Art. 4 
 
  Le offerte degli operatori, fino ad un  massimo  di  dieci,  devono
contenere l'indicazione dell'importo  dei  buoni  che  gli  operatori
stessi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto, nonche'
l'indicazione del titolo di scambio a cui si riferisce l'offerta. 
  I prezzi indicati dagli operatori, espressi in termini percentuali,
devono variare  di  un  importo  minimo  di  un  centesimo  di  euro;
eventuali variazioni  di  importo  diverso  vengono  arrotondate  per
eccesso. 
  Ciascuna offerta non  deve  essere  inferiore  a  500.000  euro  di
capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non vengono
prese in considerazione. 
  Ciascuna offerta non deve  essere  superiore  all'importo  indicato
nell'art.  1;  eventuali  offerte  di  ammontare  superiore   vengono
accettate limitatamente all'importo medesimo. 
  Eventuali offerte di ammontare  non  multiplo  dell'importo  minimo
sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto. 
  Eventuali offerte non recanti l'indicazione del titolo di scambio o
indicanti titoli diversi da quelli previsti dall'art. 2 del  presente
decreto non vengono prese in considerazione.