Art. 40 
 
                  Disposizioni sull'organizzazione 
 
  1. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero  e'  sottoposta  a
verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto  legislativo
30 luglio 1999, n.  300,  al  fine  di  accertarne  funzionalita'  ed
efficienza. 
 
          Note all'art. 40: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 5, del decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.: 
              «Art.   4   (Disposizioni    sull'organizzazione).    -
          (Omissis). 
              5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
          1 si procede alla revisione  periodica  dell'organizzazione
          ministeriale, con cadenza almeno biennale.».