Art. 4 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1,  2  e  3,  fino
alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 3,
comma 6, continuano a trovare applicazione i regolamenti  di  cui  ai
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n.
140, e 21 ottobre 2019, n. 155, in quanto compatibili. Gli  incarichi
dirigenziali  comunque  gia'   conferiti   presso   l'amministrazione
centrale del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca anteriormente alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi
incarichi. 
  2. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di  organizzazione,  il
contingente di personale degli Uffici di  diretta  collaborazione  e'
stabilito transitoriamente in centotrenta  unita'  per  il  Ministero
dell'istruzione   ed   in   sessanta   unita'   per   il    Ministero
dell'universita' e ricerca. Nei limiti  del  contingente  complessivo
cosi' individuato, ciascun Ministro, con  proprio  provvedimento,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   puo'
provvedere  alla  costituzione  dei  suddetti   uffici   di   diretta
collaborazione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri 21 ottobre 2019, n. 155, in quanto compatibile. In  aggiunta
a detto contingente, i Ministri dell'istruzione e dell'universita'  e
della  ricerca  possono  procedere  immediatamente  alla  nomina  dei
responsabili degli uffici di  diretta  collaborazione,  salvo  quanto
previsto dal comma 5. 
  ((2-bis. Nelle more  dell'entrata  in  vigore  dei  regolamenti  di
organizzazione  di  cui  all'articolo  3,  comma  6,  una   posizione
dirigenziale di prima fascia prevista nella  dotazione  organica  del
Ministero dell'istruzione e una  prevista  in  quella  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca sono assegnate ai relativi uffici di
diretta collaborazione del Ministro.)) 
  3.  Nelle  more  dell'entrata  in   vigore   dei   regolamenti   di
organizzazione  di  cui  all'articolo  3   comma   6,   il   Ministro
dell'istruzione  e  il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
assicurano tempestivamente,  secondo  le  rispettive  competenze,  la
nomina dei due capi dipartimento e del segretario generale, ((nonche'
del dirigente di cui al comma 2-bis. I predetti  Ministri  assicurano
altresi'  il  successivo  conferimento  degli  incarichi))   per   le
posizioni dirigenziali delle  amministrazioni  centrali,  secondo  le
modalita', le procedure e i criteri  previsti  dall'articolo  19  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.  Restano  fermi  gli
incarichi dirigenziali delle  strutture  periferiche  gia'  conferiti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  ((3-bis. Nelle more  dell'entrata  in  vigore  del  regolamento  di
organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca di  cui
all'articolo 3, comma 6, il segretario generale,  ferme  restando  le
funzioni di cui all'articolo 6  del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, esercita, in attuazione degli indirizzi  impartiti  dal
Ministro, tra le altre, le seguenti attribuzioni: adotta, nelle  more
dell'attribuzione  degli  incarichi  ai   titolari   di   centro   di
responsabilita' amministrativa, i provvedimenti necessari a garantire
la continuita' dell'azione amministrativa delle  direzioni  generali;
assicura la risoluzione di conflitti di competenza tra  le  direzioni
generali e, in  caso  di  inerzia  o  ritardo,  anche  nell'avvio  di
procedimenti d'ufficio, da parte dei direttori generali, ne sollecita
l'attivita' e  propone  al  Ministro  l'individuazione  del  soggetto
titolare del potere sostitutivo; definisce l'attuazione dei programmi
e dei piani di  attivita'  da  parte  dei  direttori  generali  anche
attraverso la convocazione periodica della conferenza  dei  direttori
generali  per  l'esame  di  questioni  di  carattere  generale  o  di
particolare rilievo ovvero afferenti alla competenza di  piu'  centri
di  responsabilita'  amministrativa;   assicura   l'efficacia   della
partecipazione italiana a programmi nazionali  ed  internazionali  di
ricerca, con  particolare  riferimento  ai  fondi  strutturali  e  al
finanziamento di grandi infrastrutture della ricerca.)) 
