Art. 7 
 
Dipartimento per l'amministrazione generale,  per  le  politiche  del
  personale dell'amministrazione civile e per le risorse  strumentali
  e finanziarie. 
 
  1. Il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche
del  personale  dell'amministrazione  civile   e   per   le   risorse
strumentali e finanziarie svolge le funzioni e i compiti spettanti al
Ministero di seguito indicati: 
    a)  amministrazione  generale   e   supporto   dei   compiti   di
rappresentanza generale e di governo esercitati  dalle  prefetture  -
Uffici territoriali del Governo sul  territorio,  inclusi  quelli  di
documentazione  generale  e  statistica;  indirizzo  e  coordinamento
dell'attivita' delle prefetture e delle conferenze permanenti di  cui
all'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  con
particolare riferimento al sistema sanzionatorio amministrativo, alle
onorificenze al merito e al valor  civile,  al  riconoscimento  delle
persone giuridiche; 
    b) prevenzione amministrativa per la tutela della legalita' e per
il contrasto dei fenomeni di infiltrazione  e  condizionamento  della
criminalita' organizzata negli appalti pubblici e nelle  concessioni,
anche in relazione alle misure straordinarie di gestione, sostegno  e
monitoraggio di imprese, ai sensi dell'articolo 32 del  decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto 2014, n. 114; gestione e vigilanza della banca dati  nazionale
unica della documentazione  antimafia  di  cui  all'articolo  96  del
decreto  legislativo  6  settembre  2011,   n.   159;   indirizzo   e
coordinamento delle prefetture - Uffici territoriali del  Governo  in
materia  di   documentazione   antimafia   e   relativo   contenzioso
giurisdizionale e giustiziale; 
    c) politiche  del  personale,  gestione  delle  risorse  umane  e
sviluppo    delle    attivita'    formative    per    il    personale
dell'amministrazione civile; 
    d)  organizzazione  delle  strutture   centrali   e   periferiche
dell'amministrazione civile ed attivita'  finalizzate  ad  assicurare
l'adempimento  degli  obblighi  in  materia  di   prevenzione   della
corruzione e di trasparenza; 
    e) studio, analisi e coordinamento  dei  processi  relativi  alle
funzioni dell'Amministrazione civile dell'interno; 
    f)   coordinamento   dei   sistemi   informativi   automatizzati,
promozione e impiego delle tecnologie informatiche; 
    g) gestione delle risorse finanziarie e strumentali, anche per le
esigenze generali del Ministero. 
  2. Il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche
del  personale  dell'amministrazione  civile   e   per   le   risorse
strumentali e finanziarie  e'  articolato  nelle  seguenti  direzioni
centrali: 
    a)  Direzione  centrale  per  l'amministrazione  generale  e   le
prefetture  -  Uffici  territoriali  del   Governo:   amministrazione
generale e supporto dei  compiti  di  rappresentanza  generale  e  di
governo delle prefetture  -  Uffici  territoriali  del  Governo,  ivi
compresi quelli di documentazione generale e statistica; direttive  e
supporto  giuridico  -  amministrativo  alle  prefetture   -   Uffici
territoriali del  Governo  per  i  rapporti  con  le  amministrazioni
periferiche dello Stato; attivita' di studio, analisi e coordinamento
dei  processi  relativi  alle  funzioni  dell'Amministrazione  civile
dell'interno, con  particolare  riferimento  all'innovazione  e  alla
semplificazione amministrativa; ricerca e consulenza per lo  sviluppo
e l'applicazione di progetti informatici; indirizzo  e  coordinamento
dell'attivita' delle prefetture - Uffici territoriali del  Governo  e
delle conferenze permanenti e monitoraggio delle relative  attivita';
proposte di conferimento delle onorificenze al  valore  e  al  merito
civile;  coordinamento,  consulenza  e  monitoraggio  dell'attuazione
delle  disposizioni  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
sicurezza dei luoghi di lavoro delle prefetture - Uffici territoriali
del  Governo;  sistema  sanzionatorio   amministrativo   e   relativo
contenzioso; attivita' in  materia  di  Sistema  informatico  veicoli
sequestrati (SIVES); prevenzione amministrativa per la  tutela  della
legalita'  e  per  il  contrasto  dei  fenomeni  di  infiltrazione  e
condizionamento  della   criminalita'   organizzata   negli   appalti
pubblici, anche in relazione alle misure straordinarie  di  gestione,
sostegno e monitoraggio di imprese previste dalla normativa  vigente;
gestione  e  vigilanza  della  banca  dati  nazionale   unica   della
documentazione  antimafia  e  relativa  attivita'  di   indirizzo   e
coordinamento delle prefetture  -  Uffici  territoriali  del  Governo
sulle iniziative di raccordo istituzionale per  la  promozione  della
tutela  della  legalita'  territoriale  e   trasparenza   dell'azione
amministrativa e delle procedure di appalto; 
    b)  Direzione   centrale   per   le   politiche   del   personale
dell'amministrazione  civile:   elaborazione   e   attuazione   delle
politiche delle risorse umane e della connessa attivita' di studio  e
ricerca; gestione del personale  della  carriera  prefettizia  e  del
personale contrattualizzato,  anche  di  qualifica  dirigenziale,  in
servizio    presso    le    strutture    centrali    e    periferiche
dell'Amministrazione civile dell'interno; tenuta  della  matricola  e
cura  dello  status  giuridico  dei  dipendenti,  conferimento  degli
incarichi dirigenziali, gestione delle procedure  selettive  interne;
verifica,  analisi,  studio,  elaborazione  ed  aggiornamento   delle
procedure di valutazione del personale in raccordo con l'O.I.V.,  dei
sistemi d'incentivazione economica, delle prestazioni assistenziali e
delle  attivita'  socio-culturali  a  favore  del  personale,   della
mobilita' interna ed  esterna,  dei  procedimenti  disciplinari,  del
contenzioso e di ogni  altro  aspetto  concernente  la  gestione  del
rapporto di lavoro; individuazione dei  Commissari  per  la  gestione
degli enti sciolti per fenomeni di  infiltrazione  di  tipo  mafioso;
qualificazione,   aggiornamento   e    formazione    del    personale
dell'Amministrazione civile dell'interno; 
    c) Direzione centrale per le risorse finanziarie  e  strumentali:
attivita' di programmazione economico finanziaria e di bilancio,  con
riferimento alla predisposizione  delle  proposte  normative  per  la
legge di stabilita' e per la legge di bilancio dello Stato e di tutte
le altre iniziative normative comportanti  spese  relativamente  alle
materie di  competenza  del  dipartimento;  coordinamento  e  analisi
generale delle attivita' di bilancio per il ministero;  attivita'  di
valutazione e analisi economico-finanziaria e cura degli  adempimenti
in sede di previsione, gestione  e  consuntivazione  dei  sistemi  di
contabilita' economica e finanziaria  per  gli  uffici  centrali  del
Dipartimento e per le prefetture - Uffici territoriali  del  Governo;
trattamento economico  del  personale;  in  particolare,  definizione
degli  obiettivi  e  delle  linee  di  intervento  nelle  materie  di
trattamento retributivo, pensionistico e previdenziale del  personale
della carriera prefettizia, della dirigenza dell'Area I, del comparto
ministeri;   funzioni   di   programmazione,   indirizzo,   raccordo,
valutazione e analisi delle problematiche retributive, pensionistiche
e previdenziali connesse  all'impatto  della  normativa  di  settore;
gestione del contenzioso in materia  del  trattamento  economico  del
personale;   servizi   generali    e    logistici;    pianificazione,
coordinamento e monitoraggio delle esigenze degli uffici  centrali  e
delle prefetture - Uffici territoriali del Governo; programmazione  e
gestione  finanziaria  in  materia;  valutazione  e   analisi   delle
problematiche, anche derivanti dalla normativa di  settore,  relative
alla logistica e alle acquisizioni di beni  e  servizi  degli  uffici
centrali e periferici; attivita' di studio e analisi delle  normative
di  settore;  definizione  di  strategie,  progettazione,   gestione,
monitoraggio  e  sviluppo  delle  attivita'  informatiche   e   degli
strumenti e  dei  sistemi  informativi  del  Dipartimento;  attivita'
inerenti alla transizione alla  modalita'  operativa  digitale  e  ai
conseguenti   processi   di   riorganizzazione    finalizzati    alla
realizzazione di un'Amministrazione digitale e aperta;  realizzazione
di sistemi per gli uffici centrali  e  per  le  prefetture  -  Uffici
territoriali del Governo, finalizzati alla gestione automatizzata del
personale, dei procedimenti amministrativi di competenza prefettizia,
di servizi gestionali di  protocollazione  informatica,  dell'accesso
alla navigazione internet,  della  posta  elettronica  certificata  e
corporate e della firma digitale;  programmazione  dei  fabbisogni  e
acquisizione  diretta  e  indiretta  delle  risorse  informatiche   e
strumentali del Dipartimento e delle prefetture - Uffici territoriali
del Governo; gestione  del  patrimonio  e  dell'inventario  dei  beni
informatici del  Dipartimento  e  relativa  logistica;  attivita'  di
consulenza in materia informatica. 
  3. Il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche
del  personale  dell'amministrazione  civile   e   per   le   risorse
strumentali e finanziarie e' diretto da un  Capo  Dipartimento  e  ad
esso e' assegnato un vice capo dipartimento per l'espletamento  delle
funzioni vicarie, al  quale  e'  affidata  la  responsabilita'  della
Direzione centrale per l'amministrazione generale e le  prefetture  -
Uffici territoriali del Governo. Ad un altro vice  capo  dipartimento
e' affidata  la  responsabilita'  della  Direzione  centrale  per  le
politiche del personale  dell'amministrazione  civile.  Il  Capo  del
dipartimento puo' delegare ai vice capi, di volta in volta o  in  via
generale, specifiche attribuzioni. 
  4. Al Dipartimento fa capo, anche per  le  esigenze  organizzative,
logistiche   e   del    personale,    l'Ispettorato    generale    di
amministrazione. L'Ispettorato  generale  di  amministrazione,  fermo
restando  quanto  previsto  in  materia  di  svolgimento  di  compiti
ispettivi da parte del Dipartimento della funzione  pubblica,  svolge
funzioni e compiti in materia di  controlli,  ispezioni  e  inchieste
amministrative su incarico del Ministro dell'interno, su disposizione
del Presidente del Consiglio dei ministri, di  altri  Ministri  o  su
richiesta dei Capi  dipartimento  dell'amministrazione  dell'interno,
nonche' le funzioni in materia di servizi archivistici di  competenza
del Ministero dell'interno. All'Ispettorato e' preposto un  prefetto,
coadiuvato da un contingente di ispettori generali appartenenti  alla
carriera prefettizia, non superiore a venticinque, di cui massimo due
posti di funzione di prefetto, uno dei quali a disposizione del  Capo
dell'Ispettorato per le esigenze ispettive dei servizi  elettorali  e
in materia di anagrafe e stato civile. 
  5. Nell'ambito del Dipartimento per l'amministrazione generale, per
le politiche del  personale  dell'amministrazione  civile  e  per  le
risorse strumentali e finanziarie operano: 
    a) presso la Sede didattico residenziale, il  Centro  alti  studi
del  Ministero  dell'interno,  di  cui  all'articolo  32-sexies   del
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132; 
    b)  l'Ufficio  per  le   attivita'   del   commissario   per   il
coordinamento delle iniziative antiracket ed  antiusura  e  l'Ufficio
per  le  attivita'  del  commissario  per  il   coordinamento   delle
iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo  mafioso,
posti alle dirette  dipendenze  dei  rispettivi  commissari.  Qualora
l'incarico di commissario sia conferito ad un prefetto,  si  provvede
nell'ambito dell'aliquota di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge
29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
30 dicembre 1991, n. 410, come modificato dall'articolo 32, comma  1,
lettera b),  n.  2),  del  decreto-legge  4  ottobre  2018,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132; 
    c) il Comitato di coordinamento  per  l'alta  sorveglianza  delle
infrastrutture e degli insediamenti  prioritari  istituito  ai  sensi
dell'articolo 203, comma 1, del decreto legislativo 18  aprile  2016,
n. 50; 
    d) il responsabile della prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 maggio
2016, n. 97, il responsabile della protezione dei  dati,  nonche'  il
responsabile per la transizione alla modalita' operativa digitale; 
  6. Presso la Direzione centrale  per  le  politiche  del  personale
dell'amministrazione civile  e'  istituito,  ai  sensi  dell'articolo
32-bis del decreto-legge 4 ottobre  2018,  n.  113,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il nucleo per la
composizione delle commissioni straordinarie per  la  gestione  degli
enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e  di  condizionamento  di
tipo mafioso o similare. 
 
          Note all'art. 7: 
 
              - Si riporta  l'art.  11  del  decreto  legislativo  30
          luglio  1999,  n.  300  (Riforma  dell'organizzazione   del
          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999,  n.
          203, S.O.: 
                «Art.  11  (Prefettura.  Ufficio   territoriale   del
          Governo). - 1. La Prefettura  assume  la  denominazione  di
          Prefettura-Ufficio territoriale del Governo. 
                2. La Prefettura - Ufficio territoriale del  Governo,
          ferme restando le proprie  funzioni,  assicura  l'esercizio
          coordinato  dell'attivita'  amministrativa   degli   uffici
          periferici dello Stato e garantisce la leale collaborazione
          di detti uffici con gli enti  locali.  Sono  in  ogni  caso
          fatte salve le competenze spettanti alle regioni a  statuto
          speciale ed alle province autonome. 
                3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10  della
          legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di cui al comma 2,  il
          Prefetto, titolare della Prefettura - Ufficio  territoriale
          del Governo, e' coadiuvato da  una  conferenza  provinciale
          permanente,  dallo  stesso  presieduta   e   composta   dai
          responsabili   di   tutte   le   strutture   amministrative
          periferiche dello Stato  che  svolgono  la  loro  attivita'
          nella  provincia  nonche'  da  rappresentanti  degli   enti
          locali.  Il  Prefetto  titolare  della   Prefettura-Ufficio
          territoriale del Governo nel  capoluogo  della  regione  e'
          altresi' coadiuvato da una conferenza  permanente  composta
          dai rappresentanti delle  strutture  periferiche  regionali
          dello  Stato,  alla  quale  possono   essere   invitati   i
          rappresentanti della regione. 
                4. Nell'esercizio  delle  funzioni  di  coordinamento
          previste dai commi 2 e  3  il  Prefetto,  sia  in  sede  di
          conferenza provinciale sia  con  interventi  diretti,  puo'
          richiedere ai responsabili delle  strutture  amministrative
          periferiche dello Stato l'adozione di  provvedimenti  volti
          ad evitare un grave pregiudizio alla qualita'  dei  servizi
          resi alla cittadinanza anche ai  fini  del  rispetto  della
          leale collaborazione con  le  autonomie  territoriali.  Nel
          caso in cui non vengano assunte  nel  termine  indicato  le
          necessarie iniziative,  il  Prefetto,  previo  assenso  del
          Ministro   competente   per   materia,   puo'    provvedere
          direttamente, informandone  preventivamente  il  Presidente
          del Consiglio dei ministri. 
                5. Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  ed  i
          Ministri,   nell'esercizio   del   potere   di    indirizzo
          politico-amministrativo,  emanano,  ove  occorra,  apposite
          direttive ai Prefetti. 
                6. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad
          adottare le  disposizioni  per  l'attuazione  del  presente
          articolo e per l'adeguamento della normativa  regolamentare
          vigente.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto-legge 24
          giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11  agosto  2014,  n.  114  (Misure  urgenti  per  la
          semplificazione  e  la  trasparenza  amministrativa  e  per
          l'efficienza  degli  uffici  giudiziari)  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2014, n. 190, S.O.: 
                «Art. 32 (Misure straordinarie di gestione,  sostegno
          e monitoraggio di  imprese  nell'ambito  della  prevenzione
          della corruzione). - 1.  Nell'ipotesi  in  cui  l'autorita'
          giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli  317
          c.p., 318 c.p.,  319  c.p.,  319-bis  c.p.,  319-ter  c.p.,
          319-quater  c.p.,  320  c.p.,  322,  c.p.,  322-bis,  c.p.,
          346-bis, c.p., 353 codice penale e 353-bis c.p., ovvero, in
          presenza  di  rilevate  situazioni   anomale   e   comunque
          sintomatiche  di  condotte  illecite  o  eventi   criminali
          attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per
          la realizzazione di opere pubbliche, servizi  o  forniture,
          nonche' ad una impresa che esercita attivita' sanitaria per
          conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi
          contrattuali  di  cui  all'art.  8-quinquies  del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  ovvero  ad   un
          concessionario  di  lavori  pubblici  o  ad  un  contraente
          generale, il Presidente dell'ANAC ne informa il procuratore
          della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e  accertati
          anche ai sensi  dell'art.  19,  comma  5,  lettera  a)  del
          presente  decreto,  propone  al  Prefetto   competente   in
          relazione al luogo in cui ha sede la  stazione  appaltante,
          alternativamente: 
                  a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali
          mediante la sostituzione  del  soggetto  coinvolto  e,  ove
          l'impresa  non  si  adegui  nei   termini   stabiliti,   di
          provvedere  alla  straordinaria   e   temporanea   gestione
          dell'impresa limitatamente  alla  completa  esecuzione  del
          contratto  d'appalto  ovvero  dell'accordo  contrattuale  o
          della concessione; 
                  b) di provvedere direttamente alla straordinaria  e
          temporanea   gestione   dell'impresa   limitatamente   alla
          completa  esecuzione  del  contratto  di   appalto   ovvero
          dell'accordo contrattuale o della concessione. 
                2. Il Prefetto, previo accertamento  dei  presupposti
          indicati al comma 1 e valutata la particolare gravita'  dei
          fatti  oggetto   dell'indagine,   intima   all'impresa   di
          provvedere al rinnovo degli organi sociali  sostituendo  il
          soggetto coinvolto  e  ove  l'impresa  non  si  adegui  nel
          termine di  trenta  giorni  ovvero  nei  casi  piu'  gravi,
          provvede nei  dieci  giorni  successivi  con  decreto  alla
          nomina di uno o piu' amministratori, in numero comunque non
          superiore   a   tre,   in   possesso   dei   requisiti   di
          professionalita'  e  onorabilita'  di  cui  al  regolamento
          adottato ai  sensi  dell'art.  39,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 8 luglio 1999,  n.  270.  Il  predetto  decreto
          stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze
          funzionali  alla  realizzazione  dell'opera  pubblica,   al
          servizio o alla  fornitura  oggetto  del  contratto  ovvero
          dell'accordo contrattuale e comunque non oltre il collaudo. 
                2-bis. Nell'ipotesi di impresa che esercita attivita'
          sanitaria per conto del  Servizio  sanitario  nazionale  in
          base agli accordi contrattuali di cui all'art.  8-quinquies
          del decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  il
          decreto del Prefetto di cui al comma 2 e' adottato d'intesa
          con il Ministro della salute e la  nomina  e'  conferita  a
          soggetti  in   possesso   di   curricula   che   evidenzino
          qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza  di
          gestione sanitaria. 
                3. Per la durata  della  straordinaria  e  temporanea
          gestione dell'impresa, sono attribuiti agli  amministratori
          tutti  i   poteri   e   le   funzioni   degli   organi   di
          amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio  dei
          poteri   di   disposizione   e   gestione   dei    titolari
          dell'impresa. Nel  caso  di  impresa  costituita  in  forma
          societaria,  i  poteri  dell'assemblea  sono  sospesi   per
          l'intera durata della misura. 
                4. L'attivita' di temporanea e straordinaria gestione
          dell'impresa e' considerata di pubblica  utilita'  ad  ogni
          effetto e gli  amministratori  rispondono  delle  eventuali
          diseconomie dei risultati solo nei casi  di  dolo  o  colpa
          grave. 
                5. Le misure di  cui  al  comma  2  sono  revocate  e
          cessano  comunque  di   produrre   effetti   in   caso   di
          provvedimento che  dispone  la  confisca,  il  sequestro  o
          l'amministrazione giudiziaria dell'impresa  nell'ambito  di
          procedimenti penali  o  per  l'applicazione  di  misure  di
          prevenzione    ovvero    dispone    l'archiviazione     del
          procedimento.   L'autorita'   giudiziaria   conferma,   ove
          possibile, gli amministratori nominati dal Prefetto. 
                6. Agli amministratori di cui al comma  2  spetta  un
          compenso quantificato con il decreto di nomina  sulla  base
          delle tabelle allegate al decreto di  cui  all'art.  8  del
          decreto legislativo  4  febbraio  2010  n.  14.  Gli  oneri
          relativi al  pagamento  di  tale  compenso  sono  a  carico
          dell'impresa. 
                7.  Nel  periodo  di  applicazione  della  misura  di
          straordinaria e temporanea gestione di cui al  comma  2,  i
          pagamenti  all'impresa  sono  corrisposti  al   netto   del
          compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2
          e  l'utile  d'impresa  derivante  dalla   conclusione   dei
          contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in
          via presuntiva  dagli  amministratori,  e'  accantonato  in
          apposito fondo e non puo'  essere  distribuito  ne'  essere
          soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede
          penale ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi  di
          impugnazione   o   cautelari   riguardanti   l'informazione
          antimafia interdittiva. 
                8. Nel caso in cui le indagini  di  cui  al  comma  1
          riguardino componenti di organi societari diversi da quelli
          di cui al medesimo comma e' disposta la misura di  sostegno
          e monitoraggio  dell'impresa.  Il  Prefetto  provvede,  con
          decreto, adottato secondo le modalita' di cui al  comma  2,
          alla nomina di uno o piu' esperti, in numero  comunque  non
          superiore   a   tre,   in   possesso   dei   requisiti   di
          professionalita'  e  onorabilita'  di  cui  al  regolamento
          adottato ai  sensi  dell'art.  39,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 8 luglio  1999,  n.  270,  con  il  compito  di
          svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio  dell'impresa.
          A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni
          operative,  elaborate  secondo  riconosciuti  indicatori  e
          modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi,
          al   sistema   di   controllo   interno   e   agli   organi
          amministrativi e di controllo. 
                9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso,
          quantificato con il decreto di  nomina,  non  superiore  al
          cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base  delle
          tabelle allegate al decreto di cui all'art. 8  del  decreto
          legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli  oneri  relativi  al
          pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa. 
                10. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si
          applicano anche nei  casi  in  cui  sia  stata  emessa  dal
          Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e  sussista
          l'urgente  necessita'  di   assicurare   il   completamento
          dell'esecuzione   del   contratto    ovvero    dell'accordo
          contrattuale,  ovvero  la  sua  prosecuzione  al  fine   di
          garantire   la   continuita'   di   funzioni   e    servizi
          indifferibili  per  la  tutela  di  diritti   fondamentali,
          nonche' per la salvaguardia  dei  livelli  occupazionali  o
          dell'integrita' dei bilanci pubblici, ancorche' ricorrano i
          presupposti di  cui  all'art.  94,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011,  n.  159.  In  tal  caso,  le
          misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che
          ne informa il Presidente dell'ANAC.  Nei  casi  di  cui  al
          comma 2-bis,  le  misure  sono  disposte  con  decreto  del
          Prefetto, di intesa con il Ministro della salute. Le stesse
          misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti
          in  caso  di  passaggio  in  giudicato   di   sentenza   di
          annullamento dell'informazione antimafia  interdittiva,  di
          ordinanza che dispone, in  via  definitiva,  l'accoglimento
          dell'istanza cautelare  eventualmente  proposta  ovvero  di
          aggiornamento dell'esito  della  predetta  informazione  ai
          sensi dell'art. 91, comma  5,  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a
          seguito  dell'adeguamento  dell'impresa  alle   indicazioni
          degli esperti. 
                10-bis. Le misure di cui al  presente  articolo,  nel
          caso di accordi  contrattuali  con  il  Servizio  sanitario
          nazionale  di  cui   all'art.   8-quinquies   del   decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applicano ad  ogni
          soggetto privato titolare dell'accordo, anche nei  casi  di
          soggetto diverso dall'impresa, e con riferimento a condotte
          illecite o eventi criminosi posti in essere  ai  danni  del
          Servizio sanitario nazionale.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  96  del   decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi
          antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche'  nuove
          disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a
          norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto  2010,  n.
          136) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011,
          n. 226, S.O.: 
                «Art. 96  (Istituzione  della  banca  dati  nazionale
          unica della  documentazione  antimafia).  -  1.  Presso  il
          Ministero dell'interno, Dipartimento per le  politiche  del
          personale dell'amministrazione  civile  e  per  le  risorse
          strumentali  e  finanziarie  e'  istituita  la  banca  dati
          nazionale unica della documentazione antimafia, di  seguito
          denominata "banca dati nazionale unica". 
                2. Al fine di verificare la sussistenza di una  delle
          cause di decadenza, di sospensione  o  di  divieto  di  cui
          all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione  mafiosa  di
          cui all'art. 84, comma 4, la banca dati nazionale unica  e'
          collegata telematicamente con il Centro  elaborazione  dati
          di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.». 
