Art. 2 
 
                     Programmazione degli atenei 
 
  1. Le risorse relative alla quota  della  programmazione  triennale
2019-2021, pari ad almeno 65 milioni di euro annui per le universita'
statali e ad un milione di euro annui per le universita' non  statali
a valere rispettivamente sul FFO e sul contributo di cui  all'art.  2
della  legge  n.  243/1991,  sono  destinate  alla  valutazione   dei
risultati dei programmi degli atenei  di  cui  al  comma  2  e  fanno
riferimento alla seguenti  azioni  relative  al  conseguimento  degli
obiettivi di cui all'art. 1: 
 
                   Tabella 1 - Obiettivi e azioni 
                   della programmazione triennale 
    
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| Obiettivo A: Didattica                                            |
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| Azioni                                                            |
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| a)|Orientamento e tutorato in ingresso e in itinere ai fini della |
|   |riduzione della dispersione studentesca                        |
|---+---------------------------------------------------------------|
| b)|Qualificazione dell'offerta formativa in relazione alle        |
|   |esigenze del territorio e del mondo produttivo                 |
|---+---------------------------------------------------------------|
| c)|Collaborazioni interateneo                                     |
|---+---------------------------------------------------------------|
| d)|Rafforzamento delle competenze trasversali o disciplinari      |
|   |acquisite dagli studenti, anche tramite interventi di          |
|   |innovazione delle metodologie didattiche                       |
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| Obiettivo B: Ricerca, trasferimento tecnologico e di conoscenza   |
|-------------------------------------------------------------------|
| Azioni                                                            |
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| a)|Dottorato di ricerca                                           |
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| b)|Brevetti e proprieta' industriale                              |
|---+---------------------------------------------------------------|
| c)|Spin off universitari                                          |
|---+---------------------------------------------------------------|
| d)|Sviluppo territoriale                                          |
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| Obiettivo C: Servizi agli studenti                                |
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| Azioni                                                            |
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| a)|Qualita' degli ambienti di studio                              |
|---+---------------------------------------------------------------|
| b)|Tirocini curricolari e formativi                               |
|---+---------------------------------------------------------------|
| c)|Sbocchi occupazionali                                          |
|---+---------------------------------------------------------------|
| d)|Integrazione degli interventi per il diritto allo studio       |
|   |e disabilita'                                                  |
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| Obiettivo D: Internazionalizzazione                               |
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| Azioni                                                            |
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| a)|Esperienze di studio e formazione alla ricerca all'estero      |
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| b)|Corsi di studio internazionali e attivazione di sedi all'estero|
|---+---------------------------------------------------------------|
| c)|Attrazione di studenti internazionali                          |
|---+---------------------------------------------------------------|
| d)|Chiamate dirette studiosi dall'estero                          |
|   |(ex art. 1, comma 9, legge n. 230/2005)                        |
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| Obiettivo E: Politiche di reclutamento (solo universita' statali) |
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| Azioni                                                            |
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| a)|Attrazione dei ricercatori e dei professori dall'esterno,      |
|   |anche con riferimento agli incentivi previsti dall'art. 7,     |
|   |comma 3, legge n. 240/2010                                     |
|---+---------------------------------------------------------------|
| b)|Chiamate dirette ( ex art. 1, comma 9, legge n. 230/2005)      |
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| c)|Reclutamento di giovani ricercatori                            |
|---+---------------------------------------------------------------|
| d)|Sviluppo organizzativo del personale tecnico e amministrativo  |
|-------------------------------------------------------------------|
    
