Art. 20 
 
 
Principi  e  criteri  direttivi  per  l'attuazione  della   direttiva
  2013/59/Euratom, che stabilisce  norme  fondamentali  di  sicurezza
  relative   alla   protezione   contro    i    pericoli    derivanti
  dall'esposizione  alle  radiazioni  ionizzanti,  e  che  abroga  le
  direttive    89/618/Euratom,     90/641/Euratom,     96/29/Euratom,
  97/43/Euratom e 2003/122/Euratom 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre  2013,  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo 1, comma 1, anche  i  seguenti  principi  e  criteri
direttivi specifici: 
    a) introdurre  le  modifiche  e  le  integrazioni  necessarie  al
corretto e integrale  recepimento  della  direttiva  2013/59/Euratom,
anche  attraverso  l'emanazione  di  un  nuovo  testo  normativo   di
riassetto e  semplificazione  della  disciplina  di  cui  al  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ovvero di un testo unico volto  al
riordino  e  all'armonizzazione  della  normativa  di  settore,   con
abrogazione  espressa  delle   disposizioni   incompatibili   e,   in
particolare, del citato decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  230,
del decreto legislativo  26  maggio  2000,  n.  187,  e  del  decreto
legislativo  6  febbraio  2007,  n.  52,  assicurando   altresi'   il
necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto  di  modifica  o
integrazione; 
    b) ferme restando le disposizioni dell'articolo 104  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,  prevedere  il  rafforzamento  e
l'ottimizzazione della protezione dell'ambiente dagli effetti dannosi
delle radiazioni ionizzanti tenendo conto, ai fini  della  protezione
della salute umana nel lungo termine, di criteri ambientali basati su
dati scientifici riconosciuti a livello internazionale  e  richiamati
dalla direttiva 2013/59/Euratom; 
    c) prevedere, a carico degli  utilizzatori,  dei  commercianti  e
importatori di sorgenti  radioattive  e  dei  produttori,  detentori,
trasportatori  e  gestori  di  rifiuti   radioattivi,   obblighi   di
registrazione e comunicazione dei  dati  relativi  alla  tipologia  e
quantita' di tali  sorgenti  e  rifiuti  radioattivi  all'Ispettorato
nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione; 
    d) provvedere alla razionalizzazione e alla semplificazione delle
procedure di  autorizzazione  per  la  raccolta  e  il  trasporto  di
sorgenti e rifiuti radioattivi, introducendo specifiche  sanzioni  in
caso  di   violazione   delle   norme   di   sicurezza   nucleare   e
radioprotezione per il trasporto; 
    e) prevedere il mantenimento, ove gia' previste  dalla  normativa
nazionale vigente, delle misure di protezione dei lavoratori e  della
popolazione piu' rigorose rispetto alle norme minime stabilite  dalla
direttiva 2013/59/Euratom; 
    f) procedere alla revisione,  con  riferimento  alle  esposizioni
mediche, dei requisiti riguardanti le informazioni  ai  pazienti,  la
registrazione e la comunicazione delle  dosi  dovute  alle  procedure
mediche,  l'adozione  di  livelli  di  riferimento  diagnostici,   la
gestione  delle  apparecchiature   nonche'   la   disponibilita'   di
dispositivi che segnalino la dose, introducendo altresi'  una  chiara
identificazione dei requisiti, dei compiti  e  delle  responsabilita'
dei professionisti coinvolti, con particolare riferimento al  medico,
all'odontoiatra o ad altro professionista sanitario titolato a  farsi
carico della  responsabilita'  clinica  per  le  esposizioni  mediche
individuali in accordo con i requisiti nazionali; 
    g) prevedere l'aggiornamento dei requisiti, dei compiti  e  delle
responsabilita' delle figure professionali coinvolte nella protezione
sanitaria  dei  lavoratori  e  della  popolazione,  anche  garantendo
coerenza e continuita' con le disposizioni del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230; 
    h) provvedere alla razionalizzazione e alla  semplificazione  dei
procedimenti autorizzativi; 
    i) nella predisposizione del sistema di controlli,  di  cui  alla
direttiva 2013/59/Euratom, garantire i piu' alti  livelli  di  salute
per il  personale  aeronavigante  esposto  a  radiazioni  ionizzanti,
comprese quelle cosmiche; 
    l)   provvedere   alla   revisione   e   alla   razionalizzazione
dell'apparato  sanzionatorio  amministrativo  e  penale  al  fine  di
definire sanzioni efficaci, proporzionate  e  dissuasive  nonche'  di
conseguire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni; 
    m) destinare i proventi delle eventuali  sanzioni  amministrative
di nuova istituzione al finanziamento  delle  attivita'  connesse  al
miglioramento delle attivita' dirette alla protezione  dell'ambiente,
dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti  dalle
radiazioni ionizzanti; 
    n) adottare un nuovo Piano nazionale radon  che,  sulla  base  di
quanto gia' attuato in Italia e tenendo conto delle altre  esperienze
di pianificazione in  materia,  anche  realizzate  da  Stati  esteri,
recepisca le disposizioni della  direttiva  2013/59/Euratom,  preveda
adeguati strumenti per la sua attuazione, attraverso il coordinamento
tra le amministrazioni competenti in relazione ai diversi settori  di
interesse,  e  introduca  indicatori  di   efficacia   delle   azioni
pianificate. 
  2. I decreti legislativi di cui al  comma  1  sono  adottati  senza
modificare l'assetto e  la  ripartizione  delle  competenze  previste
dalla  disciplina  vigente,  previa  acquisizione  del  parere  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, su  proposta  dei  Ministri
per gli affari europei, della salute, dello sviluppo  economico,  del
lavoro e delle politiche sociali e dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti. 
 
          Note all'art. 20: 
 
              -  La  direttiva  2013/59/Euratom  del  Consiglio   che
          stabilisce norme fondamentali di  sicurezza  relative  alla
          protezione contro  i  pericoli  derivanti  dall'esposizione
          alle radiazioni  ionizzanti,  e  che  abroga  le  direttive
          89/618/Euratom,       90/641/Euratom,        96/29/Euratom,
          97/43/Euratom  e  2003/122/Euratom  e'   pubblicata   nella
          G.U.U.E. 17 gennaio 2014, n. L 13. 
              - Il testo dell'articolo 104 del decreto legislativo 17
          marzo   1995,   n.   230   (Attuazione   delle    direttive
          89/618/Euratom,       90/641/Euratom,        96/29/Euratom,
          2006/117/Euratom  in  materia  di  radiazioni   ionizzanti,
          2009/71/Euratom in  materia  di  sicurezza  nucleare  degli
          impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di  gestione
          sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti  radioattivi
          derivanti da attivita' civili)  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 104. (Controllo sulla radioattivita' ambientale).
          - 1.  Fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo  54,
          nonche' le  competenze  in  materia  delle  regioni,  delle
          province  autonome  e   dell'ANPA,   il   controllo   sulla
          radioattivita'  ambientale  e'  esercitato  dal   Ministero
          dell'ambiente; il controllo sugli alimenti  e  bevande  per
          consumo umano ed animale e' esercitato dal Ministero  della
          sanita'.  I  ministeri  si  danno  reciproca   informazione
          sull'esito  dei  controlli  effettuati.  Il  complesso  dei
          controlli e' articolato in reti di sorveglianza regionale e
          reti di sorveglianza nazionale. 
              2.  La  gestione  delle  reti   uniche   regionali   e'
          effettuata dalle  singole  regioni,  secondo  le  direttive
          impartite dal  Ministero  della  sanita'  e  dal  Ministero
          dell'ambiente. Le regioni, per l'effettuazione dei prelievi
          e delle misure, debbono avvalersi, anche  attraverso  forme
          consortili tra le regioni stesse, delle strutture pubbliche
          idoneamente  attrezzate.   Le   direttive   dei   ministeri
          riguardano anche la standardizzazione e l'intercalibrazione
          dei metodi e delle tecniche di campionamento e misura. 
              3. Le reti nazionali si  avvalgono  dei  rilevamenti  e
          delle misure effettuati  da  istituti,  enti  ed  organismi
          idoneamente attrezzati. 
              4.  Per  assicurare  l'omogeneita'   dei   criteri   di
          rilevamento e delle modalita' di esecuzione dei prelievi  e
          delle  misure,  relativi  alle  reti  nazionali   ai   fini
          dell'interpretazione integrata dei dati  rilevati,  nonche'
          per gli effetti dell'articolo 35  del  Trattato  istitutivo
          della  CEEA,  sono  affidate  all'ANPA   le   funzioni   di
          coordinamento tecnico. A tal fine l'ANPA, sulla base  delle
          direttive in materia, emanate dal Ministero della sanita' e
          dal Ministero dell'ambiente: 
                a) coordina le misure effettuate dagli istituti, enti
          o organismi di cui  sopra,  riguardanti  la  radioattivita'
          dell'atmosfera, delle  acque,  del  suolo,  delle  sostanze
          alimentari e  bevande  e  delle  altre  matrici  rilevanti,
          seguendo le modalita' di esecuzione e  promuovendo  criteri
          di normalizzazione e di intercalibrazione; 
                b)   promuove   l'installazione   di   stazioni    di
          prelevamento di campioni e l'effettuazione  delle  relative
          misure di radioattivita', quando cio' sia necessario per il
          completamento di un'organica rete di rilevamento  su  scala
          nazionale, eventualmente contribuendo con mezzi e  risorse,
          anche finanziarie; 
                c) trasmette, in  ottemperanza  all'articolo  36  del
          Trattato istitutivo della CEEA, le informazioni relative ai
          rilevamenti effettuati. 
              5. Per  quanto  attiene  alle  reti  nazionali,  l'ANPA
          provvede inoltre alla diffusione dei risultati delle misure
          effettuate. 
              6.  La  rete   di   allarme   gestita   dal   Ministero
          dell'interno ai sensi della legge 13 maggio 1961,  n.  469,
          concorre autonomamente al sistema di reti nazionali.». 
              -  Il  decreto  legislativo  26  maggio  2000,  n.  187
          (Attuazione della direttiva  97/43/Euratom  in  materia  di
          protezione sanitaria delle persone contro i pericoli  delle
          radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni  mediche)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2000, n.  157,
          S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n.  52
          (Attuazione  della  direttiva   2003/122/CE   Euratom   sul
          controllo delle  sorgenti  radioattive  sigillate  ad  alta
          attivita' e delle  sorgenti  orfane)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2007, n. 95.