(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di  produzione  della
  denominazione di origine controllata e garantita dei  vini  «Ruche'
  di Castagnole Monferrato». 
 
    Il disciplinare di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata e garantita dei vini «Ruche' di  Castagnole  Monferrato»,
cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 9  luglio
2014, e' modificato come di seguito indicato: 
      l'art. 1: 
        «La denominazione di origine controllata e garantita  "Ruche'
di Castagnole Monferrato" e' riservata al  vino  rosso  che  risponde
alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente  disciplinare
di produzione.» 
      e' sostituito con il seguente testo: 
        «La denominazione di origine controllata e garantita  "Ruche'
di Castagnole Monferrato" e' riservata ai vini rossi  che  rispondono
alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente  disciplinare
di produzione per le seguenti tipologie: 
          Ruche' di Castagnole Monferrato; 
          Ruche' di Castagnole Monferrato riserva.». 
      all'art. 2 la dicitura: 
        «Il vino a denominazione di origine controllata  e  garantita
"Ruche' di Castagnole Monferrato"  deve  essere  ottenuto  dalle  uve
provenienti  da  vigneti  aventi  in  ambito  aziendale  la  seguente
composizione ampelografica:» 
      e' sostituita con la seguente: 
        «I vini a denominazione di origine  controllata  e  garantita
"Ruche' di Castagnole Monferrato" devono essere  ottenuti  dalle  uve
provenienti  da  vigneti  aventi  in  ambito  aziendale  la  seguente
composizione ampelografica:» 
      all'art. 4, comma 3, i seguenti paragrafi: 
        «Le rese massime di uva  ad  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata per la produzione del vino a denominazione  di  origine
controllata e garantita "Ruche' di Castagnole Monferrato" ed i titoli
alcolometrici volumici minimi naturali delle relative  uve  destinate
alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti: 
 
  =================================================================
  |                     |Resa uva per |Titolo alcolometrico minimo|
  |        Vino         | ettaro t/ha |         naturale          |
  +=====================+=============+===========================+
  |Ruche' di Castagnole |             |                           |
  |Monferrato           |9,00         |11,50%                     |
  +---------------------+-------------+---------------------------+
 
        Il vino a denominazione di origine  controllata  e  garantita
"Ruche' di Castagnole  Monferrato"  puo'  essere  accompagnato  dalla
menzione "vigna", seguita dal relativo toponimo o nome  tradizionale,
purche' il relativo vigneto abbia un'eta' d'impianto  di  almeno  tre
anni. 
        Le rese massime di  uva  ad  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata per la produzione del vino a denominazione  di  origine
controllata  e  garantita.  "Ruche'  di  Castagnole  Monferrato"  con
menzione vigna, ed i titoli alcolometrici  volumici  minimi  naturali
delle relative uve  destinate  alla  vinificazione  devono  essere  i
seguenti:». 
      sono sostituiti con i seguenti: 
        «3. Le rese massime di uva ad ettaro di  vigneto  in  coltura
specializzata per la produzione dei vini a denominazione  di  origine
controllata e garantita "Ruche' di Castagnole Monferrato" ed i titoli
alcolometrici volumici minimi naturali delle relative  uve  destinate
alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:" 
 
  =================================================================
  |                     |Resa uva per |Titolo alcolometrico minimo|
  |        Vini         | ettaro t/ha |         naturale          |
  +=====================+=============+===========================+
  |Ruche' di Castagnole |             |                           |
  |Monferrato anche con |             |                           |
  |menzione Riserva     |9,00         |11,50%                     |
  +---------------------+-------------+---------------------------+
 
        Il vino a denominazione di origine  controllata  e  garantita
"Ruche' di Castagnole Monferrato" anche  con  menzione  riserva  puo'
essere accompagnato dalla  menzione  "vigna",  seguita  dal  relativo
toponimo o nome  tradizionale,  purche'  il  relativo  vigneto  abbia
un'eta' d'impianto di almeno tre anni. 
        Le rese massime di  uva  ad  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata per la produzione del vino a denominazione  di  origine
controllata  e  garantita.  "Ruche'  di  Castagnole  Monferrato"  con
menzione vigna o Ruche' di Castagnole Monferrato riserva con menzione
vigna, ed i  titoli  alcolometrici  volumici  minimi  naturali  delle
relative uve destinate alla vinificazione devono essere i seguenti:» 
      all'art. 5, e' inserito il seguente comma 4: 
        «4. I vini a denominazione di origine controllata e garantita
Ruche' di Castagnole Monferrato Riserva anche  con  menzione  "vigna"
devono essere sottoposti ad un periodo minimo  di  invecchiamento  di
ventiquattro mesi di cui almeno dodici  mesi  in  botti  di  legno  a
partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve.». 
      all'art. 6, di seguito alla descrizione della tipologia «Ruche'
di Castagnole Monferrato», e' inserito il seguente paragrafo relativo
alla descrizione della tipologia  «Ruche'  di  Castagnole  Monferrato
riserva»: 
        «Il vino a DOCG "Ruche'  di  Castagnole  Monferrato  riserva"
all'atto dell'immissione al consumo  deve  rispondere  alle  seguenti
caratteristiche: 
          colore: rosso rubino tendente all'aranciato; 
          odore:  intenso,  persistente,  leggermente   aromatico   e
speziato; 
          sapore:  secco,  rotondo,  armonico,  talvolta  leggermente
tannico, di  medio  corpo,  con  leggero  retrogusto  aromatico,  con
sentori di legno; 
          titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.; 
          con indicazione di "vigna" minimo: 12,50% vol.; 
          acidita' totale minima: 4,0 g/l. 
          estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.». 
      all'art. 8, il comma 2: 
        «2. Per la  chiusura  delle  bottiglie  del  vino  Ruche'  di
Castagnole Monferrato e' previsto l'utilizzo dei dispositivi  ammessi
dalla vigente normativa in materia,  con  l'esclusione  del  tappo  a
corona e del tappo sintetico (o in plastica). 
        Per la chiusura delle bottiglie del vino Ruche' di Castagnole
Monferrato con la menzione "vigna" seguita dal relativo  toponimo  e'
consentito esclusivamente l'uso del tappo di sughero.», 
      e' modificato come segue: 
        «2. Per la  chiusura  delle  bottiglie  del  vino  Ruche'  di
Castagnole Monferrato e' previsto l'utilizzo dei dispositivi  ammessi
dalla vigente normativa in materia,  con  l'esclusione  del  tappo  a
corona. 
        Per  il  confezionamento  del  vino  Ruche'   di   Castagnole
Monferrato Riserva e' ammesso soltanto l'uso  del  tappo  di  sughero
monopezzo.».