(Accordo-art. XIII)
                            ARTICOLO XIII 
                  Rappresentanti di stati e membri 
            del Consiglio consultivo dell'organizzazione 
 
Sezione 17 
    I  rappresentanti  degli  Stati  firmatari  dell'Accordo  per  la
creazione  dell'Organizzazione  Internazionale  di  Diritto  per   lo
Sviluppo («I Rappresentanti») e i  membri  del  Consiglio  Consultivo
dell'Organizzazione («I  Membri  del  Consiglio»),  nell'espletamento
delle loro funzioni, godranno dei seguenti privilegi ed immunita': 
      (a) inviolabilita' personale, compresa l'immunita' dall'arresto
o dal fermo; 
      (b) immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere, ad eccezione
di quanto previsto alla lettera (c), per parole dette o scritte e per
tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio  delle  loro  funzioni
ufficiali, essendo inteso che tale immunita'  sara'  mantenuta  anche
dopo che gli  interessati  abbiano  cessato  di  esercitare  le  loro
funzioni; 
      (c)  l'immunita'  giurisdizionale  non  verra'  applicata  alle
giurisdizioni civili e amministrative della  Repubblica  italiana  in
relazione ad una azione promossa per danni derivanti da un  incidente
causato da  un  automezzo,  natante,  o  aereo  utilizzato  da  o  di
proprieta' delle persone interessate, nonche' ai casi  di  infrazioni
alla  disciplina  sulla  circolazione  stradale   riguardante   detti
automezzi; 
      (d) inviolabilita' di tutte le carte e documenti; 
      (e) esenzione dalle restrizioni relative all'immigrazione, alla
registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale; 
      (f) le stesse facilitazioni in materia di restrizioni valutarie
o di cambio  accordate  a  rappresentanti  di  Governi  stranieri  in
missione ufficiale temporanea; 
      (g) le stesse immunita' e facilitazioni per i bagagli personali
e ufficiali accordate a membri  di  missioni  diplomatiche  di  rango
equivalente, nel rispetto delle misure di  sicurezza  che  uno  Stato
puo' applicare secondo il diritto internazionale; 
      (h) esenzione, nella misura del possibile, da tutti i tributi e
le imposte personali, o reali, nazionali o regionali  o  comunali  ad
eccezione di quelle specificate dall'art.  34  della  Convenzione  di
Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961. 
Sezione 18 
    I Rappresentanti o Membri del Consiglio  indicati  nella  Sezione
17,  aventi  cittadinanza  italiana  o  residenza  permanente   nella
Repubblica italiana godranno soltanto dei privilegi e delle immunita'
previste in materia di immunita' giurisdizionale e di  inviolabilita'
per gli atti ufficiali da essi  compiuti  nell'esercizio  delle  loro
funzioni. 
Sezione 19 
    I coniugi dei Rappresentanti o dei Membri del Consiglio  indicati
nella Sezione 17 che li accompagnano e che non hanno la  cittadinanza
italiana  o  la  residenza  permanente  nella  Repubblica   italiana,
godranno dei privilegi e delle immunita' indicate  alla  lettera  (e)
della Sezione 17.