(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
 
 Criteri di riparto delle risorse disponibili per il Fondo Giovani, 
il piano lauree scientifiche  e  i  piani  per  l'orientamento  e  il
                              tutorato 
 
1. Fondo per il sostegno dei giovani  e  per  favorire  la  mobilita'
  degli studenti. 
    Le risorse che si rendono disponibili annualmente  per  il  Fondo
Giovani sono ripartite sulla base dei seguenti criteri, relative agli
interventi indicati  dall'art.  1,  del  decreto-legge  n.  105/2003,
convertito dalla legge n. 170/2003. 
 
  Tabella 5 - criteri per il riparto del Fondo Giovani 2019 - 2021 
    
|---------------------|--------------|------------------------------|
|     Finalita'       | % risorse    |     Criteri di riparto       |
|---|-----------------|--------------|------------------------------|
|   |Mobilita'        |70% (100%     |Numero degli studenti regolari|
|   |internazionale   |dello         |iscritti ai corsi di tutti e  |
|   |(lett. a, art. 1,|stanziamento a|tre i cicli, con l'esclusione |
|   |decreto-legge    |favore delle  |degli immatricolati al primo  |
|   |n. 105/2003)     |universita'   |anno delle lauree di primo    |
|   |                 |non statali   |livello e delle lauree        |
|   |                 |legalmente    |magistrali a ciclo unico      |
|   |                 |riconosciute) |(peso 0,35);                  |
|   |                 |              |Numero di studenti beneficiari|
|   |                 |              |di esonero totale dai contri- |
|   |                 |              |buti universitari ai sensi    |
|   |                 |              |dell'art. 9 del decreto       |
|   |                 |              |legislativo n. 68/2012 e della|
| I |                 |              |legge 11 dicembre 2016,       |
|   |                 |              |n. 232, art. 1,               |
|   |                 |              |commi 252 - 265 (peso 0,2);   |
|   |                 |              |Numero di CFU conseguiti      |
|   |                 |              |all'estero nell'anno solare   |
|   |                 |              |dagli studenti regolari       |
|   |                 |              |(peso 0,2);                   |
|   |                 |              |Numero di laureati nella      |
|   |                 |              |durata normale del corso che  |
|   |                 |              |hanno acquisito almeno 12 CFU |
|   |                 |              |all'estero (peso 0,2);        |
|   |                 |              |Numero di dottori di ricerca  |
|   |                 |              |dell'ultimo ciclo concluso che|
|   |                 |              |hanno trascorso almeno tre    |
|   |                 |              |mesi all'estero (peso 0,05)   |
|---|-----------------|--------------|------------------------------|
|   |Tutorato e       |              |Proporzione del costo standard|
|   |attivita'        |              |relativo al totale degli      |
|   |didattiche       |              |studenti regolari che abbiano |
|II |integrative      |      15%     |acquisito almeno 40 CFU       |
|   |(lettera b, art. |              |nell'anno solare precedente   |
|   |1, decreto-legge |              |                              |
|   |n. 105/2003)     |              |                              |
|---|-----------------|--------------|------------------------------|
|   |Incentivi alle   |              |Media tra il numero di        |
|   |iscrizioni a     |              |studenti iscritti al secondo  |
|   |corsi di studio  |              |anno che abbiano acquisito    |
|   |di interesse     |              |almeno 40 CFU e il numero dei |
|   |nazionale e      |              |laureati entro il primo anno  |
|   |comunitario      |              |oltre la durata normale del   |
|   |(lettera e, art. |              |corso per le classi di laurea |
|   |1, decreto-legge |              |di ambito scientifico - tecno-|
|   |n. 105/2005)     |              |logico. Sono considerate le   |
|   |                 |              |classi L-27 (Scienze e tecno- |
|   |                 |              |logie chimiche); L-30 (Scienze|
|   |                 |              |e tecnologie fisiche);        |
|   |                 |              |L-35 (Scienze matematiche);   |
|III|                 |      10%     |L-41 (Statistica); L-8 (Inge- |
|   |                 |              |gneria dell'informazione);    |
|   |                 |              |L-9 (Ingegneria industriale); |
|   |                 |              |L-31 (Scienze e tecnologie    |
|   |                 |              |informatiche); L-7 (Ingegneria|
|   |                 |              |civile e ambientale), Corso   |
|   |                 |              |nelle classi L-34 (Scienze    |
|   |                 |              |geologiche), LM-74 (Scienze e |
|   |                 |              |tecnologie geologiche), LM-79 |
|   |                 |              |(Scienze geofisiche). Ai fini |
|   |                 |              |dell'applicazione di tale     |
|   |                 |              |criterio, le studentesse sono |
|   |                 |              |considerate con un coeffi-    |
|   |                 |              |ciente pari a 1,2             |
|---|-----------------|--------------|------------------------------|
|   |Attuazione del   |              |Presentazione di proposte     |
|   |Piano lauree     |              |elaborate da reti di Atenei in|
|   |scientifiche     |              |coerenza con quanto stabilito |
|   |(lettera e, art. |              |dal presente decreto con      |
|   |1, decreto-legge |              |riferimento alle classi di    |
|   |n. 105/2005)     |              |laurea L-27 (Scienze e tecno- |
|   |                 |              |logie chimiche), L-30 (Scienze|
|   |                 |              |e tecnologie fisiche), L-35   |
|IV |                 |       5%     |(Scienze matematiche), L-41   |
|   |                 |              |(Statistica), L-02 (Biotecno- |
|   |                 |              |logie), L-13 (Scienze biolo-  |
|   |                 |              |giche), L-31 (Scienze e       |
|   |                 |              |tecnologie informatiche), L-32|
|   |                 |              |(Scienze naturali e           |
|   |                 |              |ambientali), L-34 (Scienze    |
|   |                 |              |geologiche)                   |
|---|-----------------|--------------|------------------------------|
    
    Le risorse stanziate per  il  Fondo  Giovani  secondo  i  criteri
definiti in Tabella 5 sono utilizzate dagli Atenei  nel  rispetto  di
quanto appresso indicato: 
      le risorse per la finalita' di cui al punto  I  possono  essere
utilizzate per l'integrazione delle borse di mobilita'  Erasmus  plus
oppure  per  borse  di  mobilita'  internazionale  al  di  fuori  dei
programmi comunitari, a favore di tutti gli studenti  iscritti  entro
la durata normale del corso di  studio  aumentata  di  un  anno,  ivi
inclusi gli iscritti ai corsi post lauream di cui all'art.  1,  comma
1, lettera b), della legge n. 170/2003. Tali esperienze di  mobilita'
sono finalizzate al conseguimento del  Titolo  di  studio,  rientrano
nell'ambito di accordi o  convenzioni  sottoscritte  dall'Ateneo  con
partner di profilo adeguato e sono riconosciute nella carriera  dello
studente nel rispetto degli indirizzi europei definiti in materia. La
selezione degli studenti e' effettuata secondo criteri  di  merito  e
condizione economica. Della condizione economica  si  tiene  altresi'
conto ai fini della  graduazione  degli  importi  da  attribuire.  Il
trasferimento di almeno il 50% delle risorse avviene prima dell'avvio
del periodo di mobilita'; 
      le risorse per la finalita' di cui al punto II sono destinabili
ad assegni per l'incentivazione delle attivita' di tutorato e per  le
attivita' didattico-integrative, propedeutiche e di recupero  che  le
universita' attribuiscono agli studenti iscritti ai corsi  di  laurea
magistrale o dottorato  di  ricerca  secondo  quanto  previsto  dalla
normativa sul diritto allo Studio (decreto legislativo n. 68/2012); 
      le risorse per la finalita' di cui al punto III sono utilizzate
per gli interventi di esonero totale o rimborso parziale delle  tasse
e dei contributi dovuti dagli studenti iscritti ai  corsi  di  laurea
delle classi riportate nella tabella 4  da  un  numero  di  anni  non
superiore alla durata normale del corso, tenendo conto dei  requisiti
di reddito e merito  degli  studenti  stessi.  Laddove  gli  studenti
fossero gia' beneficiari di esonero o rimborso  della  contribuzione,
l'intervento e' sostituito da un contributo proporzionale all'importo
massimo  delle  tasse   previste   per   il   corso   di   laurea   o
dall'attribuzione di altre forme di sostegno agli studi,  incluso  il
sostegno ad attivita' di tirocinio da svolgersi in collaborazione con
le imprese; 
      le risorse per la finalita' di cui al punto IV sono  utilizzate
secondo indicato al successivo paragrafo 2. 
    La verifica dei beneficiari del finanziamento delle  risorse  per
il  Fondo  Giovani  avviene  attraverso  l'Anagrafe  nazionale  degli
studenti. Le risorse  assegnate  agli  Atenei  ed  eventualmente  non
utilizzate entro il secondo anno successivo a quello di  riferimento,
saranno  recuperate  sull'assegnazione  del  Fondo  di  finanziamento
ordinario delle universita' statali, ovvero del  contributo  statale,
erogato ai sensi  della  legge  n.  243/1991,  alle  Universita'  non
statali legalmente riconosciute per essere destinate agli  interventi
di mobilita' internazionale (lettera  a,  art.  1,  decreto-legge  n.
105/2003). Le risorse assegnate agli  Atenei  per  il  sostegno  alla
mobilita' internazionale  relative  al  2018  ai  sensi  del  decreto
ministeriale n. 1047 del 29 dicembre 2017 possono  essere  utilizzate
entro il 31 dicembre 2020. 
 
2.  Piano  lauree  scientifiche  e  Piani  per  l'orientamento  e  il
tutorato. 
    Le risorse per la realizzazione  del  Piano  lauree  scientifiche
(PLS) di cui alla finalita' IV della Tabella 4 e per la realizzazione
dei Piani per l'orientamento e il tutorato (POT) di cui art. 1, commi
290 - 293 della legge dell'11 dicembre 2016,  n.  232,  adeguatamente
integrate da un co-finanziamento con risorse proprie degli  Atenei  e
da presentare secondo le modalita' operative e i termini definiti con
provvedimento ministeriale, sono  assegnate  a  reti  di  Universita'
sulla base  di  proposte  progettuali  che  facciano  riferimento  ai
seguenti obiettivi: 
      orientamento alle iscrizioni, anche promuovendo l'equilibrio di
genere; 
      riduzione dei tassi di abbandono; 
      attivita' di tutorato; 
      pratiche laboratoriali; 
      attivita' di autovalutazione e recupero  delle  conoscenze  per
l'ingresso all'universita'; 
      crescita professionale  dei  docenti  della  Scuola  secondaria
superiore. 
    Le proposte progettuali  presentate  nell'ambito  del  PLS  fanno
riferimento alle classi di laurea di cui alla tabella 4. Le  proposte
progettuali presentate nell'ambito del POT fanno riferimento a  tutte
le classi di laurea con l'esclusione di quelle del PLS e alla  classe
di laurea in scienze della difesa e della sicurezza. 
    Le proposte sono valutate  da  un  Comitato  tecnico  scientifico
nominato con decreto  del  Capo  del  Dipartimento  della  formazione
superiore e della ricerca che applica i criteri di: 
      coerenza del programma rispetto agli obiettivi sopraindicati; 
      chiarezza e fattibilita' del programma rispetto alla situazione
di partenza e alla  dimensione  economica,  anche  tenendo  conto  di
eventuali cofinanziamenti diretti; 
      capacita' dell'intervento di apportare un reale miglioramento e
di caratterizzare l'Ateneo in una chiara strategia di sviluppo. 
    Le risorse assegnate agli atenei ed eventualmente non  utilizzate
al termine del triennio,  saranno  recuperate  sull'assegnazione  del
Fondo di finanziamento ordinario delle universita'  statali  capofila
dei progetti  per  essere  destinate  agli  interventi  di  mobilita'
internazionale  (lettera  a,  art.  1,  decreto-legge  n.  105/2003).
L'assegnazione di una  quota  non  inferiore  al  20%  delle  risorse
attribuite a ciascun progetto e' subordinata al raggiungimento  degli
obiettivi  prefissati  per  il   progetto   e   misurati   attraverso
indicatori, coerenti  con  quelli  indicati  nell'allegato  1  e  nel
decreto ministeriale n. 6 del 7 gennaio 2019, e  target  inclusi  nel
progetto stesso. La  definizione  degli  indicatori  tiene  conto  di
quanto previsto all'allegato 1  al  presente  decreto.  La  relazione
conclusiva sulle attivita' realizzate e' sottoposta alla  valutazione
del Comitato tecnico scientifico, di cui si tiene conto ai fini della
partecipazione ai successivi bandi.