Art. 3 
 
             Valorizzazione dell'autonomia responsabile 
                      e quota premiale dell'FFO 
 
  1. Nell'ambito della quota  premiale  del  Fondo  di  finanziamento
ordinario ovvero del contributo di cui alla legge del 29 luglio 1991,
n. 243, una  quota  non  superiore  al  20%  e'  distribuita  tra  le
universita' tenendo conto  dei  risultati  conseguiti,  prendendo  in
considerazione   gli   indicatori   ritenuti   prioritari   riportati
nell'allegato 1 e secondo le modalita' indicate in tale allegato, nel
seguente modo: 
    a) per il 50% in base ai livelli  di  risultato  di  ogni  ateneo
relativamente agli indicatori sopra citati; 
    b) per il 50% in base  ai  miglioramenti  di  risultato  rispetto
all'anno precedente rispetto ai medesimi indicatori, ponderati con un
fattore dimensionale pari al peso del proprio costo standard (1) 
  Per le scuole superiori ad ordinamento speciale,  sono  considerati
soltanto  gli  indicatori  relativi  agli   obiettivi   B   (Ricerca,
trasferimento     tecnologico      e      di      conoscenza);      D
(Internazionalizzazione);  E  (Politiche  di  reclutamento).  Per  le
universita' non statali  legalmente  riconosciute,  sono  considerati
tutti  gli  indicatori  con  l'esclusione  di  quelli  relativi  a  E
(Politiche di reclutamento). 
 
__________ 

(1) Per le istituzioni universitarie cui non e' applicabile il  costo
    standard sara'  utilizzato  come  fattore  dimensionale  il  peso
    relativo alla quota base del FFO, ovvero della legge n. 243/1991.