Art. 4 Disposizioni finali e transitorie 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 3, comma 6, continuano a trovare applicazione i regolamenti di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, e 21 ottobre 2019, n. 155, in quanto compatibili. Gli incarichi dirigenziali comunque gia' conferiti presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi. 2. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di organizzazione, il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione e' stabilito transitoriamente in centotrenta unita' per il Ministero dell'istruzione ed in sessanta unita' per il Ministero dell'universita' e ricerca. Nei limiti del contingente complessivo cosi' individuato, ciascun Ministro, con proprio provvedimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' provvedere alla costituzione dei suddetti uffici di diretta collaborazione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, in quanto compatibile. In aggiunta a detto contingente, i Ministri dell'istruzione e dell'universita' e della ricerca possono procedere immediatamente alla nomina dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione, salvo quanto previsto dal comma 5. ((2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 3, comma 6, una posizione dirigenziale di prima fascia prevista nella dotazione organica del Ministero dell'istruzione e una prevista in quella del Ministero dell'universita' e della ricerca sono assegnate ai relativi uffici di diretta collaborazione del Ministro.)) 3. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 3 comma 6, il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'universita' e della ricerca assicurano tempestivamente, secondo le rispettive competenze, la nomina dei due capi dipartimento e del segretario generale, ((nonche' del dirigente di cui al comma 2-bis. I predetti Ministri assicurano altresi' il successivo conferimento degli incarichi)) per le posizioni dirigenziali delle amministrazioni centrali, secondo le modalita', le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Restano fermi gli incarichi dirigenziali delle strutture periferiche gia' conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. ((3-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 3, comma 6, il segretario generale, ferme restando le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, esercita, in attuazione degli indirizzi impartiti dal Ministro, tra le altre, le seguenti attribuzioni: adotta, nelle more dell'attribuzione degli incarichi ai titolari di centro di responsabilita' amministrativa, i provvedimenti necessari a garantire la continuita' dell'azione amministrativa delle direzioni generali; assicura la risoluzione di conflitti di competenza tra le direzioni generali e, in caso di inerzia o ritardo, anche nell'avvio di procedimenti d'ufficio, da parte dei direttori generali, ne sollecita l'attivita' e propone al Ministro l'individuazione del soggetto titolare del potere sostitutivo; definisce l'attuazione dei programmi e dei piani di attivita' da parte dei direttori generali anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo ovvero afferenti alla competenza di piu' centri di responsabilita' amministrativa; assicura l'efficacia della partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali di ricerca, con particolare riferimento ai fondi strutturali e al finanziamento di grandi infrastrutture della ricerca.)) 4. Fino alla data indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, il personale di entrambi i Ministeri permane nel ruolo del personale dirigenziale e nella dotazione organica di quello non dirigenziale del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri e in sede di prima applicazione degli stessi, alle procedure di interpello per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, sia di prima sia di seconda fascia, possono partecipare i dirigenti del ruolo unico di cui al primo periodo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, commi 5-bise 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 5. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, l'Organismo indipendente di valutazione di cui al regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca opera per il Ministero dell'istruzione e per il Ministero dell'universita' e della ricerca. 6. La Direzione generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti continua ad operare fino alla data indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, come struttura di servizio per il Ministero dell'universita' e della ricerca, per la gestione dei capitoli di bilancio iscritti sotto il centro di responsabilita' amministrativa numero 1 - Gabinetto ed altri uffici di diretta collaborazione del Ministro, del medesimo Ministero. 7. Sino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione ((con decreto del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'universita' e della ricerca)). A decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'articolo 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, e' autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. ((7-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, le variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca, in ter mini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione al trasferimento di competenze ed ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni interessate.)) 8. La denominazione «Ministero dell'istruzione» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui agli articoli 49 e 50 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto-legge. 9. La denominazione «Ministero dell'universita' e della ricerca» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui agli articoli 51-bis e 51-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto-legge. 10. Sono abrogati gli articoli 75, commi 1 e 2, 76, 77 e 88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e l'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 11. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca succedono, per quanto di competenza, in tutti i rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni e subentrano nei rapporti processuali ai sensi dell'articolo 111 del codice di procedura civile. 12. Le funzioni di controllo della ((regolarita' amministrativa)) e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sugli atti adottati dai ministeri istituiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente. A decorrere dall'anno 2021, al fine di assicurare il predetto controllo sugli atti adottati dal Ministero dell'universita' e della ricerca, e' istituito nell'ambito del predetto Dipartimento un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette finalita' sono, altresi', istituiti due posti di funzione dirigenziale di livello non generale ed e' autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, a tempo indeterminato 10 unita' di personale da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Conseguentemente le predette funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero dell'istruzione continueranno ad essere svolte dal coesistente Ufficio centrale di bilancio. A tal fine e' autorizzata la spesa di 966.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.
Riferimenti normativi - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140 recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2019, n. 290. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155 recante «Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2019, n. 299. - Per il testo vigente dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si rinvia alle note all'art. 3. - Si riporta il testo vigente dell'art. 6 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: «Art. 6. (Il segretario generale). - 1. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da direzioni generali puo' essere istituito l'ufficio del segretario generale. Il segretario generale, ove previsto, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O: «Art. 21. (Bilancio di previsione). - 1-16 (Omissis). 17. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unita' di voto parlamentare della legge di bilancio sono ripartite in unita' elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione. Nelle more dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio, e' autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente, anche per quanto attiene la gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. 18. (Omissis).». - Per il testo vigente dell'art. 4 del citato decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si rinvia alle note all'art. 3. - Il testo degli articoli 75, commi 1 e 2, 76, 77 e 88 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, abrogati dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. - Il testo dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), modificata dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O, - Si riporta il testo dell'art. 111 del codice di procedura civile di cui al R.D. 28/10/1940, n. 144 recante «Approvazione del codice di procedura civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1940, n. 253: «Art. 111. (Successione a titolo particolare nel diritto controverso). Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo e' proseguito dal successore universale o in suo confronto. In ogni caso il successore a titolo particolare puo' intervenireo essere chiamatonel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale puo' esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolareed e' impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobilie sulla trascrizione.».