Art. 3 quater 
 
Disposizioni urgenti in materia di istituzioni  dell'alta  formazione
                   artistica, musicale e coreutica 
 
  ((1. Le disposizioni del regolamento  recante  le  procedure  e  le
modalita' per la  programmazione  e  il  reclutamento  del  personale
docente e del personale amministrativo e tecnico del  comparto  AFAM,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto  2019,  n.
143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022. In sede
di prima attuazione la programmazione del reclutamento del  personale
di cui all'articolo 2  del  medesimo  regolamento  e'  approvata  dal
consiglio di amministrazione su  proposta  del  consiglio  accademico
entro il 31 dicembre 2020. 
  2.  Le  abrogazioni  disposte  dall'articolo  8,   comma   4,   del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
agosto 2019, n. 143, si applicano a  decorrere  dall'anno  accademico
2021/2022. 
  3. All'articolo  1,  comma  655,  primo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, le parole:  «fino  all'anno  accademico  2017-
2018  incluso»  sono  sostituite  delle  seguenti:   «fino   all'anno
accademico 2020/2021 incluso».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano i testi vigenti degli articoli  2  e  8,
          comma 4, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
          agosto  2019,  n.  143  recante  «Regolamento  recante   le
          procedure  e  le  modalita'  per  la  programmazione  e  il
          reclutamento  del  personale  docente   e   del   personale
          amministrativo e tecnico  del  comparto  AFAM»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2019, n. 294: 
                «Art.   2.   (Programmazione   e   reclutamento   del
          personale). - 1. Le Istituzioni, nell'ambito della  propria
          autonomia didattica e  organizzativa,  predispongono  piani
          triennali  per  la  programmazione  del  reclutamento   del
          personale  docente  e   tecnico-amministrativo,   a   tempo
          indeterminato e determinato. La programmazione  deve  tener
          conto  dell'effettivo  fabbisogno  di  personale   per   il
          migliore funzionamento delle  attivita'  didattiche  e  dei
          servizi amministrativi, della propria  dotazione  organica,
          considerati i posti gia' vacanti e quelli  disponibili  nel
          triennio  per  cessazioni  dal  servizio,   nonche'   degli
          equilibri di bilancio. 
                2. La programmazione del reclutamento  del  personale
          di  cui  al  comma  1  e'  approvata   dal   consiglio   di
          amministrazione su proposta del consiglio accademico  entro
          il mese  di  dicembre  di  ogni  anno  con  riferimento  al
          triennio successivo e puo' essere aggiornata annualmente in
          sede di approvazione del bilancio consuntivo,  e  comunque,
          non oltre il mese di maggio, o del successivo  bilancio  di
          previsione, nonche' in  ogni  tempo  per  l'adeguamento  ad
          eventuali  modifiche  della   normativa   statale,   previo
          esperimento delle procedure di mobilita' previste dal  CCNL
          entro il mese di aprile. 
                3. La programmazione del reclutamento  del  personale
          di cui al comma 1, a invarianza di costo complessivo  della
          dotazione organica e nel rispetto delle risorse complessive
          rese disponibili ai sensi della lettera c), si conforma  ai
          seguenti criteri: 
                  a) possibilita' di convertire i posti  di  organico
          vacanti  del  personale  docente  in  posti  del  personale
          tecnico-amministrativo  e  viceversa,   dandone   specifica
          motivazione in relazione  alla  tipologia  dei  servizi  di
          supporto e all'offerta  formativa  delle  Istituzioni,  nel
          rispetto di una dotazione organica in cui il  rapporto  tra
          personale tecnico-amministrativo e  personale  docente  non
          puo' comunque essere superiore allo 0,5; 
                  b) possibilita' di convertire cattedre appartenenti
          a determinati settori artistico-disciplinari in altrettante
          cattedre      appartenenti      ad      altri       settori
          artistico-disciplinari,  tenuto  conto  della  domanda   di
          formazione. La conversione  e'  attuata  nel  rispetto  del
          limite annuo  del  trenta  per  cento  delle  cattedre  che
          risultano   vacanti   all'inizio    dell'anno    accademico
          successivo rispetto a quello in cui e' stata  approvata  la
          programmazione del reclutamento del  personale  di  cui  al
          comma 1 e con arrotondamento all'unita' superiore; 
                  c)   destinazione   al   reclutamento    a    tempo
          indeterminato, con riferimento a ciascun  anno  accademico,
          in conformita' alle facolta' assunzionali definite entro il
          mese di febbraio precedente all'inizio dell'anno accademico
          ed entro i limiti delle risorse a bilancio disponibili,  di
          una spesa complessiva, calcolata parametrando le qualifiche
          al costo medio equivalente del  docente  di  prima  fascia,
          secondo  quanto  previsto  nell'allegata  tabella  1,   che
          costituisce parte integrante  del  presente  decreto,  pari
          alla somma: 
                    1) del cento per  cento  dei  risparmi  derivanti
          dalle  cessazioni   dal   servizio   dell'anno   accademico
          precedente  individuati  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
                    2) di un  importo  non  superiore  al  dieci  per
          cento,  per  l'anno  accademico  2020/2021,   della   spesa
          sostenuta nell'anno accademico 2016/2017 per i contratti  a
          tempo determinato stipulati  per  la  copertura  dei  posti
          vacanti nella dotazione organica, da ripartire con  decreto
          del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca; 
                  d) obbligo di  destinare  annualmente,  nell'ambito
          della programmazione di riferimento e una volta esperite le
          procedure di mobilita' previste dal C.C.N.L., a livello  di
          singola Istituzione, nel rispetto dei limiti  di  spesa  di
          cui alla lettera c) e nei limiti della  relativa  capienza,
          una quota pari ad almeno  il  trentacinque  per  cento  del
          budget  per  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato   alla
          chiamata dei docenti che risultano  nelle  graduatorie  per
          soli titoli e secondo il seguente ordine: 
                    1) nelle  graduatorie  nazionali  ad  esaurimento
          (GNE) di cui all'art. 270, comma 1, del decreto legislativo
          16 aprile 1994, n. 297; 
                    2) nelle graduatorie nazionali  di  cui  all'art.
          2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n.  97,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143; 
                    3) nelle graduatorie nazionali  di  cui  all'art.
          19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013,  n.  104,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
          n. 128; 
                    4) nelle graduatorie nazionali ad esaurimento  di
          cui all'art. 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n.
          205; 
                  e) obbligo di  destinare  annualmente,  nell'ambito
          della programmazione di riferimento a  livello  di  singola
          Istituzione, nel rispetto dei limiti di spesa di  cui  alla
          lettera c) e nei limiti della relativa capienza, una  quota
          pari ad almeno  il  dieci  per  cento  del  budget  per  le
          assunzioni a tempo indeterminato alla  chiamata  di  coloro
          che sono inseriti nelle graduatorie nazionali dei  concorsi
          per esami e titoli (GET) di cui all'art. 12, comma  2,  del
          decreto-legge 6 novembre  1989,  n.  357,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417; 
                  f) obbligo di  destinare  annualmente,  nell'ambito
          della programmazione di riferimento a  livello  di  singola
          Istituzione, nel rispetto dei limiti di spesa di  cui  alla
          lettera c) e nei limiti della relativa capienza, una  quota
          complessiva pari  ad  almeno  il  dieci  per  cento  e  non
          superiore al venti per cento del budget al reclutamento  di
          docenti di prima fascia: 
                    1) per  soli  titoli,  secondo  i  criteri  e  le
          modalita' di cui all'art. 4, ad esclusione della  prova  di
          cui alla lettera h) a cui concorrono i docenti  di  seconda
          fascia  assunti,  con  selezione  per   esami   e   titoli,
          dall'Istituzione che bandisce la procedura con contratto  a
          tempo indeterminato da almeno tre anni accademici; 
                    2) per esami e titoli, secondo  i  criteri  e  le
          modalita' di cui all'art. 4, a cui concorrono i docenti  di
          seconda  fascia  assunti,   con   selezione   per   titoli,
          dall'Istituzione che bandisce la procedura con contratto  a
          tempo  indeterminato  da  almeno   tre   anni   accademici.