  4. Fino alla data indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma
4, il personale  di  entrambi  i  Ministeri  permane  nel  ruolo  del
personale dirigenziale e  nella  dotazione  organica  di  quello  non
dirigenziale     del     soppresso     Ministero     dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca.  Successivamente  alla  data  di
entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei  Ministeri  e
in sede  di  prima  applicazione  degli  stessi,  alle  procedure  di
interpello per l'attribuzione degli incarichi  dirigenziali,  sia  di
prima sia di seconda fascia,  possono  partecipare  i  dirigenti  del
ruolo unico di cui al primo periodo, fermo restando  quanto  disposto
dall'articolo 19, commi 5-bise 6, del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165. 
  5.  Nelle  more  dell'entrata  in   vigore   dei   regolamenti   di
organizzazione, l'Organismo indipendente di  valutazione  di  cui  al
regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta  collaborazione
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca opera
per il Ministero dell'istruzione e per il Ministero  dell'universita'
e della ricerca. 
  6. La Direzione generale per le  risorse  umane,  finanziarie  e  i
contratti continua ad operare fino alla data indicata dal decreto  di
cui all'articolo 3, comma  4,  come  struttura  di  servizio  per  il
Ministero dell'universita' e  della  ricerca,  per  la  gestione  dei
capitoli di bilancio iscritti  sotto  il  centro  di  responsabilita'
amministrativa numero 1  -  Gabinetto  ed  altri  uffici  di  diretta
collaborazione del Ministro, del medesimo Ministero. 
  7. Sino all'acquisizione dell'efficacia del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze di cui  all'articolo  3,  comma  8,  le
risorse finanziarie sono assegnate  ai  responsabili  della  gestione
((con  decreto  del   Ministro   dell'istruzione   e   del   Ministro
dell'universita' e della  ricerca)).  A  decorrere  dall'acquisizione
dell'efficacia del predetto  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi  dell'articolo  21,
comma 17, secondo periodo, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196.
Nelle  more  dell'assegnazione  delle  risorse,  e'  autorizzata   la
gestione  sulla  base  delle  assegnazioni  disposte   dal   Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  nell'esercizio
2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa  alle
spese a carattere strumentale  di  cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279. 
  ((7-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei
Ministri competenti, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
da  comunicare  alle  Commissioni  parlamentari  competenti,  per  il
bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2020-2022,  le   variazioni
compensative di bilancio tra gli stati di  previsione  del  Ministero
dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca,  in
ter  mini  di  residui,  di  competenza  e  di  cassa,  ivi  comprese
l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi,
che si rendano necessarie in relazione al trasferimento di competenze
ed  ai  provvedimenti  di  riorganizzazione   delle   amministrazioni
interessate.)) 
  8. La denominazione  «Ministero  dell'istruzione»  sostituisce,  ad
ogni  effetto  e  ovunque  presente,  la   denominazione   «Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» in relazione  alle
funzioni di cui agli articoli 49 e  50  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto-legge. 
  9. La denominazione «Ministero dell'universita'  e  della  ricerca»
sostituisce, ad ogni effetto e  ovunque  presente,  la  denominazione
«Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca»  in
relazione alle funzioni di cui agli  articoli  51-bis  e  51-ter  del
decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  come  modificato  dal
presente decreto-legge. 
  10. Sono abrogati gli articoli 75, commi 1 e 2, 76,  77  e  88  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e l'articolo 1, comma 376,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  11. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita'  e
della ricerca  succedono,  per  quanto  di  competenza,  in  tutti  i
rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle
funzioni e subentrano nei rapporti processuali ai sensi dell'articolo
111 del codice di procedura civile. 
