Art. 4 
 
Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la  mobilita'  degli
  studenti, piano lauree scientifiche e piani per l'orientamento e il
  tutorato 
 
  1. Le  universita'  definiscono  nell'ambito  della  programmazione
pluriennale le azioni e  gli  interventi  per  il  potenziamento  dei
servizi  e  degli  interventi  a  favore  degli   studenti   di   cui
all'obiettivo C), tenuto conto anche delle  risorse  statali  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge del 9 maggio 2003, n.  105,  convertito,
con modificazioni, dalla legge dell'11 luglio 2003, n. 170, e di  cui
art. 1, commi 290 - 293 della legge dell'11 dicembre  2016,  n.  232,
sulla base dei criteri indicati nell'allegato 2 al presente  decreto,
che ne costituisce parte integrante. 
  2. A tal fine  sono  destinate  complessivamente  per  il  triennio
2019-2021 le seguenti risorse: 
    i. Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la  mobilita'
internazionale degli studenti, compreso piano lauree scientifiche: 60
milioni annui per le universita' statali e 2,5 milioni annui  per  le
universita' non statali; 
    ii. Piani per l'orientamento e il tutorato: 5 milioni  annui  per
le universita' statali. 
  La  suddivisione  dei  predetti  importi  per  le  varie  tipologie
d'intervento e' indicata nel medesimo allegato 2.