  2.  Nell'ambito  delle  risorse  messe  a   disposizione   per   la
programmazione, le universita' statali e le universita'  non  statali
(ivi comprese le universita' telematiche) gia' ammesse al  contributo
di cui alla legge n. 243/1991 entro l'anno 2018,  possono  concorrere
per l'assegnazione delle stesse, adottando e inviando  al  Ministero,
entro novanta giorni  dalla  registrazione  del  presente  decreto  e
secondo modalita' definite con decreto direttoriale: 
    a) il documento di programmazione strategica dell'Ateneo; 
    b) un programma con  la  scelta  di  un  numero  massimo  di  due
obiettivi tra quelli indicati in tabella 1 e  almeno  due  indicatori
con i relativi target  per  ogni  obiettivo  scelto,  assicurando  la
coerenza tra  azioni  e  indicatori  selezionati.  Ciascun  obiettivo
dovra' essere realizzato attraverso almeno una delle azioni riportate
nella citata tabella 1 del presente decreto. Le  azioni  relative  al
reclutamento di  docenti  (obiettivo  D,  lettera  d);  obiettivo  E,
lettere a), b)  e  c))  devono  prevedere,  a  valere  sulle  proprie
facolta' assunzionali, il cofinanziamento  da  parte  dell'Ateneo  di
almeno il 50% del costo quindicennale per i  posti  di  professore  e
ricercatore di tipo b) e del costo della durata del contratto  per  i
ricercatori  di   tipo   a);   la   restante   quota,   relativa   al
cofinanziamento ministeriale, sara' trasferita nel corso del triennio
2019-2021. Non sono ammissibili per gli interventi di cui al presente
articolo  le  assunzioni  gia'  finanziate   a   valere   sui   Piani
straordinari ministeriali, sui Dipartimenti  di  eccellenza  e  sugli
incentivi alle chiamate dirette inclusi nel FFO; 
    c) l'importo massimo richiesto tenuto conto che l'importo massimo
di risorse attribuibili a ciascuna universita' non puo'  superare  il
valore maggiore tra il 3,5% di quanto ad  essa  attribuito  a  valere
sulla  quota  non  vincolata  nella   destinazione   del   Fondo   di
finanziamento ordinario dell'anno 2018 (ovvero,  per  le  universita'
non statali legalmente riconosciute, del contributo di cui alla legge
29 luglio 1991,  n.  243)  e  il  150%  dell'assegnazione  definitiva
ottenuta  nella  programmazione  triennale  2016  -  2018,  ai  sensi
dell'art. 4, comma 5, lettera ii  del  decreto  ministeriale  n.  635
dell'8 agosto 2016. 
  3. I programmi degli atenei sono valutati da un  apposito  comitato
di valutazione, nominato con decreto del Capo del Dipartimento  della
formazione superiore e della ricerca e composto da rappresentanti del
MIUR e dell'ANVUR. La valutazione viene effettuata tenendo conto  dei
seguenti criteri: 
    i. coerenza del programma rispetto agli obiettivi di cui al comma
1; 
    ii.  chiarezza  e  fattibilita'  del  programma   rispetto   alla
situazione di partenza e alla  dimensione  economica,  anche  tenendo
conto di eventuali cofinanziamenti diretti; 
    iii.   capacita'   dell'intervento   di   apportare   un    reale
miglioramento e di caratterizzare l'Ateneo in una chiara strategia di
sviluppo. 
  Il  comitato  di  valutazione  propone  l'ammissione  o   meno   al
finanziamento delle azioni proposte da ciascun  Ateneo.  L'ammissione
al finanziamento viene disposta con decreto del Ministro. 
  4.  I  risultati  conseguiti  dall'attuazione  dei  programmi  sono
oggetto di monitoraggio annuale e valutazione al termine del triennio
sulla  base  degli  indicatori  riportati   per   ciascun   obiettivo
nell'allegato 1 e dei relativi target proposti dalle  universita'  in
sede di presentazione dei programmi. 
  5.  L'ammissione  a  finanziamento  dei  programmi   degli   atenei
determina: 
    i. l'assegnazione provvisoria a ogni Ateneo  dell'intero  importo
attribuito per il triennio; 
    ii. la conferma dell'assegnazione definitiva del predetto importo
in caso di  raggiungimento  dei  target  prefissati  al  termine  del
triennio, ovvero il recupero, a valere sul FFO o  sul  contributo  di
cui  alla  legge  n.  243/1991,  delle  somme  attribuite  in  misura
proporzionale allo scostamento dai predetti target per  ciascuno  dei
programmi finanziati.