  12. Le funzioni di controllo della ((regolarita' amministrativa)) e
contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale  dello
Stato  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sugli  atti
adottati dai ministeri istituiti ai sensi del comma  1  dell'articolo
1, nella fase di prima  applicazione,  continuano  ad  essere  svolte
dagli  uffici  competenti  in  base  alla  normativa  previgente.   A
decorrere dall'anno 2021, al fine di assicurare il predetto controllo
sugli atti adottati dal Ministero dell'universita' e  della  ricerca,
e'  istituito  nell'ambito  del  predetto  Dipartimento  un  apposito
Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. Per le
predette finalita' sono, altresi', istituiti due  posti  di  funzione
dirigenziale di livello non generale ed e' autorizzato  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze   a   bandire   apposite   procedure
concorsuali pubbliche e ad assumere, in  deroga  ai  vigenti  vincoli
assunzionali,  a  tempo  indeterminato  10  unita'  di  personale  da
inquadrare nell'area terza, posizione economica F1.  Conseguentemente
le predette funzioni di controllo sugli atti adottati  dal  Ministero
dell'istruzione  continueranno  ad  essere  svolte  dal   coesistente
Ufficio centrale di bilancio. A tal fine e' autorizzata la  spesa  di
966.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          21 ottobre 2019, n. 140  recante  «Regolamento  concernente
          l'organizzazione     del     Ministero     dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2019, n. 290. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          21  ottobre  2019,  n.  155  recante  «Regolamento  recante
          l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del
          Ministro   dell'istruzione,   dell'universita'   e    della
          ricerca»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   21
          dicembre 2019, n. 299. 
              -  Per  il  testo  vigente  dell'art.  19  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  si  rinvia  alle  note
          all'art. 3. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  6  del  citato
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: 
                «Art. 6. (Il segretario generale). - 1. Nei Ministeri
          in cui le strutture di primo  livello  sono  costituite  da
          direzioni generali  puo'  essere  istituito  l'ufficio  del
          segretario generale. Il segretario generale, ove  previsto,
          opera alle dirette dipendenze  del  Ministro.  Assicura  il
          coordinamento    dell'azione    amministrativa,    provvede
          all'istruttoria per l'elaborazione degli  indirizzi  e  dei
          programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e
          le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza  e
          rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 21,  comma  17,
          della legge 31 dicembre 2009,  n.  196  recante  «Legge  di
          contabilita' e finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O: 
                «Art. 21. (Bilancio di previsione). - 1-16 (Omissis). 
                17. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, d'intesa con le  amministrazioni  interessate,  le
          unita' di voto parlamentare della legge  di  bilancio  sono
          ripartite in unita' elementari di bilancio  ai  fini  della
          gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni  dalla
          pubblicazione della legge di bilancio i Ministri  assegnano
          le risorse  ai  responsabili  della  gestione.  Nelle  more
          dell'assegnazione  delle  risorse  ai  responsabili   della
          gestione da  parte  dei  Ministri,  e  comunque  non  oltre
          sessanta giorni  successivi  all'entrata  in  vigore  della
          legge di bilancio, e' autorizzata la  gestione  sulla  base
          delle   medesime   assegnazioni   disposte   nell'esercizio
          precedente, anche per quanto attiene la gestione  unificata
          relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art.
          4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. 
                18. (Omissis).». 
              - Per il testo vigente dell'art. 4 del  citato  decreto
          legislativo 7 agosto 1997, n.  279,  si  rinvia  alle  note
          all'art. 3. 
              - Il testo degli articoli 75, commi 1 e 2, 76, 77 e  88
          del citato decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
          abrogati dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
          244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  -   legge   finanziaria   2008),
          modificata  dalla  presente  legge,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O, 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  111  del  codice  di
          procedura civile di cui al R.D. 28/10/1940, n. 144  recante
          «Approvazione del codice di procedura  civile»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1940, n. 253: 
                «Art. 111.  (Successione  a  titolo  particolare  nel
          diritto controverso). 
                Se nel corso del processo si trasferisce  il  diritto
          controverso per atto tra  vivi  a  titolo  particolare,  il
          processo prosegue tra le parti originarie. 
                Se il trasferimento a titolo  particolare  avviene  a
          causa di morte, il processo e'  proseguito  dal  successore
          universale o in suo confronto. 
                In ogni caso il successore a titolo particolare  puo'
          intervenireo essere chiamatonel processo  e,  se  le  altre
          parti vi consentono, l'alienante o il successore universale
          puo' esserne estromesso. 
                La sentenza pronunciata contro questi  ultimi  spiega
          sempre i suoi effetti anche contro il successore  a  titolo
          particolareed e' impugnabile anche da lui, salve  le  norme
          sull'acquisto   in   buona   fede   dei    mobilie    sulla
          trascrizione.».