Art. 62. Trattamento della nazione piu' favorita 1. Ciascuna parte concede alle merci dell'altra il trattamento della «nazione piu' favorita» in conformita' dell'articolo 1 dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 e delle sue note interpretative, che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis. 2. Il paragrafo 1 non si applica in relazione al trattamento preferenziale concesso dalle parti alle merci di un altro paese in conformita' degli accordi dell'OMC.