Art. 10 
 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del  regolamento  (UE)  2017/1131,  sui  fondi  comuni
  monetari 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'  decreti
legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al
regolamento (UE) 2017/1131 del  Parlamento  europeo,  del  14  giugno
2017. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta  del  Ministro  per  gli  affari  europei  e  del   Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  della
giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) adottare, in conformita' alle definizioni  e  alla  disciplina
del regolamento (UE)  2017/1131,  le  occorrenti  modificazioni  alla
normativa vigente,  anche  di  derivazione  europea,  per  i  settori
interessati dalla normativa da attuare,  al  fine  di  realizzare  il
migliore coordinamento  con  le  altre  disposizioni  vigenti,  anche
attraverso l'adeguamento  della  normativa  nazionale  relativa  alla
revisione legale dei fondi comuni di investimento per gli aspetti  di
rilevanza,   assicurando   un   appropriato   grado   di   protezione
dell'investitore e di tutela dell'integrita' dei mercati finanziari; 
    b) apportare al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni  necessarie  per
dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131  che
lo  richiedono  e  provvedere  ad  abrogare  espressamente  le  norme
dell'ordinamento nazionale riguardanti la  disciplina  contenuta  nel
medesimo regolamento; 
    c)  apportare  le  necessarie  modifiche  e   integrazioni   alle
disposizioni del  testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, sulla base di quanto previsto nel capo VIII del
regolamento (UE) 2017/1131, affinche' le autorita' di vigilanza e  di
settore, secondo le rispettive competenze, dispongano dei  poteri  di
vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni
ai sensi del medesimo regolamento; 
    d) prevedere che le autorita' di  cui  alla  lettera  c)  possano
imporre le sanzioni e le altre misure  amministrative  stabilite  dal
titolo II della parte V del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, in materia di disciplina degli intermediari,
secondo i criteri e nei limiti massimi  degli  importi  edittali  ivi
previsti, nei casi di violazione delle disposizioni  del  regolamento
(UE) 2017/1131. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  autorita'
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 10: 
 
              - Per il testo degli articoli 31 e 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  2017/1131  del  Parlamento
          europeo sui fondi comuni monetari (Testo rilevante ai  fini
          del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2017, n.  L
          169. 
              Per i riferimenti normativi del decreto legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, si veda nelle note all'articolo 7. 
              - Il titolo II della parte V del decreto legislativo 24
          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note all'articolo 9,  e'
          cosi' rubricato: 
                «Titolo II Sanzioni amministrative».