Art. 4 Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti, piano lauree scientifiche e piani per l'orientamento e il tutorato 1. Le universita' definiscono nell'ambito della programmazione pluriennale le azioni e gli interventi per il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti di cui all'obiettivo C), tenuto conto anche delle risorse statali di cui all'art. 1 del decreto-legge del 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge dell'11 luglio 2003, n. 170, e di cui art. 1, commi 290 - 293 della legge dell'11 dicembre 2016, n. 232, sulla base dei criteri indicati nell'allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. 2. A tal fine sono destinate complessivamente per il triennio 2019-2021 le seguenti risorse: i. Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' internazionale degli studenti, compreso piano lauree scientifiche: 60 milioni annui per le universita' statali e 2,5 milioni annui per le universita' non statali; ii. Piani per l'orientamento e il tutorato: 5 milioni annui per le universita' statali. La suddivisione dei predetti importi per le varie tipologie d'intervento e' indicata nel medesimo allegato 2.