Art. 8 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano provvedono all'aggiornamento delle normative ivi  vigenti  in
tema  di  sorveglianza  sanitaria  della  malattia   oncologica,   in
relazione  alle  disposizioni  introdotte  dalla  presente  legge,  e
adottano  le  necessarie   iniziative   affinche'   la   sorveglianza
epidemiologica sulla malattia oncologica, nelle aree territoriali  di
loro pertinenza non coperte alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  venga  espletata  dai  registri   dei   tumori   di
popolazione gia' istituiti o di nuova istituzione. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 22 marzo 2019 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede