Art. 5 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  ((1. Agli oneri derivanti dagli articoli  1,  2,  3  e  4,  pari  a
3.483.000 euro per l'anno 2020 e a 5.374.000 euro annui  a  decorrere
dall'anno 2021, si provvede: 
  a) quanto a 3.483.000 euro per l'anno 2020, a  3.439.000  euro  per
l'anno 2021 e a 4.408.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2022,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e  speciali  »
della missione «Fondi da ripartire » dello stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  b) quanto a 966.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero; 
  c) quanto a 969.000 euro per l'anno 2021,  mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.)) 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
  ((2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1,
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e' incrementata  di  5
milioni di euro per l'anno 2020 ed e' destinata alla copertura  degli
oneri  di  organizzazione  dei  concorsi  per  il  reclutamento   del
personale docente delle istituzioni  scolastiche  di  ogni  ordine  e
grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i compensi per i
componenti e i segretari delle commissioni giudicatrici dei  concorsi
banditi nell'anno 2020, a valere sull'autorizzazione di spesa di  cui
al primo periodo. 
  2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis, pari a 5  milioni  di  euro
per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125,  della
legge 13 luglio 2015, n. 107,  con  riferimento  alla  quota  di  cui
all'articolo 1, comma 256, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  La  legge  18  dicembre   1997,   n.   440   recante
          «Istituzione del Fondo per l'arricchimento e  l'ampliamento
          dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi» e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23  dicembre  1997,  n.
          298. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  19,  comma  1,  del
          decreto  legislativo  13  aprile  2017,   n.   59   recante
          «Riordino, adeguamento e  semplificazione  del  sistema  di
          formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella
          scuola   secondaria   per    renderlo    funzionale    alla
          valorizzazione sociale e  culturale  della  professione,  a
          norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge
          13  luglio  2015,  n.  107»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, S.O.: 
                «Art.  19.  (Copertura  finanziaria).  -   1.Per   la
          copertura  degli  oneri  di   cui   al   presente   decreto
          legislativo e' autorizzata la spesa di 7.009.000  euro  per
          l'anno 2018 e di 13.426.000  euro  annui  a  decorrere  dal
          2019, che costituiscono limite di spesa complessiva per gli
          oneri di organizzazione dei concorsi, compresi  i  compensi
          ai componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici
          e gli eventuali oneri  derivanti  dal  funzionamento  della
          commissione nazionale di esperti di cui all'art.  3,  comma
          6. 
                2-3 (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  125,  della
          legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma  del  sistema
          nazionale di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il
          riordino   delle   disposizioni    legislative    vigenti»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162: 
                «125.  Per  l'attuazione  del  Piano   nazionale   di
          formazione e per la realizzazione delle attivita' formative
          di cui ai commi da 121 a 124 e'  autorizzata  la  spesa  di
          euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  256,  della
          legge  27  dicembre  2019,  n.  160  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.: 
                «256. Per il raggiungimento degli obiettivi formativi
          di cui alla lettera e) del comma 7 dell'art. 1 della  legge
          13 luglio 2015, n. 107, l'autorizzazione di  spesa  di  cui
          all'art. 1, comma 125, della medesima legge e' incrementata
          di 12 milioni di euro per l'anno 2020 e  di  1  milione  di
          euro per ciascuno  degli  anni  2021  e  2022  al  fine  di
          prevedere: 
                  a)   misure   volte    al    potenziamento    della
          qualificazione  dei   docenti   in   materia   d'inclusione
          scolastica, nel limite di spesa di 11 milioni di  euro  per
          l'anno 2020; 
                  b)   misure   volte    al    potenziamento    della
          qualificazione dei docenti  in  materia  di  prevenzione  e
          contrasto al bullismo  e  al  cyberbullismo,  tenuto  conto
          delle linee di orientamento di cui all'art. 4  della  legge
          29 maggio 2017, n. 71, nonche' in materia  di  insegnamento
          dell'educazione al rispetto e della parita' dei  sessi  per
          sensibilizzare gli studenti sui temi della non  violenza  e
          del contrasto ad ogni forma di discriminazione, nel  limite
          di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli  anni  dal
          2020 al 2022.».