Art. 4 Uffici di diretta collaborazione 1. Per l'espletamento delle funzioni del Ministero sono istituiti i seguenti uffici di diretta collaborazione: a) Segreteria del Ministro; b) Segreterie dei Sottosegretari di Stato; c) Gabinetto del Ministro; d) Ufficio legislativo; e) Ispettorato generale; f) Ufficio comunicazione e stampa.