Art. 8 
 
      Titolarita' degli uffici di livello dirigenziale generale 
 
  1. La titolarita' degli uffici di livello dirigenziale generale  di
cui all'articolo 2, comma 1,  e'  attribuita  ai  prefetti  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000,  n.
139. 
  2. Nell'ambito di ciascun dipartimento, la titolarita' degli uffici
di livello dirigenziale generale individuati negli articoli da 3 a  7
e' attribuita a prefetti, dirigenti generali e qualifiche equiparate. 
 
          Note all'art. 8: 
 
              - Si riporta l'art. 2,  comma  1,  del  citato  decreto
          legislativo 19 maggio 2000, n. 139: 
                «Art. 2 (Qualifiche). - 1. In relazione alle esigenze
          connesse all'espletamento dei compiti di  cui  all'art.  1,
          comma  1,  la  carriera  prefettizia  si   articola   nelle
          qualifiche  di  prefetto,   viceprefetto   e   viceprefetto
          aggiunto, alle quali corrisponde l'esercizio delle funzioni
          indicate   nell'allegata   tabella   B.   Detta    tabella,
          limitatamente alla individuazione delle funzioni proprie di
          ciascuna qualifica, puo' essere modificata, in relazione  a
          sopravvenute esigenze connesse all'attuazione  dei  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e decreto legislativo 30
          luglio 1999, n. 303, con regolamento da adottare  ai  sensi
          dell'art. 11, comma 4, del decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300, e dell'art. 17, comma 4-bis, della  legge  23
          agosto 1988, n. 400. 
                2. Ai vincitori del concorso di accesso alla carriera
          e' attribuita, per il periodo di  frequenza  del  corso  di
          formazione iniziale di cui  all'art.  5,  la  qualifica  di
          consigliere. 
                3. La dotazione organica del personale della carriera
          prefettizia e' stabilita nella tabella B di cui al comma 1.
          In relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma  3,  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303,  a  decorrere
          dalla data di inizio della legislatura successiva a  quella
          in cui  e'  entrato  in  vigore  il  suddetto  decreto,  la
          dotazione organica dei viceprefetti, come  stabilita  dalla
          allegata tabella B, e' incrementata di ottantotto unita'. 
                4. Fermo restando quanto previsto dall'art.  237  del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3,  l'aliquota  percentuale  di  cui  all'art.  3-bis   del
          decreto-legge 29 ottobre 1991,  n.  345,  convertito  dalla
          legge 30 dicembre 1991, n. 410, si applica  alla  dotazione
          organica  dei  prefetti  come  determinata  dalla  medesima
          tabella B.».