Art. 3 
 
             Ripartizione delle strutture e degli uffici 
 
  1. Al Ministero dell'universita' e della ricerca sono assegnate  le
strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione
residui, del Dipartimento  per  la  formazione  superiore  e  per  la
ricerca nonche' il personale che, alla data di entrata in vigore  del
presente decreto, presta servizio  a  qualunque  titolo  ((presso  il
medesimo  Dipartimento)).  Nelle  more  dell'entrata  in  vigore  del
regolamento di organizzazione, sono rimesse alla responsabilita'  del
Ministro dell'universita' e della ricerca la Direzione  generale  per
la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto  allo  studio,
la Direzione generale per l'alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica  e  la  Direzione  generale  per  il  coordinamento  e   la
valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, come previste  dal
vigente regolamento di organizzazione del Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
  2. Al Ministero dell'istruzione sono assegnate ((le strutture)), le
risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui,  del
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e  di  formazione
nonche' degli Uffici scolastici  regionali  e  del  corpo  ispettivo,
nonche' il personale che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, presta servizio a  qualunque  titolo  ((presso  il  medesimo
Dipartimento)). 
  3. Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali,
e' trasferito, in via transitoria, al Ministero dell'istruzione, fino
alla data indicata dal decreto di cui al comma 4. Fino alla  medesima
data il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  continua  ad
avvalersi del medesimo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie
e strumentali, che gestisce anche il  personale  dirigenziale  e  non
dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 4.  Le  direzioni  generali
del predetto Dipartimento continuano altresi' a svolgere,  anche  per
il Ministero dell'universita' e della ricerca, i compiti  concernenti
le spese gia' ad esse affidate per l'anno 2020,  quali  strutture  di
servizio,  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  4  del   decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279. 
  ((3-bis. Le dotazioni organiche del Ministero dell'istruzione e del
Ministero dell'universita'  e  della  ricerca  sono  complessivamente
incrementate,  rispetto  a  quella  del  Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di tre  posizioni  dirigenziali  di
prima fascia, di tre posizioni dirigenziali  di  seconda  fascia,  di
dodici posti della III area funzionale, di nove posti della  II  area
funzionale e di sei  posti  della  I  area  funzionale.  A  tal  fine
l'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  e'
incrementata di 435.000 euro per l'anno  2020  e  di  1.302.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2021. La predetta dotazione  organica  e'
ripartita  tra  il   Ministero   dell'istruzione   e   il   Ministero
dell'universita' e della ricerca nella misura di cui alla tabella  A,
allegata al presente decreto. Alla  predetta  dotazione  organica  si
aggiungono, per ciascun Ministero, i  responsabili  degli  uffici  di
diretta collaborazione, in ogni caso senza oneri aggiuntivi a  carico
della finanza pubblica. 
  3-ter. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita'
e  della  ricerca  sono  autorizzati  a  bandire  apposite  procedure
concorsuali pubbliche, da concludere entro il  31  dicembre  2020,  a
valere sulle facolta' assunzionali pregresse,  relative  al  comparto
Funzioni centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui  utilizzo
e' stato gia' autorizzato in favore  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. A tal fine,  le  predette  facolta'
assunzionali  s'intendono  riferite  rispettivamente   al   Ministero
dell'istruzione e al Ministero dell'universita' e della  ricerca,  in
proporzione alle relative dotazioni organiche di cui al comma  3-bis,
ferma restando l'attribuzione al solo Ministero dell'istruzione delle
facolta' assunzionali relative al personale dirigenziale tecnico  con
compiti ispettivi. 
