(Accordo-art. 75)
                              Art. 75. 
 
Sicurezza  alimentare,  questioni  inerenti  alle  MSF  e   questioni
                 inerenti al benessere degli animali 
 
    1. Le parti promuovono la cooperazione e il coordinamento tra  le
autorita'   competenti,   anche   nel   quadro    delle    pertinenti
organizzazioni  internazionali,  per  quanto  riguarda  la  sicurezza
alimentare, le MSF e il benessere degli animali,  a  vantaggio  delle
relazioni commerciali bilaterali. Esse favoriscono la cooperazione ai
fini del riconoscimento dell'equivalenza e dell'armonizzazione  delle
MSF e forniscono consulenza e assistenza tecnica  sull'attuazione  di
tali misure. 
    2. La cooperazione in materia di sicurezza alimentare,  questioni
inerenti alle MSF e questioni inerenti  al  benessere  degli  animali
mira a rafforzare le capacita' di ciascuna parte cosi' da  migliorare
l'accesso al mercato dell'altra parte, salvaguardando al tempo stesso
il livello di protezione degli esseri umani, degli  animali  e  delle
piante, nonche' il benessere degli animali. 
    3. La cooperazione puo' comprendere, tra l'altro: 
      a) l'apporto di competenze riguardanti la capacita'  tecnica  e
legislativa  di  elaborare  e  applicare  la  normativa,  nonche'  di
sviluppare sistemi ufficiali di controllo sanitario e  fitosanitario,
ivi  compresi  programmi  di  eradicazione,  sistemi   di   sicurezza
alimentare e notifica di allerta, nonche' l'apporto di competenze  in
materia di benessere degli animali; 
      b) il sostegno allo sviluppo e al rafforzamento delle capacita'
istituzionali e amministrative di  Cuba,  comprese  le  capacita'  di
controllo, per migliorarne lo status sanitario e fitosanitario; 
      c)  lo  sviluppo,  a  Cuba,  di  capacita'  che  consentano  di
soddisfare i requisiti sanitari e fitosanitari  cosi'  da  migliorare
l'accesso al mercato dell'altra parte, salvaguardando nel contempo il
livello di protezione; 
      d) il potenziamento del sistema ufficiale di controllo  per  le
esportazioni verso l'Unione europea  grazie  al  miglioramento  delle
capacita' di analisi e della gestione dei  laboratori  nazionali  per
soddisfare i requisiti della legislazione dell'Unione europea; 
      e) la fornitura di consulenza e assistenza tecnica riguardo  al
sistema di regolamentazione  sanitaria  e  fitosanitaria  dell'Unione
europea e all'attuazione delle norme imposte dal mercato  dell'Unione
europea; 
      f)  la  promozione   della   cooperazione   nell'ambito   delle
organizzazioni internazionali  competenti  (comitato  per  le  misure
sanitarie e fitosanitarie dell'accordo OMC sulle misure  sanitarie  e
fitosanitarie,  convenzione  internazionale  per  la  protezione  dei
vegetali, Organizzazione mondiale per la salute animale e commissione
del Codex  Alimentarius)  per  favorire  l'applicazione  delle  norme
internazionali.