Art. 2 
 
                    Comitato tecnico-scientifico 
 
  1.Per la  realizzazione  degli  interventi  di  cui  alla  presente
ordinanza, il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvale
di   un   Comitato   tecnico-scientifico,   istituito   con   proprio
provvedimento, composto dal segretario generale del  Ministero  della
salute,  dal  direttore  generale  della  prevenzione  sanitaria  del
Ministero della salute, dal direttore dell'ufficio  di  coordinamento
degli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera del Ministero
della salute, dal direttore scientifico dell'Istituto  nazionale  per
le  malattie  infettive   «Lazzaro   Spallanzani»,   dal   Presidente
dell'lstituto  superiore  di  sanita',  da  un  rappresentante  della
Commissione salute designato dal Presidente  della  Conferenza  delle
regioni  e  province  autonome  e   dal   coordinatore   dell'ufficio
promozione e integrazione del  Servizio  nazionale  della  protezione
civile del Dipartimento della  protezione  civile,  con  funzioni  di
coordinatore del Comitato.  Il  Comitato  puo'  essere  integrato  in
relazione a specifiche esigenze. 
  2. I componenti del Comitato di cui al comma 1 operano  nell'ambito
dei doveri d'ufficio. Per la  partecipazione  al  Comitato  non  sono
dovuti  ai  componenti  compensi,  gettoni  di   presenza   o   altri
emolumenti.