          L'eventuale disponibilita'  di  spesa  non  utilizzata  per
          mancanza del vincitore delle procedure di  reclutamento  di
          cui  ai  numeri  1)  e  2),  resta   nella   disponibilita'
          dell'Istituzione per essere destinata alle procedure di cui
          alle lettere d), e) e g); 
                  g) obbligo per  la  singola  Istituzione,  entro  i
          limiti di cui alla lettera c) e  con  riferimento  all'anno
          accademico 2020/2021, di destinare  una  quota  minima  del
          dieci per cento del  budget  di  cui  alla  lettera  c)  al
          reclutamento di personale  tecnico-amministrativo  a  tempo
          indeterminato, che sia in  possesso  di  tutti  i  seguenti
          requisiti: 
                    1) risulti in servizio su posto vacante alla data
          di entrata in vigore del presente regolamento con contratti
          a  tempo  determinato  presso  l'Istituzione  che   procede
          all'assunzione; 
                    2) sia stato reclutato a  tempo  determinato,  in
          relazione alle medesime  attivita'  svolte,  con  procedure
          concorsuali nazionali o di Istituto anche espletate  presso
          Istituzioni AFAM, scolastiche o  universitarie  diverse  da
          quella che procede all'assunzione; 
                    3) abbia maturato, alla data di entrata in vigore
          del presente regolamento,  almeno  tre  anni  di  servizio,
          anche  non  continuativi,  negli  ultimi  otto  anni,  alle
          dipendenze dell'Istituzione che procede all'assunzione o in
          altra Istituzione AFAM. 
                    4.Le assunzioni di personale  effettuate  con  le
          procedure di cui al comma 3, lettere d) ed e), non  possono
          superare il limite del cinquanta per cento di quelle svolte
          con le procedure di cui all'art. 4. 
                    5.Nell'ambito  delle  assunzioni  riferite   alle
          graduatorie nazionali di cui al comma 3, lettere d) ed  e),
          l'avente titolo a cui viene proposta l'assunzione da  parte
          dell'Istituzione, individuato mediante lo scorrimento delle
          graduatorie, ha quindici giorni di tempo per  accettare  la
          presa di servizio, che in ogni caso  avviene  con  l'inizio
          dell'anno accademico immediatamente successivo; in caso  di
          accettazione  della  proposta   di   assunzione   a   tempo
          indeterminato, il docente e' cancellato  dalle  graduatorie
          nazionali per il relativo  settore  artistico-disciplinare;
          in caso di rinuncia  o  di  decorrenza  del  termine  senza
          accettazione,   il   docente   decade   dalla   graduatoria
          esclusivamente con riferimento all'Istituzione  che  ne  ha
          proposto l'assunzione, ferma restando la  permanenza  nella
          graduatoria nazionale.» 
                «Art.  8.   (Disposizioni   finali,   transitorie   e
          abrogazioni). - (Omissis). 
                4. A decorrere dall'anno accademico  2020/2021,  sono
          abrogati: 
                  a) l'art. 19, comma  3-bis,  del  decreto-legge  12
          settembre 2013,  n.  104,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; 
                  b) l'art. 1-quater, comma 1,  quarto  periodo,  del
          decreto-legge 5 dicembre  2005,  n.  250,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27; 
                  c) l'art. 270 del  decreto  legislativo  16  aprile
          1994, n. 297, e l'art. 3 della legge 3 maggio 1999, n. 124,
          fatte salve le graduatorie di cui al citatoart. 270,  comma
          1, vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto; 
                  d) l'art. 4 del decreto-legge 6 novembre  1989,  n.
          357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
          1989, n. 417,  fatte  salve  le  graduatorie  ivi  previste
          vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
                5.  All'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  28  febbraio  2003,  n.  132,  il  comma  7  e'
          sostituito dal seguente: «7. La  definizione  dell'organico
          del personale di cui al comma 6, lettera d),  e'  approvata
          con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
          e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia
          e delle finanze e  con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri - Dipartimento della funzione pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  655,  della
          legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017,  n.  302,  S.O.,
          come modificato dalla presente legge: 
                «655. Il personale docente che non sia gia'  titolare
          di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui
          al comma 653 che abbia superato un  concorso  selettivo  ai
          fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e  abbia
          maturato,  fino  all'anno  accademico  2020-2021   incluso,
          almeno tre  anni  accademici  di  insegnamento,  anche  non
          continuativi, negli ultimi otto  anni  accademici,  in  una
          delle predette istituzioni nei corsi previsti  dall'art.  3
          del regolamento  di  cui  aldecreto  del  Presidente  della
          Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi  formativi
          di cui all'art. 3, comma  3,  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca 10 settembre 2010, n.  249,  e'  inserito  in
          apposite graduatorie  nazionali  utili  per  l'attribuzione
          degli incarichi di insegnamento  a  tempo  indeterminato  e
          determinato,  in   subordine   alle   vigenti   graduatorie
          nazionali per titoli e di quelle di cui al comma  653,  nei
          limiti dei  posti  vacanti  disponibili.  L'inserimento  e'
          disposto con modalita' definite con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.».