Art. 2 
 
Partecipazione di enti del terzo  settore  all'attivita'  della  Rete
  nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza. 
 
  1. Per le finalita' della presente legge, il Ministro della  salute
puo' stipulare,  sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, accordi di collaborazione a titolo gratuito con  gli  enti
del terzo settore individuati dall'articolo 4, comma  1,  del  codice
del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.
117, diversi dalle imprese sociali e dalle cooperative sociali,  piu'
rappresentativi e attivi nella tutela  della  salute  umana  e  della
prevenzione  oncologica,  con  le  associazioni  attive   nel   campo
dell'assistenza socio-sanitaria e  con  enti  e  associazioni  attivi
nella valutazione dell'impatto della  patologia  oncologica  e  della
quantificazione  dei  bisogni  assistenziali  e  nell'informazione  e
comunicazione sui rischi per la popolazione,  purche'  tali  soggetti
siano  dotati  di  codici  etici  e  di  condotta  che  prevedano  la
risoluzione di ogni conflitto  di  interesse  e  improntino  la  loro
attivita'   alla   massima   trasparenza,   anche    attraverso    la
pubblicazione, nei relativi siti internet, degli statuti e degli atti
costitutivi,  della  composizione  degli  organismi  direttivi,   dei
bilanci, dei verbali e dei contributi e delle sovvenzioni a qualsiasi
titolo ricevuti. A tal fine, i soggetti di cui al presente  comma  si
dotano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  di  un
comitato scientifico composto da esperti in epidemiologia dei  tumori
e in oncologia, nonche' da almeno un rappresentante  di  un  registro
dei tumori di  popolazione,  con  il  compito  di  garantire  che  le
informazioni veicolate siano improntate al rispetto della metodologia
scientifica ed epidemiologica. 
  2. Gli enti del terzo settore di cui al comma 1 possono  presentare
proposte  al  Ministro  della  salute  in  relazione   a   iniziative
finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione dell'attivita'  della
Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza,
fermo restando il rispetto degli standard  scientifici.  In  caso  di
mancato accoglimento di  tali  proposte,  il  Ministro  della  salute
fornisce  alle  organizzazioni  e  associazioni  di  cui  al  periodo
precedente una risposta scritta e motivata, entro tre mesi dalla data
di presentazione della proposta. 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Il testo dell'articolo  4  del decreto  legislativo 3
          luglio 2017, n. 117 (Codice  del  Terzo  settore,  a  norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6  giugno
          2016, n. 106), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  179
          del 2 agosto 2017, S.O., reca: 
              «Art 4 . (Enti del Terzo settore) - 1.  Sono  enti  del
          Terzo  settore  le  organizzazioni  di   volontariato,   le
          associazioni di promozione sociale, gli enti  filantropici,
          le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti
          associative,   le   societa'   di   mutuo   soccorso,    le
          associazioni,   riconosciute   o   non   riconosciute,   le
          fondazioni e gli altri enti di  carattere  privato  diversi
          dalle societa' costituiti per il perseguimento, senza scopo
          di  lucro,  di  finalita'  civiche,  solidaristiche  e   di
          utilita' sociale mediante lo svolgimento, in via  esclusiva
          o principale, di una o piu' attivita' di interesse generale
          in forma di azione volontaria o di erogazione  gratuita  di
          denaro, beni o servizi, o di mutualita' o di  produzione  o
          scambio di beni o servizi, ed iscritti nel  registro  unico
          nazionale del Terzo settore. 
              2. Non sono enti del Terzo settore  le  amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  le  formazioni  e  le
          associazioni  politiche,  i  sindacati,   le   associazioni
          professionali e di rappresentanza di categorie  economiche,
          le associazioni di  datori  di  lavoro,  nonche'  gli  enti
          sottoposti a direzione e coordinamento  o  controllati  dai
          suddetti enti, ad  esclusione  dei  soggetti  operanti  nel
          settore della protezione  civile  alla  cui  disciplina  si
          provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4.  Sono  esclusi
          dall'ambito di applicazione  del  presente  comma  i  corpi
          volontari dei vigili del fuoco delle Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano e della Regione  autonoma  della  Valle
          d'Aosta. Sono altresi' escluse dall'ambito di  applicazione
          del presente comma le associazioni o fondazioni di  diritto
          privato ex Ipab derivanti dai  processi  di  trasformazione
          delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45
          del 23 febbraio 1990, e del decreto  legislativo  4  maggio
          2001, n. 207, in quanto la nomina da parte  della  pubblica
          amministrazione  degli  amministratori  di  tali  enti   si
          configura come mera designazione, intesa  come  espressione
          della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura
          quindi mandato fiduciario con  rappresentanza,  sicche'  e'
          sempre esclusa qualsiasi forma di  controllo  da  parte  di
          quest'ultima. 
              3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme
          del  presente  decreto  si  applicano  limitatamente   allo
          svolgimento  delle  attivita'  di  cui  all'articolo  5,  a
          condizione che per tali attivita' adottino un  regolamento,
          in forma di atto pubblico o scrittura privata  autenticata,
          che, ove non diversamente previsto  ed  in  ogni  caso  nel
          rispetto della struttura e della finalita'  di  tali  enti,
          recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel
          Registro  unico  nazionale  del  Terzo  settore.   Per   lo
          svolgimento di tali attivita'  deve  essere  costituito  un
          patrimonio destinato e devono essere  tenute  separatamente
          le scritture contabili di cui all'articolo 13.».