Art. 3 Ripartizione delle strutture e degli uffici 1. Al Ministero dell'universita' e della ricerca sono assegnate le strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca nonche' il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio a qualunque titolo ((presso il medesimo Dipartimento)). Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione, sono rimesse alla responsabilita' del Ministro dell'universita' e della ricerca la Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, la Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e la Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, come previste dal vigente regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 2. Al Ministero dell'istruzione sono assegnate ((le strutture)), le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione nonche' degli Uffici scolastici regionali e del corpo ispettivo, nonche' il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio a qualunque titolo ((presso il medesimo Dipartimento)). 3. Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, e' trasferito, in via transitoria, al Ministero dell'istruzione, fino alla data indicata dal decreto di cui al comma 4. Fino alla medesima data il Ministero dell'universita' e della ricerca continua ad avvalersi del medesimo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, che gestisce anche il personale dirigenziale e non dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 4. Le direzioni generali del predetto Dipartimento continuano altresi' a svolgere, anche per il Ministero dell'universita' e della ricerca, i compiti concernenti le spese gia' ad esse affidate per l'anno 2020, quali strutture di servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. ((3-bis. Le dotazioni organiche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca sono complessivamente incrementate, rispetto a quella del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di tre posizioni dirigenziali di prima fascia, di tre posizioni dirigenziali di seconda fascia, di dodici posti della III area funzionale, di nove posti della II area funzionale e di sei posti della I area funzionale. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, e' incrementata di 435.000 euro per l'anno 2020 e di 1.302.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. La predetta dotazione organica e' ripartita tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca nella misura di cui alla tabella A, allegata al presente decreto. Alla predetta dotazione organica si aggiungono, per ciascun Ministero, i responsabili degli uffici di diretta collaborazione, in ogni caso senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. 3-ter. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca sono autorizzati a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre 2020, a valere sulle facolta' assunzionali pregresse, relative al comparto Funzioni centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo e' stato gia' autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. A tal fine, le predette facolta' assunzionali s'intendono riferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'universita' e della ricerca, in proporzione alle relative dotazioni organiche di cui al comma 3-bis, ferma restando l'attribuzione al solo Ministero dell'istruzione delle facolta' assunzionali relative al personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 aprile 2020, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, si procede alla ricognizione e al trasferimento delle strutture, del personale non dirigenziale e delle risorse strumentali e finanziarie di cui al comma 3, considerato, ai sensi del comma 5, anche il personale gia' posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il trasferimento del personale di cui al primo periodo avviene sulla base di un'apposita procedura di interpello, disciplinata con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, nel rispetto dei seguenti criteri: ripartizione proporzionale dei posti vacanti; individuazione delle aree organizzative interessate e attribuzione del personale alle medesime a cura di una apposita commissione paritetica, sulla base delle esperienze e caratteristiche professionali; per ciascuna area organizzativa, distribuzione del personale tra i posti disponibili in ciascun Ministero utilizzando quale criterio di preferenza la maggiore anzianita' di servizio e, a parita' di anzianita', la minore eta' anagrafica; trasferimento d'ufficio del personale, nel caso in cui le istanze ricevute non siano idonee ad assicurare la ripartizione proporzionale dei posti vacanti. Ai componenti della commissione paritetica di cui al secondo periodo non spettano, per lo svolgimento della relativa funzione, compensi, indennita', emolumenti, gettoni di presenza o altre utilita' comunque denominate, ne' rimborsi spese. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove piu' favorevole, in godimento presso il Ministero soppresso al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il decreto di cui al primo periodo indica la data di decorrenza del trasferimento. 5. Il personale appartenente ad altre Amministrazioni, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso il Dipartimento di cui al comma 3, partecipa alla procedura di interpello di cui al comma 4 al fine di individuare il Ministero al quale attribuire la predetta posizione. Il personale non scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che presta servizio presso gli uffici di diretta collaborazione ovvero gia' in servizio presso il Dipartimento di cui al comma 3, che si trova in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso altre Amministrazioni, partecipa alla procedura di interpello al fine di individuare il Ministero di appartenenza.)) 6. Entro il 30 giugno 2020, i regolamenti di organizzazione dei due Ministeri istituiti ai sensi dell'articolo 1, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. Su detti regolamenti e' acquisito il parere del Consiglio di Stato. ((Il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'universita' e della ricerca possono, ciascuno con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al primo periodo, confermare il personale in servizio presso i rispettivi uffici di diretta collaborazione, senza soluzione nella continuita' dei relativi incarichi e contratti.)) 7.(( (soppresso). )) 8.(( (soppresso). )) 9. All'articolo 9, comma 11-ter, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole «Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'istruzione, il Ministero dell'universita' e della ricerca». Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono adottate le modifiche statutarie conseguenti. ((9-bis. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) il Ministero dell'istruzione, con riguardo alla gestione e allo sviluppo del proprio sistema informativo, anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali nonche' per la gestione giuridica ed economica del relativo personale». 9-ter. Nelle more di un organico intervento volto ad aumentare le percentuali per il conferimento di incarichi dirigenziali fissate dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di agevolare la mobilita' dei dirigenti all'interno delle pubbliche amministrazioni, nell'ottica di potenziarne la qualificazione professionale e di favorire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2022, i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono elevati per il Ministero dell'universita' e della ricerca al 20 per cento.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 recante «Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195, S.O.: «Art. 4. (Gestione unificata delle spese strumentali). - 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio. 2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, previo assenso Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 3. I titolari dei centri di responsabilita' amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva pertinenza.». - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 11-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2015, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato dal presente decreto: «Art. 9. (Disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanita' ed universita'). - 1-11-bis (Omissis). 11-ter. Il Ministero dell'istruzione, il Ministero dell'universita' e della ricerca e le altre amministrazioni consorziate esercitano, congiuntamente, sul Consorzio interuniversitario CINECA un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, previo adeguamento, ove necessario, dello statuto del Consorzio medesimo.». - Si riporta il testo dell'art. 51, comma 2 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2019, n. 252, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dalla presente legge: «Art. 51. (Attivita' informatiche in favore di organismi pubblici). - 1. (Omissis). 2. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al comma 1, possono avvalersi della Societa' di cui all'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: a) la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di completare e accelerare la trasformazione digitale della propria organizzazione, assicurando la sicurezza, la continuita' e lo sviluppo del sistema informatico; b) il Consiglio di Stato, al fine di assicurare la sicurezza, la continuita' e lo sviluppo del sistema informatico della giustizia amministrativa; c) l'Avvocatura dello Stato, al fine di assicurare la sicurezza, la continuita' e lo sviluppo del sistema informatico, anche per il necessario adeguamento ai processi telematici; d) l'amministrazione di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2020, al fine di rendere effettive le norme relative all'istituzione di un "sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale", ivi incluso il sistema denominato Port Management and Information System (PMIS) inerente alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi afferenti alle attivita' portuali, da realizzarsi a cura dell'amministrazione marittima, nonche' di sviluppare, mediante utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i sistemi informativi a supporto delle attivita' della stessa amministrazione marittima; e) la Societa' di cui all'art. 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 al fine di assicurare e implementare le possibili sinergie con i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia del demanio; f) la Societa' di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 al fine di favorire la diffusione, l'evoluzione, l'integrazione e le possibili sinergie delle piattaforme immateriali abilitanti la digitalizzazione della PA, di cui al Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, razionalizzando le infrastrutture sottostanti e le modalita' di realizzazione. f-bis) il Ministero dell'istruzione, con riguardo alla gestione e allo sviluppo del proprio sistema informativo, anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali nonche' per la gestione giuridica ed economica del relativo personale. 2-bis (Omissis). 2-ter (Omissis). 2-quater (Omissis). 3 (Omissis).». - Si riporta il testo vigente dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: «Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessita' della struttura interessata, delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonche' delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile. 1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui all'art. 21, comma 1, secondo periodo. 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche' dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. 3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali e nelle percentuali previste dal comma 6. 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). 5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'art. 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo art. 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se esso e' uguale o superiore a cinque. 6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2. 6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalita' da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 7. 8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. 11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.».