  
 
 
+--------------------------+----------------------------------------+
|                          |a) le attivita' di soccorso e           |
|                          |sorveglianza; b) le attivita' di        |
|                          |servizio svolte per conto del soggetto  |
|                          |gestore ; c) le attivita' di ricerca    |
|                          |scientifica debitamente autorizzate dal |
|    Zona A di riserva     |soggetto gestore dell'area marina       |
|        integrale         |protetta;                               |
+--------------------------+----------------------------------------+
|                          |a) le attivita' consentite in Zona A b) |
|                          |la balneazione; c) la navigazione,      |
|                          |esclusivamente in assetto dislocante, a |
|                          |velocita' non superiore a 5 nodi, entro |
|                          |la distanza di 300 metri dalla costa, e |
|                          |a velocita' non superiore a 10 nodi,    |
|                          |entro la fascia di mare compresa tra i  |
|                          |300 metri e i 600 metri di distanza     |
|                          |dalla costa; d) l'accesso, alle unita' a|
|                          |vela, a remi, a pedali o con propulsore |
|                          |elettrico; e) l'accesso, ai natanti, ad |
|                          |eccezione delle moto d'acqua o          |
|                          |acquascooter e mezzi similari, e alle   |
|                          |imbarcazioni in linea con i requisiti di|
|                          |ecocompatibilita' di cui al comma 2; f) |
|                          |l'accesso, ai natanti e alle            |
|                          |imbarcazioni che non sono in linea con i|
|                          |requisiti di eco-compatibilita' di cui  |
|                          |al comma 2, per dodici mesi a decorrere |
|                          |dalla data di pubblicazione del presente|
|                          |regolamento; g) l'accesso, alle unita'  |
|                          |nautiche adibite al trasporto passeggeri|
|                          |e alle visite guidate, autorizzate dal  |
|                          |soggetto gestore; h) l'ormeggio, ai     |
|                          |natanti e alle imbarcazioni, in siti    |
|                          |individuati dal soggetto gestore        |
|                          |mediante appositi campi boe, posizionati|
|                          |compatibilmente con l'esigenza di tutela|
|                          |dei fondali; i) l'ancoraggio ai natanti |
|                          |e alle imbarcazioni, previa             |
|                          |autorizzazione, al di fuori delle aree  |
|                          |particolarmente sensibili, individuate e|
|                          |segnalate dal soggetto gestore,         |
|                          |compatibilmente alle esigenze di tutela |
|                          |dei fondali; l) le visite guidate       |
|                          |subacquee, svolte compatibilmente alle  |
|                          |esigenze di tutela dei fondali,         |
|                          |organizzate dai centri d'immersione     |
|                          |subacquea autorizzati dal soggetto      |
|                          |gestore e aventi sede legale nel comune |
|                          |di Milazzo alla data di entrata in      |
|                          |vigore del presente regolamento; m) le  |
|                          |immersioni subacquee, svolte            |
|                          |compatibilmente alle esigenze di tutela |
|                          |dei fondali e autorizzate dal soggetto  |
|                          |gestore; n) l'osservazione dei mammiferi|
|                          |marini, secondo il codice di condotta di|
|                          |cui al successivo comma 3. o)           |
|                          |l'esercizio della piccola pesca         |
|                          |artigianale e l'attivita' di            |
|                          |pescaturismo, previa autorizzazione,    |
|                          |riservate alle imprese di pesca che     |
|                          |esercitano l'attivita' sia              |
|                          |individualmente, sia in forma           |
|                          |cooperativa, aventi sede legale nel     |
|                          |Comune di Milazzo alla data di entrata  |
|                          |in vigore del presente regolamento, e ai|
|                          |soci delle suddette cooperative inseriti|
|                          |alla stessa data nel registro di        |
|                          |ciascuna cooperativa; p) la pesca       |
|                          |sportiva, con lenza e canna, autorizzata|
|                          |dal soggetto gestore e riservata ai     |
|Zona B di riserva generale|residenti nel Comune di Milazzo.        |
+--------------------------+----------------------------------------+
|                          |a) le attivita' richiamate per la Zona B|
|   Sottozona Bs riserva   |ai punti a), b), c), d), e), f), g), h),|
|    generale speciale     |i), l), m), n).                         |
+--------------------------+----------------------------------------+
|                          |a) le attivita' consentite in zona B; b)|
|                          |l'accesso alle navi da diporto in linea |
|                          |con i requisiti di ecocompatibilita' di |
|                          |cui al comma 2; c) l'ormeggio, previa   |
|                          |autorizzazione, alle unita' da diporto  |
|                          |in linea con i requisiti di             |
|                          |eco-compatibilita' di cui al comma 2, in|
|                          |siti individuati dal soggetto gestore   |
|                          |mediante appositi campi boe, posizionati|
|                          |compatibilmente con l'esigenza di tutela|
|                          |dei fondali; d) la pesca sportiva, con  |
|                          |lenza e canna, autorizzata e            |
|                          |contingentata dal soggetto gestore sulla|
|                          |base delle esigenze di tutela dell'area |
|                          |marina protetta, ai soggetti equiparati |
|                          |ai residenti nel Comune di Milazzo sulla|
|                          |base delle discipline adottate dal      |
|                          |soggetto gestore con il regolamento di  |
|Zona C di riserva parziale|cui all'articolo 6.                     |
+--------------------------+----------------------------------------+
 
 
    2. Ai fini del presente decreto e della previsione di  misure  di
premialita' ambientale nel regolamento di cui  all'articolo  6,  sono
individuate le unita' da  diporto  in  linea  con  uno  dei  seguenti
requisiti di eco-compatibilita': 
      a) unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo; 
      b) natanti e imbarcazioni equipaggiati con motore in linea  con
la direttiva 2003/44/CE; 
      c) navi da diporto in linea con  gli  Annessi  IV  e  VI  della
MARPOL 73/78. 
    3. Per le attivita' di  osservazione  dei  mammiferi  marini,  e'
individuata una fascia di osservazione,  entro  la  distanza  di  100
metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300
metri dai cetacei avvistati. In tali fasce vige per le  attivita'  di
avvistamento cetacei e per l'osservazione  dei  cetacei  il  seguente
codice di condotta: 
      a) non e' consentito avvicinarsi a  meno  di  100  metri  dagli
animali; 
      b)  nella  fascia  di  osservazione  non   e'   consentita   la
balneazione e puo' essere presente una sola unita' da  diporto  o  un
solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul
livello del mare; 
      c) non e' consentito il sorvolo con elicotteri, salvo  che  per
attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio; 
      d) non e' consentito rimanere piu' di venti minuti nella fascia
di osservazione; 
      e) nelle fasce di osservazione e avvicinamento  la  navigazione
e' consentita alla velocita' massima di 5 nodi; 
      f)  non  e'  consentito  stazionare  con  l'unita'  da  diporto
all'interno   di   un   gruppo   di    cetacei,    separando    anche
involontariamente  individui  o  gruppi  di  individui   dal   gruppo
principale; 
      g) non e' consentito fornire cibo agli  animali  e  gettare  in
acqua altro materiale; 
      h) non e' consentito l'avvicinamento frontale agli animali; 
      i) non e' consentito interferire con il  normale  comportamento
degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli; 
      l) non sono consentiti improvvisi cambiamenti  di  rotta  e  di
velocita' delle unita' da diporto; 
      m) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei  all'unita'
da diporto, e' fatto obbligo di  mantenere  una  velocita'  costante,
inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione; 
      n) nella fascia di avvicinamento non  possono  essere  presenti
contemporaneamente piu' di  tre  unita'  da  diporto,  in  attesa  di
accedere alla fascia di osservazione, seguendo  l'ordine  cronologico
di arrivo nella zona di avvicinamento; 
      o) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza,  e'
fatto obbligo di allontanarsi  con  rotta  costante  dalle  fasce  di
osservazione e avvicinamento.