              - Per l'art.  32-sexies  del  decreto-legge  4  ottobre
          2018,  convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge   1°
          dicembre 2018, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il  testo  vigente  dell'art.  3-bis  del  citato
          decreto-legge 29 ottobre  1991,  n.  345,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 dicembre  1991,  n.  410,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo  dell'art.  203,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  41  del   decreto
          legislativo  25   maggio   2016,   n.   97   (Revisione   e
          semplificazione   delle   disposizioni   in   materia    di
          prevenzione della corruzione,  pubblicita'  e  trasparenza,
          correttivo della legge  6  novembre  2012,  n.  190  e  del
          decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  ai   sensi
          dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia
          di  riorganizzazione   delle   amministrazioni   pubbliche)
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2016, n. 132: 
                «Art. 41 (Modifiche all'art. 1 della legge n. 190 del
          2012). - 1. All'art. 1 della legge n.  190  del  2012  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) la lettera b) del comma 2  e'  sostituita  dalla
          seguente: "b) adotta il Piano nazionale  anticorruzione  ai
          sensi del comma 2-bis;"; 
                  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis.
          Il Piano nazionale anticorruzione e'  adottato  sentiti  il
          Comitato  interministeriale  di  cui  al  comma  4   e   la
          Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8,  comma  1,  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281.  Il  Piano  ha
          durata  triennale  ed  e'  aggiornato   annualmente.   Esso
          costituisce   atto   di   indirizzo   per   le    pubbliche
          amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ai  fini  dell'adozione
          dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione,
          e per gli altri soggetti di cui all'art.  2-bis,  comma  2,
          del decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  ai  fini
          dell'adozione di misure  di  prevenzione  della  corruzione
          integrative  di  quelle  adottate  ai  sensi  del   decreto
          legislativo 8 giugno 2001, n.  231,  anche  per  assicurare
          l'attuazione dei compiti di cui al  comma  4,  lettera  a).
          Esso, inoltre, anche in  relazione  alla  dimensione  e  ai
          diversi  settori  di  attivita'  degli  enti,  individua  i
          principali rischi di  corruzione  e  i  relativi  rimedi  e
          contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e  modalita'  di
          adozione  e  attuazione  delle  misure  di  contrasto  alla
          corruzione."; 
                  c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:  "3.  Per
          l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2,  lettera  f),
          l'Autorita'  nazionale   anticorruzione   esercita   poteri
          ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti
          e  documenti  alle  pubbliche  amministrazioni,  e   ordina
          l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai  piani  di
          cui ai commi  4  e  5  e  dalle  regole  sulla  trasparenza
          dell'attivita' amministrativa previste  dalle  disposizioni
          vigenti,  ovvero  la  rimozione  di  comportamenti  o  atti
          contrastanti con i piani  e  le  regole  sulla  trasparenza
          citati."; 
                  d) la lettera c) del comma 4 e' soppressa; 
                  e) il comma 6, e' sostituito dal  seguente:  "6.  I
          comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti  possono
          aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi
          dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  il  piano
          triennale per la prevenzione della corruzione,  secondo  le
          indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione di
          cui al comma 2-bis. Ai fini della predisposizione del piano
          triennale per la prevenzione della corruzione, il prefetto,
          su richiesta, fornisce il  necessario  supporto  tecnico  e
          informativo agli enti locali, anche al fine  di  assicurare
          che i piani siano formulati e adottati nel  rispetto  delle
          linee guida contenute nel Piano nazionale  approvato  dalla
          Commissione."; 
                  f) il comma  7  e'  sostituito  dal  seguente:  "7.
          L'organo di indirizzo individua, di norma tra  i  dirigenti
          di ruolo in servizio,  il  Responsabile  della  prevenzione
          della  corruzione  e  della  trasparenza,   disponendo   le
          eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare
          funzioni e poteri idonei per lo  svolgimento  dell'incarico
          con piena autonomia ed effettivita'. Negli enti locali,  il
          Responsabile della prevenzione  della  corruzione  e  della
          trasparenza e' individuato, di norma, nel segretario o  nel
          dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione.
          Nelle unioni di  comuni,  puo'  essere  nominato  un  unico
          responsabile della prevenzione  della  corruzione  e  della
          trasparenza.  Il  Responsabile  della   prevenzione   della
          corruzione  e  della  trasparenza  segnala  all'organo   di
          indirizzo e all'organismo indipendente  di  valutazione  le
          disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia
          di prevenzione della corruzione e di trasparenza  e  indica
          agli   uffici    competenti    all'esercizio    dell'azione
          disciplinare i nominativi  dei  dipendenti  che  non  hanno
          attuato correttamente le misure in materia  di  prevenzione
          della  corruzione  e  di  trasparenza.   Eventuali   misure
          discriminatorie, dirette o  indirette,  nei  confronti  del
          Responsabile della prevenzione  della  corruzione  e  della
          trasparenza   per   motivi   collegati,   direttamente    o
          indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni  devono
          essere segnalate  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione,
          che puo' chiedere informazioni all'organo  di  indirizzo  e
          intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, decreto
          legislativo 8 aprile 2013, n. 39."; 
                g)  il  comma  8  e'  sostituito  dal  seguente:  "8.
          L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in
          materia di prevenzione della corruzione e trasparenza,  che
          costituiscono  contenuto  necessario   dei   documenti   di
          programmazione strategico-gestionale e del Piano  triennale
          per la prevenzione della corruzione. L'organo di  indirizzo
          adotta  il  Piano  triennale  per  la   prevenzione   della
          corruzione su proposta del Responsabile  della  prevenzione
          della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di
          ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorita' nazionale
          anticorruzione. Negli enti locali  il  piano  e'  approvato
          dalla giunta. L'attivita' di  elaborazione  del  piano  non
          puo'    essere     affidata     a     soggetti     estranei
          all'amministrazione.  Il  responsabile  della   prevenzione
          della corruzione  e  della  trasparenza,  entro  lo  stesso
          termine, definisce procedure appropriate per selezionare  e
          formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti  destinati  ad
          operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.
          Le attivita' a rischio di corruzione devono essere  svolte,
          ove possibile, dal personale di cui al comma 11."; 
                h) dopo il comma 8 e' inserito il  seguente:  "8-bis.
          L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche  ai
          fini della validazione della Relazione  sulla  performance,
          che i piani triennali per la prevenzione  della  corruzione
          siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di
          programmazione   strategico-gestionale    e    che    nella
          misurazione e valutazione delle performance si tenga  conto
          degli  obiettivi   connessi   all'anticorruzione   e   alla
          trasparenza. Esso verifica i contenuti della  Relazione  di
          cui al comma 14 in rapporto agli  obiettivi  inerenti  alla
          prevenzione della corruzione  e  alla  trasparenza.  A  tal
          fine, l'Organismo medesimo puo'  chiedere  al  Responsabile
          della prevenzione della corruzione e della  trasparenza  le
          informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del
          controllo  e  puo'  effettuare  audizioni  di   dipendenti.
          L'Organismo  medesimo  riferisce  all'Autorita'   nazionale
          anticorruzione sullo stato di attuazione  delle  misure  di
          prevenzione della corruzione e di trasparenza."; 
                i) alla lettera a) del comma 9, dopo  le  parole  "di
          cui  al  comma  16,"  sono  inserite  le  seguenti:  "anche
          ulteriori rispetto a quelle indicate  nel  Piano  nazionale
          anticorruzione," e dopo le parole "rischio di  corruzione,"
          sono  inserite  le  seguenti:  "e  le  relative  misure  di
          contrasto,"; 
                j) alla lettera d) del comma 9, le parole "monitorare
          il" sono sostituite dalle seguenti: "definire le  modalita'
          di monitoraggio del"; 
                k) alla lettera e) del comma 9, le parole "monitorare
          i" sono sostituite dalle seguenti: "definire  le  modalita'
          di monitoraggio dei"; 
                l) il comma 14 e' sostituito dal  seguente:  "14.  In
          caso di ripetute violazioni  delle  misure  di  prevenzione
          previste dal Piano, il responsabile  individuato  ai  sensi
          del  comma  7  del  presente  articolo  risponde  ai  sensi
          dell'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          e successive modificazioni, nonche', per omesso  controllo,
          sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato
          agli uffici le misure da adottare e le relative modalita' e
          di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione,
          da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle  misure
          di prevenzione  previste  dal  Piano  costituisce  illecito
          disciplinare.  Entro  il  15  dicembre  di  ogni  anno,  il
          dirigente individuato ai sensi del  comma  7  del  presente
          articolo   trasmette    all'organismo    indipendente    di
          valutazione e all'organo di indirizzo  dell'amministrazione
          una relazione recante i risultati dell'attivita'  svolta  e
          la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi  in
          cui  l'organo  di  indirizzo  lo  richieda  o  qualora   il
          dirigente responsabile lo ritenga  opportuno,  quest'ultimo
          riferisce sull'attivita'"». 
              - Per il testo dell'art.  32-bis  del  decreto-legge  4
          ottobre 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
          dicembre 2018, si veda nelle note alle premesse.