  4. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da
adottare  entro  il  30  aprile  2020,  su  proposta   del   Ministro
dell'istruzione e del Ministro dell'universita' e della  ricerca,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro  per  la   pubblica   amministrazione,   si   procede   alla
ricognizione e al trasferimento delle strutture,  del  personale  non
dirigenziale e delle risorse strumentali  e  finanziarie  di  cui  al
comma 3, considerato, ai sensi del comma 5, anche il  personale  gia'
posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Il  trasferimento   del
personale di cui al primo periodo avviene sulla base  di  un'apposita
procedura  di  interpello,  disciplinata  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'universita' e della
ricerca,   nel   rispetto   dei   seguenti   criteri:    ripartizione
proporzionale  dei   posti   vacanti;   individuazione   delle   aree
organizzative interessate e attribuzione del personale alle  medesime
a cura di una  apposita  commissione  paritetica,  sulla  base  delle
esperienze  e  caratteristiche  professionali;  per   ciascuna   area
organizzativa, distribuzione del personale tra i posti disponibili in
ciascun  Ministero  utilizzando  quale  criterio  di  preferenza   la
maggiore anzianita' di servizio e, a parita' di anzianita', la minore
eta' anagrafica; trasferimento d'ufficio del personale, nel  caso  in
cui  le  istanze  ricevute  non  siano  idonee   ad   assicurare   la
ripartizione proporzionale dei posti  vacanti.  Ai  componenti  della
commissione paritetica di cui al secondo periodo non spettano, per lo
svolgimento   della   relativa   funzione,   compensi,    indennita',
emolumenti, gettoni di presenza o altre utilita' comunque denominate,
ne' rimborsi spese. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene
il trattamento economico  fondamentale  e  accessorio,  limitatamente
alle voci di natura fissa e continuativa,  ove  piu'  favorevole,  in
godimento    presso    il    Ministero    soppresso    al     momento
dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con  i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.  Il
decreto di cui al primo periodo indica  la  data  di  decorrenza  del
trasferimento. 
  5. Il personale appartenente ad altre Amministrazioni, in posizione
di comando, distacco o fuori ruolo presso il Dipartimento di  cui  al
comma 3, partecipa alla procedura di interpello di cui al comma 4  al
fine di individuare il Ministero  al  quale  attribuire  la  predetta
posizione. Il personale non scolastico del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca  che  presta  servizio  presso  gli
uffici di diretta collaborazione ovvero gia' in  servizio  presso  il
Dipartimento di cui al comma 3, che si trova in posizione di comando,
distacco o fuori ruolo presso altre Amministrazioni,  partecipa  alla
procedura di interpello  al  fine  di  individuare  il  Ministero  di
appartenenza.)) 
  6. Entro il 30 giugno 2020, i regolamenti di organizzazione dei due
Ministeri istituiti ai sensi  dell'articolo  1,  ivi  inclusi  quelli
degli uffici di diretta collaborazione, possono essere  adottati  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
previa delibera del Consiglio dei ministri. Su detti  regolamenti  e'
acquisito  il  parere  del  Consiglio   di   Stato.   ((Il   Ministro
dell'istruzione  e  il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
possono, ciascuno con proprio decreto da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore  dei  regolamenti  di  cui  al  primo
periodo, confermare il personale  in  servizio  presso  i  rispettivi
uffici di diretta collaborazione, senza soluzione  nella  continuita'
dei relativi incarichi e contratti.)) 
  7.(( (soppresso). )) 
  8.(( (soppresso). )) 
  9. All'articolo 9, comma 11-ter, del decreto-legge 19 giugno  2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2015,  n.
125, le parole  «Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «Il   Ministero
dell'istruzione, il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca».
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto sono adottate le modifiche statutarie conseguenti. 
  ((9-bis. All'articolo 51, comma 2,  del  decreto-legge  26  ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre
2019, n. 157, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: 
  «f-bis) il Ministero dell'istruzione, con riguardo alla gestione  e
allo sviluppo del proprio sistema informativo, anche per le  esigenze
delle istituzioni scolastiche ed educative  statali  nonche'  per  la
gestione giuridica ed economica del relativo personale». 
  9-ter. Nelle more di un organico intervento volto ad  aumentare  le
percentuali per il conferimento  di  incarichi  dirigenziali  fissate
dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, al fine di agevolare la mobilita' dei  dirigenti  all'interno
delle  pubbliche  amministrazioni,  nell'ottica  di  potenziarne   la
qualificazione professionale e di favorire l'efficacia e l'efficienza
dell'azione amministrativa,  in  sede  di  prima  applicazione  delle
disposizioni di cui al presente decreto e comunque non oltre la  data
del 31 dicembre 2022, i limiti percentuali previsti dall'articolo 19,
comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono elevati per
il Ministero dell'universita' e della ricerca al 20 per cento.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 4  del  decreto
          legislativo 7 agosto 1997, n. 279  recante  «Individuazione
          delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,
          riordino del sistema di tesoreria unica e  ristrutturazione
          del rendiconto  generale  dello  Stato»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195, S.O.: 
                «Art.   4.   (Gestione    unificata    delle    spese
          strumentali). - 1. Al fine del contenimento dei costi e  di
          evitare duplicazioni di strutture, la  gestione  di  talune
          spese a carattere strumentale,  comuni  a  piu'  centri  di
          responsabilita'  amministrativa  nell'ambito  dello  stesso
          Ministero, puo' essere  affidata  ad  un  unico  ufficio  o
          struttura di servizio. 
                2. L'individuazione delle spese che sono  svolte  con
          le modalita' di cui al comma  1,  nonche'  degli  uffici  o
          strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro
          competente, con proprio decreto, previo  assenso  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato. 
                3.  I  titolari   dei   centri   di   responsabilita'
          amministrativa ai  quali  le  spese  comuni  sono  riferite
          provvedono  a  quanto  necessario  affinche'  l'ufficio  di
          gestione  unificata,  possa   procedere,   anche   in   via
          continuativa, all'esecuzione delle spese e  all'imputazione
          delle  stesse   all'unita'   previsionale   di   rispettiva
          pertinenza.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  9,  comma  11-ter  del
          decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78  recante  «Disposizioni
          urgenti in materia di enti territoriali.  Disposizioni  per
          garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e  di
          controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del
          Servizio sanitario nazionale nonche' norme  in  materia  di
          rifiuti  e  di  emissioni  industriali»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2015, n. 140, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 9. (Disposizioni concernenti le  regioni  e  in
          tema di sanita' ed universita'). - 1-11-bis (Omissis). 
                11-ter. Il Ministero  dell'istruzione,  il  Ministero
          dell'universita' e della ricerca e le altre amministrazioni
          consorziate  esercitano,  congiuntamente,   sul   Consorzio
          interuniversitario CINECA un  controllo  analogo  a  quello
          esercitato sui  propri  servizi,  previo  adeguamento,  ove
          necessario, dello statuto del Consorzio medesimo.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  51,  comma  2  del
          decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante «Disposizioni
          urgenti in materia fiscale e per  esigenze  indifferibili»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  26  ottobre  2019,  n.
          252, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
          2019, n. 157, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  51.  (Attivita'  informatiche  in  favore   di
          organismi pubblici). - 1. (Omissis). 
                2. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al
          comma 1, possono avvalersi della Societa' di  cui  all'art.
          83, comma 15, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133: 
                  a) la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  al
          fine di completare e accelerare la trasformazione  digitale
          della propria organizzazione, assicurando la sicurezza,  la
          continuita' e lo sviluppo del sistema informatico; 
                  b) il Consiglio di Stato, al fine di assicurare  la
          sicurezza,  la  continuita'  e  lo  sviluppo  del   sistema
          informatico della giustizia amministrativa; 
                  c) l'Avvocatura dello Stato, al fine di  assicurare
          la sicurezza, la continuita'  e  lo  sviluppo  del  sistema
          informatico,  anche  per  il  necessario   adeguamento   ai
          processi telematici; 
                  d) l'amministrazione di cui all'art. 3 della  legge
          28 gennaio 1994, n. 84, a decorrere dal  1°(gradi)  gennaio
          2020, al  fine  di  rendere  effettive  le  norme  relative
          all'istituzione di un "sistema comunitario di  monitoraggio
          e di informazione sul  traffico  navale",  ivi  incluso  il
          sistema denominato Port Management and  Information  System
          (PMIS)  inerente  alla  digitalizzazione  dei  procedimenti
          amministrativi  afferenti  alle  attivita'   portuali,   da
          realizzarsi a cura dell'amministrazione marittima,  nonche'
          di   sviluppare,   mediante   utilizzo    degli    ordinari
          stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri  per
          la finanza pubblica, i sistemi informativi a supporto delle
          attivita' della stessa amministrazione marittima; 
                  e) la Societa' di cui all'art.  33,  comma  1,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111  al  fine
          di assicurare e implementare le possibili  sinergie  con  i
          sistemi informativi del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e dell'Agenzia del demanio; 
                  f) la Societa' di cui  all'art.  8,  comma  2,  del
          decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.  135,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 al  fine
          di favorire la diffusione, l'evoluzione,  l'integrazione  e
          le  possibili  sinergie   delle   piattaforme   immateriali
          abilitanti la digitalizzazione della PA, di  cui  al  Piano
          Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione,
          razionalizzando  le   infrastrutture   sottostanti   e   le
          modalita' di realizzazione. 
                  f-bis) il Ministero dell'istruzione,  con  riguardo
          alla  gestione  e  allo  sviluppo   del   proprio   sistema
          informativo,  anche  per  le  esigenze  delle   istituzioni
          scolastiche ed educative statali nonche'  per  la  gestione
          giuridica ed economica del relativo personale. 
