Art. 2 
 
  1. Il presente decreto ha  effetto  dichiarativo  della  proprieta'
degli immobili di cui sopra in capo  all'ex  I.N.A.M  in  assenza  di
precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall'art. 2644
del codice civile, nonche' effetti  sostitutivi  dell'iscrizione  dei
beni in catasto. 
  2. La «societa' trasferitaria»  citata  in  premessa  provvede,  se
necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione
e voltura. 
  3. Eventuali  accertate  difformita'  relative  ai  dati  catastali
indicati non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili.