Art. 3 Valorizzazione dell'autonomia responsabile e quota premiale dell'FFO 1. Nell'ambito della quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario ovvero del contributo di cui alla legge del 29 luglio 1991, n. 243, una quota non superiore al 20% e' distribuita tra le universita' tenendo conto dei risultati conseguiti, prendendo in considerazione gli indicatori ritenuti prioritari riportati nell'allegato 1 e secondo le modalita' indicate in tale allegato, nel seguente modo: a) per il 50% in base ai livelli di risultato di ogni ateneo relativamente agli indicatori sopra citati; b) per il 50% in base ai miglioramenti di risultato rispetto all'anno precedente rispetto ai medesimi indicatori, ponderati con un fattore dimensionale pari al peso del proprio costo standard (1) Per le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono considerati soltanto gli indicatori relativi agli obiettivi B (Ricerca, trasferimento tecnologico e di conoscenza); D (Internazionalizzazione); E (Politiche di reclutamento). Per le universita' non statali legalmente riconosciute, sono considerati tutti gli indicatori con l'esclusione di quelli relativi a E (Politiche di reclutamento). __________ (1) Per le istituzioni universitarie cui non e' applicabile il costo standard sara' utilizzato come fattore dimensionale il peso relativo alla quota base del FFO, ovvero della legge n. 243/1991.