                2-bis (Omissis). 
                2-ter (Omissis). 
                2-quater (Omissis). 
                3 (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 19 del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: 
                «Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali). -  1.
          Ai fini del conferimento di ciascun  incarico  di  funzione
          dirigenziale si tiene conto, in  relazione  alla  natura  e
          alle caratteristiche degli  obiettivi  prefissati  ed  alla
          complessita' della struttura interessata, delle  attitudini
          e delle capacita' professionali del singolo dirigente,  dei
          risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione  di
          appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
          competenze   organizzative   possedute,    nonche'    delle
          esperienze di direzione eventualmente maturate  all'estero,
          presso il settore privato o  presso  altre  amministrazioni
          pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
          Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
          diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile. 
                1-bis.  L'amministrazione  rende  conoscibili,  anche
          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito
          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 
                1-ter.  Gli  incarichi  dirigenziali  possono  essere
          revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui
          all'art. 21, comma 1, secondo periodo. 
                2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione  consensuale
          del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente
          della seconda fascia di incarichi  di  uffici  dirigenziali
          generali o di funzioni equiparate, la durata  dell'incarico
          e' pari a tre  anni.  Resta  fermo  che  per  i  dipendenti
          statali titolari di incarichi di funzioni  dirigenziali  ai
          sensi del  presente  articolo,  ai  fini  dell'applicazione
          dell'art. 43, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092,   e   successive
          modificazioni,   l'ultimo    stipendio    va    individuato
          nell'ultima    retribuzione    percepita    in    relazione
          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo
          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del
          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'
          dell'applicazione dell'art. 43, comma 1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,  n.  1092,  e
          successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
          nell'ultima retribuzione percepita prima  del  conferimento
          dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. 
                3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di  cui  all'art.  23  o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
                4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'art. 23 o, in misura non  superiore  al  70  per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
                4-bis. I criteri di conferimento degli  incarichi  di
          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai
          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 
                5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). 
                5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione  effettiva  di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli  di  cui  all'art.  23,  purche'   dipendenti   delle
          amministrazioni di cui  all'art.  1,  comma  2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di  cui  ai
          commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il  limite
          del 15 per cento della  dotazione  organica  dei  dirigenti
          appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
          art. 23 e del 10 per  cento  della  dotazione  organica  di
          quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti  limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6. 
                6. Gli incarichi di cui ai commi da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica  di
          quelli  appartenenti   alla   seconda   fascia,   a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
                6-bis. Fermo restando il contingente complessivo  dei
          dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente  derivante
          dall'applicazione delle percentuali previste dai  commi  4,
          5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
          decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore,  se
          esso e' uguale o superiore a cinque. 
                6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
          amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2. 
                6-quater. Per gli enti di ricerca di cui  all'art.  8
          del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il  numero
          complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del  comma
          6  e'  elevato  rispettivamente  al  20  per  cento   della
          dotazione organica dei dirigenti  appartenenti  alla  prima
          fascia e al 30  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla seconda  fascia,  a  condizione
          che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al  comma
          6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica  di
          ricercatore o tecnologo previa selezione interna  volta  ad
          accertare il possesso di comprovata esperienza  pluriennale
          e  specifica  professionalita'  da   parte   dei   soggetti
          interessati   nelle    materie    oggetto    dell'incarico,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
                7. 
                8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di  cui  al
          comma 3 cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla
          fiducia al Governo. 
                9. Degli incarichi di cui ai commi  3  e  4  e'  data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti. 
                10.  I  dirigenti  ai  quali  non  sia  affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di
          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di
          amministrazioni ministeriali. 
                11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
          il  Ministero  degli   affari   esteri   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
                12. Per il personale di cui all'art. 3, comma  1,  il
          conferimento  degli  incarichi  di  funzioni   dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore. Restano ferme  le  disposizioni  di
          cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 
                12-bis.  Le  disposizioni   del   presente   articolo
          costituiscono norme non derogabili dai contratti o  accordi
          collettivi.».