Art. 4. Norme per la viticoltura Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico», devono essere atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualita'. I sesti di impianto, le forme di allevamento e la potatura devono essere quelli atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per gli impianti esistenti e realizzati dopo l'entrata in vigore del presente disciplinare sono ammesse esclusivamente le forme di allevamento ad alberello ed a spalliera semplice. Il numero minimo di ceppi ad ettaro, per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare e' di 4000. I vigneti hanno diritto alla D.O.C.G. solo a partire dal terzo anno di produzione. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» la produzione massima di uva non deve essere superiore a 8 ton. per ettaro in coltura specializzata. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico», devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per il quantitativo di cui trattasi. La Regione Siciliana con proprio decreto, sentito il consorzio volontario, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di utilizzazione delle uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al competente organismo di controllo. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50% vol. I conduttori dei vigneti iscritti agli appositi albi, ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche di maturazione delle uve e sulla base anche dell'evoluzione dei mercati, possono, al momento della vendemmia, optare di rivendicare per dette uve la DOCG «Cerasuolo di Vittoria» per i produttori del «Cerasuolo di Vittoria Classico» oppure, per tutti i produttori della DOCG «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico», la denominazione di origine controllata «Vittoria» nelle sue sottospecificazioni.