ARTICOLO XVIII Disposizioni finali Sezione 27 (a) Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui esso sara' approvato dall'Organizzazione ed in cui il Governo italiano avra' notificato all'Organizzazione l'avvenuta ratifica. (b) A domanda di una o dell'altra parte avranno luogo consultazioni per eventuali modificazioni al presente Accordo. (c) Questo Accordo rimarra' in vigore per tutto il tempo che l'Organizzazione manterra' la propria sede nella Repubblica italiana se non risolto anticipatamente per concorde volonta' delle parti. (d) Il Presente Accordo tra lo Stato italiano e l'Organizzazione Internazionale di diritto per lo sviluppo sostituisce il precedente firmato a Roma il 28 marzo 1992 nonche' lo scambio di note effettuato tra le stesse Parti a Roma il 9 luglio 1993. Pertanto all'entrata in vigore del Presente Accordo cesseranno gli effetti dell'Accordo Precedente. Fatto a Roma il 14 giugno 2017, in duplice copia, in lingua italiana ed inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico