Art. 9 Il controvalore dei «titoli di scambio», determinato in base al prezzo di cui all'art. 2 e al valore nominale di cui all'art. 8 del presente decreto, verra' riconosciuto agli aggiudicatari, unitamente ai dietimi d'interesse maturati. La Banca d'Italia provvedera' ad inserire, in via automatica, le partite relative ai titoli di scambio da regolare, nel servizio di compensazione e liquidazione, con valuta pari al giorno di regolamento. I conseguenti oneri per rimborso capitale faranno carico al capitolo 9502 (unita' di voto parlamentare 21.2.), mentre, per il pagamento degli interessi, al capitolo 2214 (unita' di voto parlamentare 21.1.) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso. La consegna dei «titoli di scambio» dovra' avvenire nel giorno di regolamento dei titoli in emissione, indicato nell'art. 10. In caso di ritardata o mancata consegna definitiva dei "titoli di scambio" da parte degli operatori aggiudicatari, troveranno applicazione le disposizioni di cui al decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.