Art. 5 Disposizioni finanziarie ((1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3 e 4, pari a 3.483.000 euro per l'anno 2020 e a 5.374.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede: a) quanto a 3.483.000 euro per l'anno 2020, a 3.439.000 euro per l'anno 2021 e a 4.408.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali » della missione «Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; b) quanto a 966.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; c) quanto a 969.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.)) 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. ((2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e' incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020 ed e' destinata alla copertura degli oneri di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i compensi per i componenti e i segretari delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi nell'anno 2020, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo. 2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con riferimento alla quota di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.))
Riferimenti normativi - La legge 18 dicembre 1997, n. 440 recante «Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298. - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, S.O.: «Art. 19. (Copertura finanziaria). - 1.Per la copertura degli oneri di cui al presente decreto legislativo e' autorizzata la spesa di 7.009.000 euro per l'anno 2018 e di 13.426.000 euro annui a decorrere dal 2019, che costituiscono limite di spesa complessiva per gli oneri di organizzazione dei concorsi, compresi i compensi ai componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici e gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti di cui all'art. 3, comma 6. 2-3 (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162: «125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attivita' formative di cui ai commi da 121 a 124 e' autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 256, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.: «256. Per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui alla lettera e) del comma 7 dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 125, della medesima legge e' incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al fine di prevedere: a) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d'inclusione scolastica, nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2020; b) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, tenuto conto delle linee di orientamento di cui all'art. 4 della legge 29 maggio 2017, n. 71, nonche' in materia di insegnamento dell'educazione al rispetto e della parita' dei sessi per sensibilizzare gli studenti sui temi della non violenza e del contrasto ad ogni forma di discriminazione, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.».