Art. 2 Programmazione degli atenei 1. Le risorse relative alla quota della programmazione triennale 2019-2021, pari ad almeno 65 milioni di euro annui per le universita' statali e ad un milione di euro annui per le universita' non statali a valere rispettivamente sul FFO e sul contributo di cui all'art. 2 della legge n. 243/1991, sono destinate alla valutazione dei risultati dei programmi degli atenei di cui al comma 2 e fanno riferimento alla seguenti azioni relative al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1: Tabella 1 - Obiettivi e azioni della programmazione triennale |-------------------------------------------------------------------| | Obiettivo A: Didattica | |-------------------------------------------------------------------| | Azioni | |-------------------------------------------------------------------| | a)|Orientamento e tutorato in ingresso e in itinere ai fini della | | |riduzione della dispersione studentesca | |---+---------------------------------------------------------------| | b)|Qualificazione dell'offerta formativa in relazione alle | | |esigenze del territorio e del mondo produttivo | |---+---------------------------------------------------------------| | c)|Collaborazioni interateneo | |---+---------------------------------------------------------------| | d)|Rafforzamento delle competenze trasversali o disciplinari | | |acquisite dagli studenti, anche tramite interventi di | | |innovazione delle metodologie didattiche | |-------------------------------------------------------------------| | Obiettivo B: Ricerca, trasferimento tecnologico e di conoscenza | |-------------------------------------------------------------------| | Azioni | |-------------------------------------------------------------------| | a)|Dottorato di ricerca | |---+---------------------------------------------------------------| | b)|Brevetti e proprieta' industriale | |---+---------------------------------------------------------------| | c)|Spin off universitari | |---+---------------------------------------------------------------| | d)|Sviluppo territoriale | |-------------------------------------------------------------------| | Obiettivo C: Servizi agli studenti | |-------------------------------------------------------------------| | Azioni | |-------------------------------------------------------------------| | a)|Qualita' degli ambienti di studio | |---+---------------------------------------------------------------| | b)|Tirocini curricolari e formativi | |---+---------------------------------------------------------------| | c)|Sbocchi occupazionali | |---+---------------------------------------------------------------| | d)|Integrazione degli interventi per il diritto allo studio | | |e disabilita' | |-------------------------------------------------------------------| | Obiettivo D: Internazionalizzazione | |-------------------------------------------------------------------| | Azioni | |-------------------------------------------------------------------| | a)|Esperienze di studio e formazione alla ricerca all'estero | |---+---------------------------------------------------------------| | b)|Corsi di studio internazionali e attivazione di sedi all'estero| |---+---------------------------------------------------------------| | c)|Attrazione di studenti internazionali | |---+---------------------------------------------------------------| | d)|Chiamate dirette studiosi dall'estero | | |(ex art. 1, comma 9, legge n. 230/2005) | |-------------------------------------------------------------------| | Obiettivo E: Politiche di reclutamento (solo universita' statali) | |-------------------------------------------------------------------| | Azioni | |-------------------------------------------------------------------| | a)|Attrazione dei ricercatori e dei professori dall'esterno, | | |anche con riferimento agli incentivi previsti dall'art. 7, | | |comma 3, legge n. 240/2010 | |---+---------------------------------------------------------------| | b)|Chiamate dirette ( ex art. 1, comma 9, legge n. 230/2005) | |---+---------------------------------------------------------------| | c)|Reclutamento di giovani ricercatori | |---+---------------------------------------------------------------| | d)|Sviluppo organizzativo del personale tecnico e amministrativo | |-------------------------------------------------------------------| 2. Nell'ambito delle risorse messe a disposizione per la programmazione, le universita' statali e le universita' non statali (ivi comprese le universita' telematiche) gia' ammesse al contributo di cui alla legge n. 243/1991 entro l'anno 2018, possono concorrere per l'assegnazione delle stesse, adottando e inviando al Ministero, entro novanta giorni dalla registrazione del presente decreto e secondo modalita' definite con decreto direttoriale: a) il documento di programmazione strategica dell'Ateneo; b) un programma con la scelta di un numero massimo di due obiettivi tra quelli indicati in tabella 1 e almeno due indicatori con i relativi target per ogni obiettivo scelto, assicurando la coerenza tra azioni e indicatori selezionati. Ciascun obiettivo dovra' essere realizzato attraverso almeno una delle azioni riportate nella citata tabella 1 del presente decreto. Le azioni relative al reclutamento di docenti (obiettivo D, lettera d); obiettivo E, lettere a), b) e c)) devono prevedere, a valere sulle proprie facolta' assunzionali, il cofinanziamento da parte dell'Ateneo di almeno il 50% del costo quindicennale per i posti di professore e ricercatore di tipo b) e del costo della durata del contratto per i ricercatori di tipo a); la restante quota, relativa al cofinanziamento ministeriale, sara' trasferita nel corso del triennio 2019-2021. Non sono ammissibili per gli interventi di cui al presente articolo le assunzioni gia' finanziate a valere sui Piani straordinari ministeriali, sui Dipartimenti di eccellenza e sugli incentivi alle chiamate dirette inclusi nel FFO; c) l'importo massimo richiesto tenuto conto che l'importo massimo di risorse attribuibili a ciascuna universita' non puo' superare il valore maggiore tra il 3,5% di quanto ad essa attribuito a valere sulla quota non vincolata nella destinazione del Fondo di finanziamento ordinario dell'anno 2018 (ovvero, per le universita' non statali legalmente riconosciute, del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243) e il 150% dell'assegnazione definitiva ottenuta nella programmazione triennale 2016 - 2018, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera ii del decreto ministeriale n. 635 dell'8 agosto 2016. 3. I programmi degli atenei sono valutati da un apposito comitato di valutazione, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della formazione superiore e della ricerca e composto da rappresentanti del MIUR e dell'ANVUR. La valutazione viene effettuata tenendo conto dei seguenti criteri: i. coerenza del programma rispetto agli obiettivi di cui al comma 1; ii. chiarezza e fattibilita' del programma rispetto alla situazione di partenza e alla dimensione economica, anche tenendo conto di eventuali cofinanziamenti diretti; iii. capacita' dell'intervento di apportare un reale miglioramento e di caratterizzare l'Ateneo in una chiara strategia di sviluppo. Il comitato di valutazione propone l'ammissione o meno al finanziamento delle azioni proposte da ciascun Ateneo. L'ammissione al finanziamento viene disposta con decreto del Ministro. 4. I risultati conseguiti dall'attuazione dei programmi sono oggetto di monitoraggio annuale e valutazione al termine del triennio sulla base degli indicatori riportati per ciascun obiettivo nell'allegato 1 e dei relativi target proposti dalle universita' in sede di presentazione dei programmi. 5. L'ammissione a finanziamento dei programmi degli atenei determina: i. l'assegnazione provvisoria a ogni Ateneo dell'intero importo attribuito per il triennio; ii. la conferma dell'assegnazione definitiva del predetto importo in caso di raggiungimento dei target prefissati al termine del triennio, ovvero il recupero, a valere sul FFO o sul contributo di cui alla legge n. 243/1991, delle somme attribuite in misura proporzionale allo scostamento dai predetti target per ciascuno dei programmi finanziati.