Art. 8 
 
  L'importo nominale dei titoli di scambio  di  cui  all'art.  2  del
presente decreto, che gli aggiudicatari in asta devono presentare  ai
fini del regolamento dei titoli di cui all'art. 1, sara'  determinato
dalla moltiplicazione del rapporto di scambio per l'importo  nominale
aggiudicato in asta, secondo le modalita' di cui all'art. 7. 
  Il rapporto di scambio di  cui  al  comma  precedente  e'  pari  al
rapporto tra il prezzo del titolo aggiudicato in asta ed il prezzo di
ciascuno dei titoli offerti in  cambio,  come  determinato  ai  sensi
dell'art. 2 del presente decreto. 
  Qualora l'importo nominale dei titoli da riacquistare,  determinato
con le modalita' di cui al primo comma, non risulti multiplo di 1.000
euro, verra' arrotondato per difetto.