Art. 7 Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie. 1. Il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati: a) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale e di governo esercitati dalle prefetture - Uffici territoriali del Governo sul territorio, inclusi quelli di documentazione generale e statistica; indirizzo e coordinamento dell'attivita' delle prefetture e delle conferenze permanenti di cui all'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con particolare riferimento al sistema sanzionatorio amministrativo, alle onorificenze al merito e al valor civile, al riconoscimento delle persone giuridiche; b) prevenzione amministrativa per la tutela della legalita' e per il contrasto dei fenomeni di infiltrazione e condizionamento della criminalita' organizzata negli appalti pubblici e nelle concessioni, anche in relazione alle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese, ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; gestione e vigilanza della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; indirizzo e coordinamento delle prefetture - Uffici territoriali del Governo in materia di documentazione antimafia e relativo contenzioso giurisdizionale e giustiziale; c) politiche del personale, gestione delle risorse umane e sviluppo delle attivita' formative per il personale dell'amministrazione civile; d) organizzazione delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione civile ed attivita' finalizzate ad assicurare l'adempimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; e) studio, analisi e coordinamento dei processi relativi alle funzioni dell'Amministrazione civile dell'interno; f) coordinamento dei sistemi informativi automatizzati, promozione e impiego delle tecnologie informatiche; g) gestione delle risorse finanziarie e strumentali, anche per le esigenze generali del Ministero. 2. Il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie e' articolato nelle seguenti direzioni centrali: a) Direzione centrale per l'amministrazione generale e le prefetture - Uffici territoriali del Governo: amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale e di governo delle prefetture - Uffici territoriali del Governo, ivi compresi quelli di documentazione generale e statistica; direttive e supporto giuridico - amministrativo alle prefetture - Uffici territoriali del Governo per i rapporti con le amministrazioni periferiche dello Stato; attivita' di studio, analisi e coordinamento dei processi relativi alle funzioni dell'Amministrazione civile dell'interno, con particolare riferimento all'innovazione e alla semplificazione amministrativa; ricerca e consulenza per lo sviluppo e l'applicazione di progetti informatici; indirizzo e coordinamento dell'attivita' delle prefetture - Uffici territoriali del Governo e delle conferenze permanenti e monitoraggio delle relative attivita'; proposte di conferimento delle onorificenze al valore e al merito civile; coordinamento, consulenza e monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro delle prefetture - Uffici territoriali del Governo; sistema sanzionatorio amministrativo e relativo contenzioso; attivita' in materia di Sistema informatico veicoli sequestrati (SIVES); prevenzione amministrativa per la tutela della legalita' e per il contrasto dei fenomeni di infiltrazione e condizionamento della criminalita' organizzata negli appalti pubblici, anche in relazione alle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese previste dalla normativa vigente; gestione e vigilanza della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e relativa attivita' di indirizzo e coordinamento delle prefetture - Uffici territoriali del Governo sulle iniziative di raccordo istituzionale per la promozione della tutela della legalita' territoriale e trasparenza dell'azione amministrativa e delle procedure di appalto; b) Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile: elaborazione e attuazione delle politiche delle risorse umane e della connessa attivita' di studio e ricerca; gestione del personale della carriera prefettizia e del personale contrattualizzato, anche di qualifica dirigenziale, in servizio presso le strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione civile dell'interno; tenuta della matricola e cura dello status giuridico dei dipendenti, conferimento degli incarichi dirigenziali, gestione delle procedure selettive interne; verifica, analisi, studio, elaborazione ed aggiornamento delle procedure di valutazione del personale in raccordo con l'O.I.V., dei sistemi d'incentivazione economica, delle prestazioni assistenziali e delle attivita' socio-culturali a favore del personale, della mobilita' interna ed esterna, dei procedimenti disciplinari, del contenzioso e di ogni altro aspetto concernente la gestione del rapporto di lavoro; individuazione dei Commissari per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso; qualificazione, aggiornamento e formazione del personale dell'Amministrazione civile dell'interno; c) Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali: attivita' di programmazione economico finanziaria e di bilancio, con riferimento alla predisposizione delle proposte normative per la legge di stabilita' e per la legge di bilancio dello Stato e di tutte le altre iniziative normative comportanti spese relativamente alle materie di competenza del dipartimento; coordinamento e analisi generale delle attivita' di bilancio per il ministero; attivita' di valutazione e analisi economico-finanziaria e cura degli adempimenti in sede di previsione, gestione e consuntivazione dei sistemi di contabilita' economica e finanziaria per gli uffici centrali del Dipartimento e per le prefetture - Uffici territoriali del Governo; trattamento economico del personale; in particolare, definizione degli obiettivi e delle linee di intervento nelle materie di trattamento retributivo, pensionistico e previdenziale del personale della carriera prefettizia, della dirigenza dell'Area I, del comparto ministeri; funzioni di programmazione, indirizzo, raccordo, valutazione e analisi delle problematiche retributive, pensionistiche e previdenziali connesse all'impatto della normativa di settore; gestione del contenzioso in materia del trattamento economico del personale; servizi generali e logistici; pianificazione, coordinamento e monitoraggio delle esigenze degli uffici centrali e delle prefetture - Uffici territoriali del Governo; programmazione e gestione finanziaria in materia; valutazione e analisi delle problematiche, anche derivanti dalla normativa di settore, relative alla logistica e alle acquisizioni di beni e servizi degli uffici centrali e periferici; attivita' di studio e analisi delle normative di settore; definizione di strategie, progettazione, gestione, monitoraggio e sviluppo delle attivita' informatiche e degli strumenti e dei sistemi informativi del Dipartimento; attivita' inerenti alla transizione alla modalita' operativa digitale e ai conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'Amministrazione digitale e aperta; realizzazione di sistemi per gli uffici centrali e per le prefetture - Uffici territoriali del Governo, finalizzati alla gestione automatizzata del personale, dei procedimenti amministrativi di competenza prefettizia, di servizi gestionali di protocollazione informatica, dell'accesso alla navigazione internet, della posta elettronica certificata e corporate e della firma digitale; programmazione dei fabbisogni e acquisizione diretta e indiretta delle risorse informatiche e strumentali del Dipartimento e delle prefetture - Uffici territoriali del Governo; gestione del patrimonio e dell'inventario dei beni informatici del Dipartimento e relativa logistica; attivita' di consulenza in materia informatica. 3. Il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie e' diretto da un Capo Dipartimento e ad esso e' assegnato un vice capo dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie, al quale e' affidata la responsabilita' della Direzione centrale per l'amministrazione generale e le prefetture - Uffici territoriali del Governo. Ad un altro vice capo dipartimento e' affidata la responsabilita' della Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile. Il Capo del dipartimento puo' delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni. 4. Al Dipartimento fa capo, anche per le esigenze organizzative, logistiche e del personale, l'Ispettorato generale di amministrazione. L'Ispettorato generale di amministrazione, fermo restando quanto previsto in materia di svolgimento di compiti ispettivi da parte del Dipartimento della funzione pubblica, svolge funzioni e compiti in materia di controlli, ispezioni e inchieste amministrative su incarico del Ministro dell'interno, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, di altri Ministri o su richiesta dei Capi dipartimento dell'amministrazione dell'interno, nonche' le funzioni in materia di servizi archivistici di competenza del Ministero dell'interno. All'Ispettorato e' preposto un prefetto, coadiuvato da un contingente di ispettori generali appartenenti alla carriera prefettizia, non superiore a venticinque, di cui massimo due posti di funzione di prefetto, uno dei quali a disposizione del Capo dell'Ispettorato per le esigenze ispettive dei servizi elettorali e in materia di anagrafe e stato civile. 5. Nell'ambito del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie operano: a) presso la Sede didattico residenziale, il Centro alti studi del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 32-sexies del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132; b) l'Ufficio per le attivita' del commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura e l'Ufficio per le attivita' del commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso, posti alle dirette dipendenze dei rispettivi commissari. Qualora l'incarico di commissario sia conferito ad un prefetto, si provvede nell'ambito dell'aliquota di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, come modificato dall'articolo 32, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132; c) il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari istituito ai sensi dell'articolo 203, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; d) il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, il responsabile della protezione dei dati, nonche' il responsabile per la transizione alla modalita' operativa digitale; 6. Presso la Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile e' istituito, ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il nucleo per la composizione delle commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.
Note all'art. 7: - Si riporta l'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.: «Art. 11 (Prefettura. Ufficio territoriale del Governo). - 1. La Prefettura assume la denominazione di Prefettura-Ufficio territoriale del Governo. 2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, ferme restando le proprie funzioni, assicura l'esercizio coordinato dell'attivita' amministrativa degli uffici periferici dello Stato e garantisce la leale collaborazione di detti uffici con gli enti locali. Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome. 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di cui al comma 2, il Prefetto, titolare della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, e' coadiuvato da una conferenza provinciale permanente, dallo stesso presieduta e composta dai responsabili di tutte le strutture amministrative periferiche dello Stato che svolgono la loro attivita' nella provincia nonche' da rappresentanti degli enti locali. Il Prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo nel capoluogo della regione e' altresi' coadiuvato da una conferenza permanente composta dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato, alla quale possono essere invitati i rappresentanti della regione. 4. Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento previste dai commi 2 e 3 il Prefetto, sia in sede di conferenza provinciale sia con interventi diretti, puo' richiedere ai responsabili delle strutture amministrative periferiche dello Stato l'adozione di provvedimenti volti ad evitare un grave pregiudizio alla qualita' dei servizi resi alla cittadinanza anche ai fini del rispetto della leale collaborazione con le autonomie territoriali. Nel caso in cui non vengano assunte nel termine indicato le necessarie iniziative, il Prefetto, previo assenso del Ministro competente per materia, puo' provvedere direttamente, informandone preventivamente il Presidente del Consiglio dei ministri. 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri, nell'esercizio del potere di indirizzo politico-amministrativo, emanano, ove occorra, apposite direttive ai Prefetti. 6. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad adottare le disposizioni per l'attuazione del presente articolo e per l'adeguamento della normativa regolamentare vigente.». - Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2014, n. 190, S.O.: «Art. 32 (Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione). - 1. Nell'ipotesi in cui l'autorita' giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p., 346-bis, c.p., 353 codice penale e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, nonche' ad una impresa che esercita attivita' sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale, il Presidente dell'ANAC ne informa il procuratore della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell'art. 19, comma 5, lettera a) del presente decreto, propone al Prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, alternativamente: a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione; b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione. 2. Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata la particolare gravita' dei fatti oggetto dell'indagine, intima all'impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove l'impresa non si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei casi piu' gravi, provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o piu' amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita' di cui al regolamento adottato ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica, al servizio o alla fornitura oggetto del contratto ovvero dell'accordo contrattuale e comunque non oltre il collaudo. 