Art. 11 
 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo  alle  misure
  di protezione contro  gli  organismi  nocivi  per  le  piante,  che
  modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n.
  1143/2014 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  abroga  le
  direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE,  2000/29/CE,
  2006/91/CE  e  2007/33/CE  del  Consiglio,  e,  limitatamente  alla
  normativa nazionale sulla sanita' delle piante,  alle  disposizioni
  del regolamento (UE) 2017/625 relativo  ai  controlli  ufficiali  e
  alle   altre   attivita'   ufficiali   effettuati   per   garantire
  l'applicazione della legislazione sugli  alimenti  e  sui  mangimi,
  delle norme sulla salute  e  sul  benessere  degli  animali,  sulla
  sanita' delle piante nonche'  sui  prodotti  fitosanitari,  recante
  modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n.  396/2005,  (CE)
  n. 1069/2009,  (CE)  n.  1107/2009,  (UE)  n.  1151/2012,  (UE)  n.
  652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento  europeo  e
  del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE)  n.  1099/2009
  del Consiglio e delle direttive 98/58/CE,  1999/74/CE,  2007/43/CE,
  2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti
  (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento  europeo  e  del
  Consiglio,  le  direttive   89/608/CEE,   89/662/CEE,   90/425/CEE,
  91/496/CEE, 96/23/CE,  96/93/CE  e  97/78/CE  del  Consiglio  e  la
  decisione 92/438/CEE del Consiglio, nonche' per l'adeguamento della
  normativa  nazionale  in  materia  di  sementi,  di  materiali   di
  moltiplicazione delle  piante  da  frutto  e  delle  ortive  e  dei
  materiali di moltiplicazione della vite, al  fine  del  riordino  e
  della semplificazione normativa 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il
parere delle competenti Commissioni parlamentari,  previa  intesa  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi  dell'articolo
3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu'  decreti
legislativi con i quali provvede ad adeguare la  normativa  nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) n.  2016/2031  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e,  limitatamente  alla
normativa nazionale sulla sanita' delle piante, alle disposizioni del
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo  2017,
nonche' a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme  vigenti
in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle  piante
da frutto, delle ortive e  dei  materiali  di  moltiplicazione  della
vite,  divise  per  settori  omogenei,  in   coordinamento   con   le
disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure  di
protezione contro gli organismi  nocivi  per  le  piante,  e  con  le
pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2017/625. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro per gli affari europei  e  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,  di  concerto
con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari  esteri  e
della cooperazione internazionale, dell'economia e  delle  finanze  e
dello sviluppo economico. 
  3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) adeguamento e semplificazione delle norme vigenti  sulla  base
delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche di settore; 
    b)  coordinamento  delle   disposizioni   vigenti   in   materia,
apportando  le  modifiche  necessarie  per  garantirne  la   coerenza
giuridica,  logica  e  sistematica  e  per  adeguare,  aggiornare   e
semplificare il linguaggio normativo; 
    c) risoluzione di  eventuali  incongruenze  e  antinomie  tenendo
conto degli orientamenti giurisprudenziali consolidati; 
    d) revisione dei procedimenti amministrativi al fine di ridurre i
termini procedimentali; 
    e) individuazione delle  autorita'  competenti,  degli  organismi
delegati e dei compiti conferiti per l'applicazione  del  regolamento
(UE) 2016/2031 e del regolamento  (UE)  2017/625  nel  settore  della
protezione delle piante dagli organismi nocivi; 
    f) adozione di un Piano di  emergenza  nazionale,  in  cui  siano
definite  le  linee  di  azione,  le   strutture   partecipanti,   le
responsabilita', le procedure e le risorse finanziarie da  mettere  a
disposizione in caso di scoperta di focolai di  organismi  nocivi  in
applicazione del regolamento (UE) 2016/2031; 
    g) adeguamento dei posti di controllo frontalieri, gia' punti  di
entrata di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  214,  anche
sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare
applicazione  al  regolamento  (UE)  2017/625   nel   settore   della
protezione delle piante dagli organismi nocivi; 
    h) definizione di un Piano di controllo nazionale pluriennale per
il settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi; 
    i) designazione dei laboratori nazionali di riferimento,  con  le
strutture e le risorse necessarie, nonche' dei  laboratori  ufficiali
di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione  di  analisi,
prove e  diagnosi  di  laboratorio  su  organismi  nocivi,  piante  e
prodotti vegetali di cui al regolamento (UE) 2016/2031; 
    l) individuazione delle stazioni di quarantena e delle  strutture
di confinamento,  di  cui  al  regolamento  (UE)  2016/2031,  con  le
necessarie dotazioni e risorse; 
    m) realizzazione di un sistema elettronico per la raccolta  delle
informazioni del settore fitosanitario, da  collegare  e  da  rendere
compatibile con il sistema informatico dell'Unione europea; 
    n) ridefinizione del  sistema  sanzionatorio  per  la  violazione
delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e  del  regolamento
(UE) 2017/625, attraverso la previsione  di  sanzioni  amministrative
efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita'  delle  violazioni
medesime, nel rispetto dei principi e criteri  direttivi  di  cui  al
presente comma; 
    o) destinazione di una quota parte dei proventi  derivanti  dalle
sanzioni amministrative pecuniarie di nuova istituzione previste  dai
decreti legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure  di
eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorita' unica centrale,
di cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite  del  50  per  cento
dell'importo complessivo; 
    p)  ricognizione  e  abrogazione  espressa   delle   disposizioni
nazionali oggetto di abrogazione tacita o implicita nonche' di quelle
che siano prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete. 
 
          Note all'art. 11: 
 
              - Per il testo degli articoli 31 e 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Il testo dell'articolo 3 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202,
          cosi' recita: 
              «Art. 3. (Intese). - 1. Le  disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  Regioni  e
          delle Province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.». 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  2016/2031  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio relativo alle misure di  protezione
          contro gli organismi nocivi per le piante, che  modifica  i
          regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014  e  (UE)  n.
          1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio  e  abroga
          le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE,  93/85/CEE,  98/57/CE,
          2000/29/CE,  2006/91/CE  e  2007/33/CE  del  Consiglio   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 23 novembre 2016, n. L 317. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  2017/625  del  Parlamento
          europeo  relativo  ai  controlli  ufficiali  e  alle  altre
          attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione
          della legislazione sugli  alimenti  e  sui  mangimi,  delle
          norme sulla salute e sul  benessere  degli  animali,  sulla
          sanita' delle piante  nonche'  sui  prodotti  fitosanitari,
          recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE)  n.
          396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE)  n.  1107/2009,  (UE)  n.
          1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031
          del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
          (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del  Consiglio  e  delle
          direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,  2008/119/CE  e
          2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti  (CE)
          n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE,
          91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del  Consiglio  e
          la decisione  92/438/CEE  del  Consiglio  (regolamento  sui
          controlli ufficiali) (Testo rilevante ai fini del  SEE)  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 7 aprile 2017, n. L 95. 
              -  Il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  214
          (Attuazione  della  direttiva  2002/89/CE  concernente   le
          misure di protezione contro l'introduzione e la  diffusione
          nella Comunita'  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o  ai
          prodotti vegetali) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          24 ottobre 2005, n. 248, S.O.