(Accordo-art. XVIII)
                           ARTICOLO XVIII 
                         Disposizioni finali 
 
Sezione 27 
    (a) Il presente Accordo entrera' in vigore il  primo  giorno  del
mese   successivo   alla   data   in   cui   esso   sara'   approvato
dall'Organizzazione ed in cui il Governo  italiano  avra'  notificato
all'Organizzazione l'avvenuta ratifica. 
    (b)  A  domanda  di  una  o  dell'altra   parte   avranno   luogo
consultazioni per eventuali modificazioni al presente Accordo. 
    (c) Questo Accordo rimarra' in vigore  per  tutto  il  tempo  che
l'Organizzazione manterra' la propria sede nella Repubblica  italiana
se non risolto anticipatamente per concorde volonta' delle parti. 
    (d) Il Presente Accordo tra lo Stato italiano e  l'Organizzazione
Internazionale di diritto per lo sviluppo sostituisce  il  precedente
firmato a Roma il 28 marzo 1992 nonche' lo scambio di note effettuato
tra le stesse Parti a Roma il 9 luglio 1993. 
    Pertanto all'entrata in vigore del  Presente  Accordo  cesseranno
gli effetti dell'Accordo Precedente. 
    Fatto a Roma il 14 giugno  2017,  in  duplice  copia,  in  lingua
italiana ed inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico