Art. 36 
 
            Soprintendenze archivistiche e bibliografiche 
 
  1. Le Soprintendenze  archivistiche  e  bibliografiche,  uffici  di
livello dirigenziale non generale,  provvedono  alla  tutela  e  alla
valorizzazione dei beni archivistici nel  territorio  di  competenza,
anche avvalendosi del personale degli archivi di Stato  operanti  nel
territorio di competenza. Esse provvedono altresi' alla tutela e alla
valorizzazione dei beni librari nel territorio di  competenza,  fatto
salvo quanto previsto, nelle  regioni  a  statuto  speciale  e  nelle
Province autonome di Trento e Bolzano, dai rispettivi statuti e dalle
relative norme  di  attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge
costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3.  Assicurano  altresi'   il
coordinamento delle attivita' svolte dagli archivi di Stato anche  ai
fini della pubblica fruizione dei beni archivistici in loro consegna. 
  2. In particolare, il soprintendente archivistico e bibliografico: 
  a) svolge, sulla base delle indicazioni e  dei  programmi  definiti
dalle Direzioni generali, attivita' di  tutela  dei  beni  librari  e
archivistici presenti nell'ambito del territorio  di  competenza  nei
confronti di tutti i soggetti pubblici e privati; 
  b)  accerta  e   dichiara   l'interesse   storico   particolarmente
importante di archivi e singoli  documenti  appartenenti  a  privati;
accerta e dichiara l'eccezionale l'interesse culturale delle raccolte
librarie appartenenti ai privati e  il  carattere  di  rarita'  e  di
pregio dei beni cui all'articolo 10, comma 4, lettere c),  d)  ed  e)
del Codice; 
  c) tutela gli archivi, anche correnti, delle regioni,  degli  altri
enti pubblici territoriali e locali, nonche' di  ogni  altro  ente  e
istituto pubblico, e rivendica  archivi  e  singoli  documenti  dello
Stato; 
  d) dispone la  custodia  coattiva  dei  beni  librari  in  istituti
pubblici territorialmente competenti e archivistici negli archivi  di
Stato competenti, al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la
conservazione ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del Codice; 
  e) istruisce i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie
e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni
in materia di beni archivistici e librari, ai fini dell'adozione  dei
relativi provvedimenti da parte del direttore generale competente; 
  f) attua, sulla base  delle  indicazioni  tecniche  e  scientifiche
della Direzione generale, le operazioni di censimento  e  descrizione
dei beni archivistici nell'ambito del territorio di competenza e cura
l'inserimento e l'aggiornamento  dei  dati  nei  sistemi  informativi
nazionali; 
  g)  svolge  le  istruttorie  e  propone  al  direttore  generale  i
provvedimenti di autorizzazione al prestito per mostre o  esposizioni
di beni archivistici, di  autorizzazione  all'uscita  temporanea  per
manifestazioni,  mostre  o  esposizioni  d'arte  di  alto   interesse
culturale, di acquisto coattivo all'esportazione, di  espropriazione,
ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 66, 70,  95  e  98  del
Codice; 
  h) fornisce assistenza agli  enti  pubblici  e  ad  altri  soggetti
proprietari,  possessori  o  detentori  di  archivi   dichiarati   di
importante interesse storico nella formazione dei massimari e manuali
di classificazione  e  conservazione  dei  documenti,  nonche'  nella
definizione delle  procedure  di  protocollazione  e  gestione  della
documentazione; 
  i) organizza e svolge attivita' di formazione  degli  addetti  agli
archivi per le regioni, gli enti territoriali e locali e  altri  enti
pubblici; 
  l) promuove la costituzione di poli archivistici, in collaborazione
con  le  amministrazioni  pubbliche  presenti   nel   territorio   di
competenza, per  il  coordinamento  dell'attivita'  di  istituti  che
svolgono funzioni analoghe e al  fine  di  ottimizzare  l'impiego  di
risorse e razionalizzare l'uso degli spazi; 
  m) promuove la conoscenza e la  fruizione  degli  archivi  e  delle
biblioteche sottoscrive, secondo  gli  indirizzi  generali  impartiti
dalla Direzione generale, convenzioni con enti pubblici e istituti di
studio e ricerca per fini di tutela e di valorizzazione. 
  3. Con riferimento alle funzioni di tutela  dei  beni  librari,  le
Soprintendenze    archivistiche    e     bibliografiche     dipendono
funzionalmente  dalla  Direzione  generale  Biblioteche  e   istituti
culturali  e  possono  avvalersi  del  personale  delle   Biblioteche
statali.  Nella  Regione  Trentino-Alto  Adige,   la   Soprintendenza
archivistica e bibliografica del Veneto  e  del  Trentino-Alto  Adige
svolge esclusivamente funzioni in materia di beni archivistici. 
  4. Le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche sono articolate
in  almeno  tre   aree   funzionali,   riguardanti   rispettivamente:
l'organizzazione e il funzionamento, il patrimonio  archivistico,  il
patrimonio bibliografico. 
 
          Note all'art. 36: 
 
              - La legge costituzionale 18 ottobre  2001,  n.  3,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  24  ottobre  2001,  n.
          248. 
              - Si riporta il testo degli articoli 10, comma  4,  43,
          comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  febbraio  2004,  n.
          45, S.O.: 
              «Art. 10 (Beni culturali). - (Omissis). 
              4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1  e  al
          comma 3, lettera a): 
                a) le  cose  che  interessano  la  paleontologia,  la
          preistoria e le primitive civilta'; 
                b) le cose di interesse numismatico che, in  rapporto
          all'epoca, alle tecniche  e  ai  materiali  di  produzione,
          nonche' al contesto di riferimento,  abbiano  carattere  di
          rarita' o di pregio; 
                c) i manoscritti,  gli  autografi,  i  carteggi,  gli
          incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni,  con
          relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio; 
                d) le  carte  geografiche  e  gli  spartiti  musicali
          aventi carattere di rarita' e di pregio; 
                e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le
          pellicole cinematografiche ed  i  supporti  audiovisivi  in
          genere, aventi carattere di rarita' e di pregio; 
                f) le ville,  i  parchi  e  i  giardini  che  abbiano
          interesse artistico o storico; 
                g) le pubbliche piazze, vie,  strade  e  altri  spazi
          aperti urbani di interesse artistico o storico; 
                h)  i  siti  minerari   di   interesse   storico   od
          etnoantropologico; 
                i)  le  navi  e  i  galleggianti   aventi   interesse
          artistico, storico od etnoantropologico; 
                l) le architetture rurali aventi interesse storico od
          etnoantropologico quali testimonianze dell'economia  rurale
          tradizionale. ». 
              «Art. 43 (Custodia coattiva).  -  1.  Il  Ministero  ha
          facolta' di far trasportare e temporaneamente custodire  in
          pubblici istituti  i  beni  culturali  mobili  al  fine  di
          garantirne la sicurezza o assicurarne la  conservazione  ai
          sensi dell'art. 29. 
              1-bis. Il Ministero,  su  proposta  del  soprintendente
          archivistico, ha facolta' di disporre il deposito coattivo,
          negli archivi di Stato competenti, delle  sezioni  separate
          di archivio di cui all'art. 30, comma 4,  secondo  periodo,
          ovvero di quella parte degli archivi  degli  enti  pubblici
          che  avrebbe  dovuto  costituirne  sezione   separata.   In
          alternativa, il Ministero puo' stabilire, su  proposta  del
          soprintendente archivistico,  l'istituzione  della  sezione
          separata presso l'ente inadempiente.  Gli  oneri  derivanti
          dall'attuazione dei provvedimenti di cui al presente  comma
          sono a carico dell'ente pubblico cui  l'archivio  pertiene.
          Dall'attuazione del presente comma  non  devono,  comunque,
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
              -  Per  gli  articoli  48,  70,  95,  98  del   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  si  vedano  le  note
          all'art. 14. 
              - Per l'art. 66  del  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42, si vedano le note all'art. 15.