Art. 2 1. Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili di cui sopra in capo all'ex I.N.A.M in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto. 2. La «societa' trasferitaria» citata in premessa provvede, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura. 3. Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali indicati non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili.