Art. 2 
 
      Istituzione, aree funzionali e ordinamenti dei ministeri 
 
  1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il  Capo  XI  del
Titolo IV e' sostituito dai seguenti: 
    «Capo XI. (Ministero dell'istruzione). -  Art.  49.  (Istituzione
del ministero  e  attribuzioni).  -  1.  E'  istituito  il  Ministero
dell'istruzione,  cui  sono  attribuite  le  funzioni  e  i   compiti
spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di  istruzione  e
formazione di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n.  53((,
e di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,  n.
40.)) 
    2.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti   risorse
finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei
residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca, nei limiti di cui all'articolo 50, eccettuate quelle
attribuite ad altri ministeri o ad agenzie,  e  fatte  in  ogni  caso
salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione  alle  regioni
ed agli enti  locali.  E'  fatta  altresi'  salva  l'autonomia  delle
istituzioni scolastiche, nel quadro  di  cui  all'articolo  21  della
legge 15 marzo 1997, n. 59. 
    Art. 50. (Aree funzionali). - 1. Il  Ministero,  in  particolare,
svolge  le  funzioni  di  spettanza  statale  nelle   seguenti   aree
funzionali:  organizzazione  generale   dell'istruzione   scolastica,
ordinamenti e programmi scolastici, stato  giuridico  del  personale,
inclusa   la   definizione   dei   percorsi   di    abilitazione    e
specializzazione del personale  docente  e  dei  relativi  titoli  di
accesso, sentito  il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca;
definizione dei criteri e dei parametri  per  l'organizzazione  della
rete scolastica; definizione degli obiettivi  formativi  nei  diversi
gradi e tipologie di  istruzione;  definizione  degli  indirizzi  per
l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di
formazione nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni
uniformi   su   tutto   il    territorio    nazionale;    valutazione
dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi  nel  territorio
nazionale; definizione dei criteri e parametri  per  l'attuazione  di
politiche sociali nella scuola; definizione di interventi a  sostegno
delle aree depresse per il riequilibrio territoriale  della  qualita'
del  servizio  scolastico  ed  educativo;  attivita'  connesse   alla
sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, in raccordo con  le
competenze  delle  regioni  e  degli  enti  locali;  formazione   dei
dirigenti  scolastici,  del  personale  docente,  educativo   e   del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;  assetto
complessivo e indirizzi per la valutazione ((del sistema educativo di
istruzione e formazione, nonche' del sistema  di  istruzione  tecnica
superiore)); congiuntamente con il Ministero dell'universita' e della
ricerca, funzioni di indirizzo e  vigilanza  dell'Istituto  nazionale
per  la  valutazione  del  sistema  educativo  di  istruzione  e   di
formazione (INVALSI) e  dell'Istituto  nazionale  di  documentazione,
innovazione e  ricerca  educativa  (INDIRE)((,  individuabile,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  anche  come  Agenzia
nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione,  la
formazione, la gioventu' e lo sport (Erasmus+) con  riferimento  alle
misure di competenza del Ministero dell'istruzione)), fermo  restando
che la nomina dei relativi presidenti e componenti  dei  consigli  di
amministrazione di cui all'articolo 11  del  decreto  legislativo  31
dicembre 2009,  n.  213,  e'  effettuata  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione; promozione dell'internazionalizzazione  del  sistema
educativo  di  istruzione  e  formazione;  sistema  della  formazione
italiana nel mondo ferme restando le competenze del  Ministero  degli
affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale  stabilite  dal
decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  64;   determinazione   e
assegnazione delle risorse finanziarie a carico  del  bilancio  dello
Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome;  ricerca
e  sperimentazione  delle  innovazioni   funzionali   alle   esigenze
formative; ((supporto  alla  realizzazione  di  esperienze  formative
finalizzate all'incremento  delle  opportunita'  di  lavoro  e  delle
capacita'  di  orientamento  degli  studenti;  valorizzazione   della
filiera formativa professionalizzante, inclusa  l'istruzione  tecnica
superiore;))  riconoscimento   dei   titoli   di   studio   e   delle
certificazioni in ambito europeo e internazionale  e  attivazione  di
politiche  dell'educazione  comuni  ai  paesi  dell'Unione   europea;
consulenza e supporto  all'attivita'  delle  istituzioni  scolastiche
autonome;    programmi    operativi    ((nazionali    nel     settore
dell'istruzione)) finanziati dall'Unione  europea;  ((istituzioni  di
cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112)); altre competenze assegnate dalla legge 13 luglio  2015,  n.
107, nonche' dalla vigente legislazione, ((ivi comprese le  attivita'
di promozione e coordinamento del sistema integrato  dei  servizi  di
educazione e di istruzione per bambini fino a sei anni.)) 
    Art. 51. (Ordinamento). - 1. Il  Ministero  si  articola  in  due
dipartimenti in relazione alle aree funzionali  di  cui  all'articolo
50, disciplinati ai  sensi  degli  articoli  4  e  5.  Il  numero  di
posizioni di livello dirigenziale generale non puo' essere  superiore
a ((venticinque)), ivi inclusi i capi dei dipartimenti. 
    Capo XI-bis. (Ministero dell'universita' e della ricerca). - Art.
51-bis. (Istituzione del ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito
il Ministero dell'universita' e della ricerca, cui sono attribuite le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato in  materia  di  istruzione
universitaria, di ((ricerca scientifica, tecnologica e artistica))  e
di alta formazione artistica musicale e coreutica. 
    2.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti   risorse
finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei
residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca, nei limiti di cui  all'articolo  51-ter,  eccettuate
quelle attribuite, ad altri  ministeri  o  ad  agenzie,  ivi  inclusa
l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR) di cui all'articolo 1, comma
241, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  e  fatte  in  ogni  caso
salve, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle  regioni
ed agli enti  locali.  E'  fatta  altresi'  salva  l'autonomia  delle
istituzioni universitarie, degli enti di ricerca e delle  istituzioni
di alta formazione artistica musicale e coreutica. 
    Art.  51-ter.  (Aree  funzionali).  -   1.   Il   Ministero,   in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale  nelle  seguenti
aree funzionali: compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento
della ricerca scientifica e tecnologica nazionale,  ((dell'istruzione
universitaria, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e
di ogni altra istituzione  appartenente  al  sistema  dell'istruzione
superiore  ad   eccezione   degli   istituti   tecnici   superiori));
programmazione   degli   interventi,   indirizzo   e   coordinamento,
normazione  generale  e  finanziamento  delle  universita',   ((delle
istituzioni dell'alta formazione artistica,  musicale  e  coreutica))
(AFAM) e degli enti di ricerca non  strumentali;  valorizzazione  del
merito e diritto  allo  studio;  accreditamento  e  valutazione  ((in
materia universitaria e di alta formazione))  artistica,  musicale  e
coreutica; ((attuazione delle norme  europee  e  internazionali))  in
materia di  istruzione  universitaria  e  alta  formazione  artistica
musicale  e  coreutica,   armonizzazione   europea   e   integrazione
internazionale  del  sistema  universitario  e  di  alta   formazione
artistica musicale e coreutica  anche  in  attuazione  degli  accordi
culturali stipulati a cura del Ministero degli affari esteri e  della
cooperazione internazionale; coordinamento e vigilanza degli  enti  e
istituzioni di ricerca non strumentali; completamento  dell'autonomia
universitaria  ((e  dell'alta  formazione   artistica,   musicale   e
coreutica)); formazione di grado universitario ((e di alta formazione
artistica e musicale)); razionalizzazione delle condizioni  d'accesso
all'istruzione universitaria ((e  accademica));  partecipazione  alle
attivita'  relative   all'accesso   alle   amministrazioni   e   alle
professioni, al raccordo  tra  istruzione  universitaria,  istruzione
scolastica e formazione;  valorizzazione  e  sostegno  della  ricerca
libera nelle universita' e negli  enti  di  ricerca  ((nonche'  nelle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale  e  coreutica));
integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica;  coordinamento
della partecipazione italiana a programmi nazionali e  internazionali
di ricerca; sostegno della ricerca spaziale e aerospaziale; cura  dei
rapporti  con  l'Agenzia  nazionale  di   valutazione   del   sistema
universitario  e  della  ricerca  (ANVUR);  congiuntamente   con   il
Ministero  dell'istruzione,  funzioni  di   indirizzo   e   vigilanza
dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema  educativo  di
istruzione e di formazione (INVALSI)  e  dell'Istituto  nazionale  di
documentazione,   innovazione   e   ricerca    educativa    (INDIRE),
((individuabile,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la   finanza
pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del  programma
europeo per l'istruzione, la formazione,  la  gioventu'  e  lo  sport
(Erasmus+) con riferimento alle misure di  competenza  del  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca));  cooperazione  scientifica  in
ambito nazionale, ((europeo e)) internazionale; promozione e sostegno
della ricerca delle imprese ivi  compresa  la  gestione  di  apposito
fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse  e
all'integrazione  con  la  ricerca  pubblica;   finanziamento   delle
infrastrutture di ricerca anche nella loro configurazione di European
Research Infrastructure Consortium (ERIC) di cui al regolamento  (CE)
n. 723/2009 del Consiglio del 25  giugno  2009;  programmi  operativi
((nazionali)) finanziati  dall'Unione  europea;  finanziamento  degli
enti privati di ricerca e delle attivita'  per  la  diffusione  della
cultura scientifica ((e artistica)); altre competenze assegnate dalla
vigente legislazione. 
    Art. 51-quater. (Ordinamento). - 1. Il Ministero si  articola  in
uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai
sensi degli articoli 4 e  6.  Il  numero  degli  uffici  dirigenziali
generali, incluso il segretario generale, e' pari a sei, in relazione
alle aree funzionali di cui all'articolo 51-ter. ». 
  ((1-bis. Al fine di  consentire  al  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca lo sviluppo e  il  consolidamento  delle  attivita'  di
proprio interesse e attribuite all'Agenzia nazionale  di  valutazione
del sistema universitario  e  della  ricerca  (ANVUR)  relative  alla
valutazione  del  settore  della  formazione  superiore  e  dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica,  conformemente  a  quanto
previsto dalla normativa nazionale di settore e  nel  rispetto  degli
standard e delle linee guida per l'assicurazione della qualita' nello
Spazio europeo dell'istruzione superiore (ESG 2015): 
  a) la dotazione organica dell'ANVUR e' incrementata,  con  oneri  a
carico del bilancio della stessa Agenzia, per un  numero  complessivo
di dieci unita', di cui sei appartenenti alla  III  area  funzionale,
fascia retributiva F4, tre appartenenti  alla  III  area  funzionale,
fascia retributiva F1, e una appartenente alla  II  area  funzionale,
fascia retributiva F2, del contratto collettivo nazionale di lavoro -
ex comparto Ministeri, per una spesa pari a euro 250.000  per  l'anno
2020 e a euro 500.000 annui a decorrere  dall'anno  2021  comprensiva
del  costo  stipendiale  e   del   relativo   trattamento   economico
accessorio. L'ANVUR e' autorizzata ad assumere il suddetto  personale
mediante scorrimento delle  graduatorie  concorsuali  vigenti  presso
l'Agenzia e,  per  l'eventuale  quota  non  coperta,  mediante  nuove
procedure  concorsuali,  previo  espletamento  delle   procedure   di
mobilita' di cui all'articolo 30 del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165; 
  b) fino al completamento delle assunzioni di cui alla  lettera  a),
l'ANVUR puo' continuare ad avvalersi, con oneri a carico del  proprio
bilancio,  di  un  contingente  di  esperti  della  valutazione   non
superiore a quindici unita' per la predisposizione dei protocolli  di
valutazione della didattica, entro una spesa massima di euro  525.000
annui, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di
incarichi della durata di un anno e rinnovabili  annualmente  per  un
periodo  massimo  di  tre  anni,  previo  espletamento  di  procedure
pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei  candidati  e
la pubblicita' degli atti.)) 
    2. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa
di ((655.000 euro per l'anno 2020 e di 693.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2021.))