2-bis. Nell'ipotesi di impresa che esercita attivita' sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il decreto del Prefetto di cui al comma 2 e' adottato d'intesa con il Ministro della salute e la nomina e' conferita a soggetti in possesso di curricula che evidenzino qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza di gestione sanitaria. 3. Per la durata della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata della misura. 4. L'attivita' di temporanea e straordinaria gestione dell'impresa e' considerata di pubblica utilita' ad ogni effetto e gli amministratori rispondono delle eventuali diseconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa grave. 5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di provvedimento che dispone la confisca, il sequestro o l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento. L'autorita' giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati dal Prefetto. 6. Agli amministratori di cui al comma 2 spetta un compenso quantificato con il decreto di nomina sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa. 7. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 2, i pagamenti all'impresa sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2 e l'utile d'impresa derivante dalla conclusione dei contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, e' accantonato in apposito fondo e non puo' essere distribuito ne' essere soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede penale ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di impugnazione o cautelari riguardanti l'informazione antimafia interdittiva. 8. Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1 riguardino componenti di organi societari diversi da quelli di cui al medesimo comma e' disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa. Il Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le modalita' di cui al comma 2, alla nomina di uno o piu' esperti, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita' di cui al regolamento adottato ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa. A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo. 9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso, quantificato con il decreto di nomina, non superiore al cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessita' di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto ovvero dell'accordo contrattuale, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuita' di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonche' per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrita' dei bilanci pubblici, ancorche' ricorrano i presupposti di cui all'art. 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC. Nei casi di cui al comma 2-bis, le misure sono disposte con decreto del Prefetto, di intesa con il Ministro della salute. Le stesse misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di passaggio in giudicato di sentenza di annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai sensi dell'art. 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni degli esperti. 10-bis. Le misure di cui al presente articolo, nel caso di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applicano ad ogni soggetto privato titolare dell'accordo, anche nei casi di soggetto diverso dall'impresa, e con riferimento a condotte illecite o eventi criminosi posti in essere ai danni del Servizio sanitario nazionale.». - Si riporta il testo dell'art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O.: «Art. 96 (Istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia). - 1. Presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie e' istituita la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di seguito denominata "banca dati nazionale unica". 2. Al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, la banca dati nazionale unica e' collegata telematicamente con il Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.». - Per l'art. 32-sexies del decreto-legge 4 ottobre 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo vigente dell'art. 3-bis del citato decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 203, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 41 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2016, n. 132: «Art. 41 (Modifiche all'art. 1 della legge n. 190 del 2012). - 1. All'art. 1 della legge n. 190 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: "b) adotta il Piano nazionale anticorruzione ai sensi del comma 2-bis;"; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Il Piano nazionale anticorruzione e' adottato sentiti il Comitato interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Piano ha durata triennale ed e' aggiornato annualmente. Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attivita' degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalita' di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione."; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), l'Autorita' nazionale anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati."; d) la lettera c) del comma 4 e' soppressa; e) il comma 6, e' sostituito dal seguente: "6. I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione di cui al comma 2-bis. Ai fini della predisposizione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione."; f) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo' essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione, che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39."; g) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorita' nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano e' approvato dalla giunta. L'attivita' di elaborazione del piano non puo' essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attivita' a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11."; h) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis. L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo puo' chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e puo' effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorita' nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza."; i) alla lettera a) del comma 9, dopo le parole "di cui al comma 16," sono inserite le seguenti: "anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione," e dopo le parole "rischio di corruzione," sono inserite le seguenti: "e le relative misure di contrasto,"; j) alla lettera d) del comma 9, le parole "monitorare il" sono sostituite dalle seguenti: "definire le modalita' di monitoraggio del"; k) alla lettera e) del comma 9, le parole "monitorare i" sono sostituite dalle seguenti: "definire le modalita' di monitoraggio dei"; l) il comma 14 e' sostituito dal seguente: "14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche', per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalita' e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attivita' svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attivita'"». - Per il testo dell'art. 32-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, si veda nelle note alle premesse.