(Allegato A-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla
produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata   e
garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico»,
devono essere atte a conferire alle uve  ed  al  vino  le  specifiche
caratteristiche di qualita'. 
    I sesti di impianto, le forme di allevamento e la potatura devono
essere quelli atti a non modificare le caratteristiche  delle  uve  e
del vino. 
    Per gli impianti esistenti e realizzati dopo l'entrata in  vigore
del presente disciplinare sono ammesse  esclusivamente  le  forme  di
allevamento ad alberello ed a spalliera semplice. 
    Il numero minimo di ceppi ad ettaro, per i vigneti piantati  dopo
l'approvazione del presente disciplinare e' di 4000. 
    I vigneti hanno diritto alla D.O.C.G. solo a  partire  dal  terzo
anno di produzione. 
    E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso. 
    Per i vini a denominazione di  origine  controllata  e  garantita
«Cerasuolo  di  Vittoria»  e  «Cerasuolo  di  Vittoria  Classico»  la
produzione massima di uva non deve essere  superiore  a  8  ton.  per
ettaro in coltura specializzata. 
    Nelle annate favorevoli i  quantitativi  di  uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita  «Cerasuolo  di  Vittoria»  e  «Cerasuolo  di
Vittoria Classico», devono essere riportati nei limiti di  cui  sopra
purche' la produzione globale non superi del 20% i  limiti  medesimi,
fermi restando i limiti resa uva/vino  per  il  quantitativo  di  cui
trattasi. 
    La Regione Siciliana con proprio decreto,  sentito  il  consorzio
volontario, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un
limite  massimo  di  utilizzazione  delle  uve  per  ettaro  per   la
produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata   e
garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria  Classico»
inferiore  a  quello  fissato  dal  presente  disciplinare,   dandone
comunicazione immediata al competente organismo di controllo. 
    Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai  vini  a
denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  «Cerasuolo  di
Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» un titolo  alcolometrico
volumico naturale minimo di 12,50% vol. 
    I conduttori dei vigneti iscritti agli appositi albi, ogni  anno,
tenuto conto delle caratteristiche di maturazione delle uve  e  sulla
base anche dell'evoluzione dei mercati,  possono,  al  momento  della
vendemmia, optare di rivendicare per dette uve la DOCG «Cerasuolo  di
Vittoria» per i  produttori  del  «Cerasuolo  di  Vittoria  Classico»
oppure, per tutti i produttori della DOCG «Cerasuolo di  Vittoria»  e
«Cerasuolo  di  Vittoria  Classico»,  la  denominazione  di   origine
controllata «Vittoria» nelle sue sottospecificazioni.