Art. 8 Titolarita' degli uffici di livello dirigenziale generale 1. La titolarita' degli uffici di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 2, comma 1, e' attribuita ai prefetti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. 2. Nell'ambito di ciascun dipartimento, la titolarita' degli uffici di livello dirigenziale generale individuati negli articoli da 3 a 7 e' attribuita a prefetti, dirigenti generali e qualifiche equiparate.
Note all'art. 8: - Si riporta l'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139: «Art. 2 (Qualifiche). - 1. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti di cui all'art. 1, comma 1, la carriera prefettizia si articola nelle qualifiche di prefetto, viceprefetto e viceprefetto aggiunto, alle quali corrisponde l'esercizio delle funzioni indicate nell'allegata tabella B. Detta tabella, limitatamente alla individuazione delle funzioni proprie di ciascuna qualifica, puo' essere modificata, in relazione a sopravvenute esigenze connesse all'attuazione dei decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Ai vincitori del concorso di accesso alla carriera e' attribuita, per il periodo di frequenza del corso di formazione iniziale di cui all'art. 5, la qualifica di consigliere. 3. La dotazione organica del personale della carriera prefettizia e' stabilita nella tabella B di cui al comma 1. In relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, a decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui e' entrato in vigore il suddetto decreto, la dotazione organica dei viceprefetti, come stabilita dalla allegata tabella B, e' incrementata di ottantotto unita'. 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'aliquota percentuale di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, si applica alla dotazione organica dei prefetti come determinata dalla medesima tabella B.».