(Accordo-art. XII)
                            ARTICOLO XII 
                        Transito e soggiorno 
 
Sezione 16 
    (a)  Il  Governo  adottera'  tutte  le  misure   necessarie   per
facilitare  l'entrata,  il  soggiorno  nella  e  la  partenza   dalla
Repubblica italiana dei membri del  personale  dell'Organizzazione  e
loro famiglie, dei partecipanti ai programmi  dell'Organizzazione,  e
delle persone in visita alla  sede  centrale  per  motivi  ufficiali,
indipendentemente dalla loro nazionalita'. Qualsiasi visto che  possa
rendersi necessario per le persone indicate In questa  Sezione  sara'
accordato gratuitamente e il piu' rapidamente possibile. 
    (b) Il direttore generale comunichera' al Governo  i  nomi  delle
persone indicate alla lettera (a), per quanto praticamente attuabile,
in anticipo.