Art. 56. Modernizzazione del modello economico e sociale 1. Le parti convengono di realizzare azioni di cooperazione volte a sostenere il rafforzamento e la modernizzazione dell'amministrazione pubblica e dell'economia cubane. Esse concordano di sostenere lo sviluppo delle imprese e delle cooperative, con particolare attenzione per lo sviluppo locale. 2. La cooperazione in questo ambito potrebbe essere sviluppata in settori di reciproco interesse, quali: a) politiche macroeconomiche, comprese le politiche di bilancio; b) statistiche; c) sistemi d'informazione commerciale; d) misure volte ad agevolare gli scambi; e) sistemi e norme di qualita'; f) sostegno alle iniziative di sviluppo locale; g) sviluppo agroindustriale; h) controllo e sorveglianza da parte dello Stato; i) organizzazione e funzionamento delle imprese, comprese le imprese pubbliche. 3. Le parti convengono di favorire e incoraggiare la cooperazione tra le istituzioni, comprese le istituzioni settoriali, che promuovono strumenti a sostegno delle PMI, in particolare quelle che si adoperano per migliorare la competitivita', l'innovazione tecnologica, l'integrazione nelle catene del valore, l'accesso al credito e la formazione, nonche' per consolidare la capacita' e il quadro istituzionali. Esse convengono altresi' di promuovere i contatti tra le imprese di entrambe per sostenere la loro integrazione nei mercati internazionali, gli investimenti e il trasferimento di tecnologie.