Art. 5 Attivita' consentite 1. Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta «Capo Milazzo» e delle sue finalita' istitutive, in deroga a quanto disposto all'articolo 5 del decreto istitutivo, sono consentite: +--------------------------+----------------------------------------+ | |a) le attivita' di soccorso e | | |sorveglianza; b) le attivita' di | | |servizio svolte per conto del soggetto | | |gestore ; c) le attivita' di ricerca | | |scientifica debitamente autorizzate dal | | Zona A di riserva |soggetto gestore dell'area marina | | integrale |protetta; | +--------------------------+----------------------------------------+ | |a) le attivita' consentite in Zona A b) | | |la balneazione; c) la navigazione, | | |esclusivamente in assetto dislocante, a | | |velocita' non superiore a 5 nodi, entro | | |la distanza di 300 metri dalla costa, e | | |a velocita' non superiore a 10 nodi, | | |entro la fascia di mare compresa tra i | | |300 metri e i 600 metri di distanza | | |dalla costa; d) l'accesso, alle unita' a| | |vela, a remi, a pedali o con propulsore | | |elettrico; e) l'accesso, ai natanti, ad | | |eccezione delle moto d'acqua o | | |acquascooter e mezzi similari, e alle | | |imbarcazioni in linea con i requisiti di| | |ecocompatibilita' di cui al comma 2; f) | | |l'accesso, ai natanti e alle | | |imbarcazioni che non sono in linea con i| | |requisiti di eco-compatibilita' di cui | | |al comma 2, per dodici mesi a decorrere | | |dalla data di pubblicazione del presente| | |regolamento; g) l'accesso, alle unita' | | |nautiche adibite al trasporto passeggeri| | |e alle visite guidate, autorizzate dal | | |soggetto gestore; h) l'ormeggio, ai | | |natanti e alle imbarcazioni, in siti | | |individuati dal soggetto gestore | | |mediante appositi campi boe, posizionati| | |compatibilmente con l'esigenza di tutela| | |dei fondali; i) l'ancoraggio ai natanti | | |e alle imbarcazioni, previa | | |autorizzazione, al di fuori delle aree | | |particolarmente sensibili, individuate e| | |segnalate dal soggetto gestore, | | |compatibilmente alle esigenze di tutela | | |dei fondali; l) le visite guidate | | |subacquee, svolte compatibilmente alle | | |esigenze di tutela dei fondali, | | |organizzate dai centri d'immersione | | |subacquea autorizzati dal soggetto | | |gestore e aventi sede legale nel comune | | |di Milazzo alla data di entrata in | | |vigore del presente regolamento; m) le | | |immersioni subacquee, svolte | | |compatibilmente alle esigenze di tutela | | |dei fondali e autorizzate dal soggetto | | |gestore; n) l'osservazione dei mammiferi| | |marini, secondo il codice di condotta di| | |cui al successivo comma 3. o) | | |l'esercizio della piccola pesca | | |artigianale e l'attivita' di | | |pescaturismo, previa autorizzazione, | | |riservate alle imprese di pesca che | | |esercitano l'attivita' sia | | |individualmente, sia in forma | | |cooperativa, aventi sede legale nel | | |Comune di Milazzo alla data di entrata | | |in vigore del presente regolamento, e ai| | |soci delle suddette cooperative inseriti| | |alla stessa data nel registro di | | |ciascuna cooperativa; p) la pesca | | |sportiva, con lenza e canna, autorizzata| | |dal soggetto gestore e riservata ai | |Zona B di riserva generale|residenti nel Comune di Milazzo. | +--------------------------+----------------------------------------+ | |a) le attivita' richiamate per la Zona B| | Sottozona Bs riserva |ai punti a), b), c), d), e), f), g), h),| | generale speciale |i), l), m), n). | +--------------------------+----------------------------------------+ | |a) le attivita' consentite in zona B; b)| | |l'accesso alle navi da diporto in linea | | |con i requisiti di ecocompatibilita' di | | |cui al comma 2; c) l'ormeggio, previa | | |autorizzazione, alle unita' da diporto | | |in linea con i requisiti di | | |eco-compatibilita' di cui al comma 2, in| | |siti individuati dal soggetto gestore | | |mediante appositi campi boe, posizionati| | |compatibilmente con l'esigenza di tutela| | |dei fondali; d) la pesca sportiva, con | | |lenza e canna, autorizzata e | | |contingentata dal soggetto gestore sulla| | |base delle esigenze di tutela dell'area | | |marina protetta, ai soggetti equiparati | | |ai residenti nel Comune di Milazzo sulla| | |base delle discipline adottate dal | | |soggetto gestore con il regolamento di | |Zona C di riserva parziale|cui all'articolo 6. | +--------------------------+----------------------------------------+ 2. Ai fini del presente decreto e della previsione di misure di premialita' ambientale nel regolamento di cui all'articolo 6, sono individuate le unita' da diporto in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita': a) unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo; b) natanti e imbarcazioni equipaggiati con motore in linea con la direttiva 2003/44/CE; c) navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78. 3. Per le attivita' di osservazione dei mammiferi marini, e' individuata una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati. In tali fasce vige per le attivita' di avvistamento cetacei e per l'osservazione dei cetacei il seguente codice di condotta: a) non e' consentito avvicinarsi a meno di 100 metri dagli animali; b) nella fascia di osservazione non e' consentita la balneazione e puo' essere presente una sola unita' da diporto o un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare; c) non e' consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio; d) non e' consentito rimanere piu' di venti minuti nella fascia di osservazione; e) nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione e' consentita alla velocita' massima di 5 nodi; f) non e' consentito stazionare con l'unita' da diporto all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale; g) non e' consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale; h) non e' consentito l'avvicinamento frontale agli animali; i) non e' consentito interferire con il normale comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli; l) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocita' delle unita' da diporto; m) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unita' da diporto, e' fatto obbligo di mantenere una velocita' costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione; n) nella fascia di avvicinamento non possono essere presenti contemporaneamente piu' di tre unita' da diporto, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento; o) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, e' fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento.