Art. 3 ter 
 
Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e valorizzazione  del
                       personale della ricerca 
 
  ((1. All'articolo 12,  comma  4-ter,  del  decreto  legislativo  25
novembre 2016, n. 218, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
«Per le procedure di cui al primo periodo si continua a tenere  conto
esclusivamente dei requisiti di cui  al  comma  1,  lettera  c),  del
medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2017, anche in deroga  a
norme di proroga del predetto termine». 
  2. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 35, comma 3, lettera e-ter), la parola:  «comunque»
e' sostituita dalla seguente: «prioritariamente»; 
  b) all'articolo 35, dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente: 
  «3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
di concerto con il Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  il
Ministro della salute e il  Ministro  della  giustizia,  adottato  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
sono disciplinati i criteri di valutazione del titolo di  dottore  di
ricerca di cui alla lettera e-ter) del comma 3 e degli  altri  titoli
di studio  e  di  abilitazione  professionale,  anche  con  riguardo,
rispettivamente, alla durata dei relativi corsi e alle  modalita'  di
conseguimento, nonche' alla loro pertinenza ai fini del concorso»; 
  c) all'articolo 52, comma 1-bis, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo:   «La   contrattazione   collettiva   assicura   che   nella
determinazione dei  criteri  per  l'attribuzione  delle  progressioni
economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso  del  titolo  di
dottore di  ricerca  nonche'  degli  altri  titoli  di  studio  e  di
abilitazione professionale di cui all'articolo 35, comma 3-quater».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 12,  comma  4-ter,  del
          decreto   legislativo   25   novembre    2016,    n.    218
          (Semplificazione delle attivita'  degli  enti  pubblici  di
          ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n.
          124), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2016,
          n. 276, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 12. (Disposizioni sul personale). - (Omissis). 
                4-ter. Con riferimento alle procedure di cui all'art.
          20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
          poste  in  essere  dagli  enti  pubblici  di  ricerca,   il
          requisito di cui al comma 1, lettera c),  del  predettoart.
          20, si interpreta nel  senso  che,  per  il  conteggio  dei
          periodi prestati  alle  dipendenze  dell'ente  che  procede
          all'assunzione, si tiene conto anche dei  periodi  relativi
          alle  collaborazioni  coordinate  e  continuative  e   agli
          assegni di ricerca  di  cui  all'art.  22  della  legge  30
          dicembre 2010,  n.  240,  posti  in  essere  dall'ente  che
          procede all'assunzione, da altri enti pubblici di ricerca o
          dalle universita', nonche' alle collaborazioni coordinate e
          continuative prestate presso  fondazioni  operanti  con  il
          sostegno   finanziario   del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. Per le procedure  di  cui
          al primo periodo si continua a tenere conto  esclusivamente
          dei requisiti di cui al comma 1, lettera c),  del  medesimo
          art. 20 maturati al 31 dicembre 2017,  anche  in  deroga  a
          norme di proroga del predetto termine.». 
              - Si riportano i testi degli articoli 35  e  52,  comma
          1-bis, del citato decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
          165, come modificati dalla presente legge: 
                «Art.  35.  (Reclutamento  del   personale).   -   1.
          L'assunzione nelle amministrazioni  pubbliche  avviene  con
          contratto individuale di lavoro: 
                  a)  tramite  procedure   selettive,   conformi   ai
          principi  del  comma  3,   volte   all'accertamento   della
          professionalita'  richiesta,  che  garantiscano  in  misura
          adeguata l'accesso dall'esterno; 
                  b) mediante avviamento degli iscritti  nelle  liste
          di collocamento ai sensi della legislazione vigente per  le
          qualifiche e profili per  i  quali  e'  richiesto  il  solo
          requisito della  scuola  dell'obbligo,  facendo  salvi  gli
          eventuali    ulteriori     requisiti     per     specifiche
          professionalita'. 
                2.  Le  assunzioni  obbligatorie   da   parte   delle
          amministrazioni pubbliche, aziende  ed  enti  pubblici  dei
          soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,  avvengono
          per  chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste   di
          collocamento  ai  sensi  della  vigente  normativa,  previa
          verifica della  compatibilita'  della  invalidita'  con  le
          mansioni da svolgere. Per il coniuge  superstite  e  per  i
          figli  del  personale  delle  Forze  armate,  delle   Forze
          dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
          personale     della     Polizia     municipale     deceduto
          nell'espletamento del servizio, nonche' delle  vittime  del
          terrorismo e della criminalita'  organizzata  di  cui  alla
          legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
          integrazioni,  tali  assunzioni  avvengono   per   chiamata
          diretta nominativa. 
                3.  Le  procedure  di  reclutamento  nelle  pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi: 
                  a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
          di   svolgimento   che   garantiscano   l'imparzialita'   e
          assicurino  economicita'  e  celerita'   di   espletamento,
          ricorrendo,  ove  e'  opportuno,  all'ausilio  di   sistemi
          automatizzati,  diretti  anche  a   realizzare   forme   di
          preselezione; 
                  b) adozione di meccanismi oggettivi e  trasparenti,
          idonei a verificare il possesso dei requisiti  attitudinali
          e professionali richiesti in relazione  alla  posizione  da
          ricoprire; 
                  c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici
          e lavoratori; 
                  d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
                  e) composizione  delle  commissioni  esclusivamente
          con  esperti  di  provata  competenza  nelle   materie   di
          concorso,  scelti  tra  funzionari  delle  amministrazioni,
          docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non  ricoprano  cariche   politiche   e   che   non   siano
          rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni
          ed   organizzazioni   sindacali   o   dalle    associazioni
          professionali; 
                  e-bis); 
                  e-ter) possibilita' di richiedere, tra i  requisiti
          previsti per specifici profili o livelli di  inquadramento,
          il possesso del  titolo  di  dott.  di  ricerca,  che  deve
          prioritariamente essere valutato,  ove  pertinente,  tra  i
          titoli rilevanti ai fini del concorso. 
                3-bis. Le  amministrazioni  pubbliche,  nel  rispetto
          della programmazione triennale del fabbisogno, nonche'  del
          limite massimo complessivo del 50 per cento  delle  risorse
          finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
          materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
          personale, secondo i rispettivi regimi  limitativi  fissati
          dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
          interessate, previo espletamento della procedura di cui  al
          comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
          concorso pubblico: 
                  a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40
          per cento di quelli  banditi,  a  favore  dei  titolari  di
          rapporto di lavoro subordinato  a  tempo  determinato  che,
          alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno
          tre anni di servizio alle  dipendenze  dell'amministrazione
          che emana il bando; 
                  b) per titoli ed esami, finalizzati a  valorizzare,
          con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata
          dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che,  alla
          data di emanazione del bando,  hanno  maturato  almeno  tre
          anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione
          che emana il bando. 
                3-ter. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  il  31  gennaio  2013,
          sono dettati modalita'  e  criteri  applicativi  del  comma
          3-bis e la disciplina della riserva dei posti di  cui  alla
          lettera  a)  del  medesimo  comma  in  rapporto  ad   altre
          categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
          3-bis  costituiscono  principi  generali   a   cui   devono
          conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche. 
                3-quater. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'universita'
          e della ricerca, il Ministro della  salute  e  il  Ministro
          della giustizia, adottato ai sensi dell'art. 17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono  disciplinati  i
          criteri di valutazione del titolo di dott.  di  ricerca  di
          cui alla lettera e-ter) del comma 3 e degli altri titoli di
          studio e di abilitazione professionale, anche con riguardo,
          rispettivamente, alla durata  dei  relativi  corsi  e  alle
          modalita' di conseguimento, nonche' alla loro pertinenza ai
          fini del concorso. 
                4. Le determinazioni relative all'avvio di  procedure
          di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
          ente  sulla  base  del  piano  triennale   dei   fabbisogni
          approvato ai sensi dell'art. 6, comma 4.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  sono  autorizzati
          l'avvio  delle  procedure   concorsuali   e   le   relative
          assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e  degli  enti
          pubblici non economici. 
                4-bis. L'avvio delle procedure  concorsuali  mediante
          l'emanazione  di  apposito  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
          anche alle procedure di reclutamento  a  tempo  determinato
          per contingenti superiori alle  cinque  unita',  inclusi  i
          contratti di formazione  e  lavoro,  e  tiene  conto  degli
          aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti  dall'art.
          36. 
                5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4,  comma
          3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, per le  amministrazioni  di  cui  al  comma  4,  le
          restanti  amministrazioni  pubbliche,  per  lo  svolgimento
          delle proprie procedure selettive,  possono  rivolgersi  al
          Dipartimento della  funzione  pubblica  e  avvalersi  della
          Commissione    per    l'attuazione    del    Progetto    di
          Riqualificazione delle Pubbliche  Amministrazioni  (RIPAM),
          di cui al decreto interministeriale 25 luglio  1994,  fatte
          comunque   salve   le    competenze    delle    Commissioni
          esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM  si  avvale
          di personale messo a disposizione dall'Associazione  Formez
          PA. 
                5.1. Nell'ipotesi di cui al  comma  5,  il  bando  di
          concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
          dell'art. 4, comma 3-septies del  decreto-legge  31  agosto
          2013, n. 101, convertito con modificazioni nella  legge  30
          ottobre 2013, n. 125. 
                5.2. Il Dipartimento della funzione  pubblica,  anche
          avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
          RIPAM,  elabora,  previo  accordo  in  sede  di  Conferenza
          Unificata ai sensi dell'art. 4 del decreto  legislativo  n.
          281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo
          svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei
          titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale
          e internazionale in materia di reclutamento del  personale,
          nel rispetto della normativa, anche regolamentare,  vigente
          in materia. Le linee guida per le prove  concorsuali  e  la
          valutazione dei titoli del personale sanitario,  tecnico  e
          professionale,  anche  dirigente,  del  Servizio  sanitario
          nazionale sono adottate di concerto con il Ministero  della
          salute. 
                5-bis. I  vincitori  dei  concorsi  devono  permanere
          nella  sede  di  prima  destinazione  per  un  periodo  non
          inferiore  a  cinque   anni.   La   presente   disposizione
          costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. 
                5-ter.   Le   graduatorie   dei   concorsi   per   il
          reclutamento  del  personale  presso   le   amministrazioni
          pubbliche rimangono vigenti per  un  termine  di  due  anni
          dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i  periodi  di
          vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio
          della parita'  di  condizioni  per  l'accesso  ai  pubblici
          uffici e' garantito, mediante specifiche  disposizioni  del
          bando,  con  riferimento  al   luogo   di   residenza   dei
          concorrenti,  quando   tale   requisito   sia   strumentale
          all'assolvimento di  servizi  altrimenti  non  attuabili  o
          almeno non attuabili con identico risultato. 
                6. Ai fini delle assunzioni di  personale  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri e le  amministrazioni
          che  esercitano  competenze  istituzionali  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di  polizia,  di  giustizia
          ordinaria,  amministrativa,  contabile  e  di   difesa   in
          giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto  di  cui
          all'art.  26  della  legge  1°  febbraio  1989,  n.  53,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
                7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
          servizi  degli  enti   locali   disciplina   le   dotazioni
          organiche, le modalita'  di  assunzione  agli  impieghi,  i
          requisiti  di  accesso  e  le  procedure  concorsuali,  nel
          rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.» 
                «Art.  52.  (Disciplina   delle   mansioni).   -   1.
          (Omissis). 
                1-bis. I  dipendenti  pubblici,  con  esclusione  dei
          dirigenti e  del  personale  docente  della  scuola,  delle
          accademie,  conservatori  e   istituti   assimilati,   sono
          inquadrati in  almeno  tre  distinte  aree  funzionali.  Le
          progressioni  all'interno  della  stessa   area   avvengono
          secondo  principi  di  selettivita',  in   funzione   delle
          qualita' culturali e professionali, dell'attivita' svolta e
          dei  risultati  conseguiti,  attraverso  l'attribuzione  di
          fasce di merito. Le  progressioni  fra  le  aree  avvengono
          tramite concorso pubblico, ferma restando  la  possibilita'
          per l'amministrazione di destinare al personale interno, in
          possesso dei  titoli  di  studio  richiesti  per  l'accesso
          dall'esterno, una riserva di posti comunque  non  superiore
          al 50 per cento di quelli messi a concorso. La  valutazione
          positiva conseguita dal  dipendente  per  almeno  tre  anni
          costituisce titolo rilevante  ai  fini  della  progressione
          economica  e  dell'attribuzione  dei  posti  riservati  nei
          concorsi   per    l'accesso    all'area    superiore.    La
          contrattazione collettiva assicura che nella determinazione
          dei   criteri   per   l'attribuzione   delle   progressioni
          economiche sia adeguatamente valorizzato  il  possesso  del
          titolo di dott. di ricerca nonche' degli  altri  titoli  di
          studio e di abilitazione professionale di cui all'art.  35,
          comma 3-quater. 
                2 - 6 (Omissis).».