Art. 6 
 
  Successivamente alla scadenza del termine  di  presentazione  delle
offerte di cui al precedente articolo, sono  eseguite  le  operazioni
d'asta  nei  locali  della  Banca  d'Italia   in   presenza   di   un
rappresentante   della   Banca   medesima,   il   quale,   ai    fini
dell'aggiudicazione,   provvede   all'elencazione   delle   richieste
pervenute,  con  l'indicazione  dei  relativi   importi   in   ordine
decrescente di prezzo offerto. 
  Le operazioni di cui al comma  precedente  sono  effettuate,  anche
tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento  di  un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle  finanze,  a  cio'
delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito
verbale da cui risulti, fra l'altro,  il  prezzo  di  aggiudicazione.
Tale prezzo sara' reso noto mediante comunicato stampa. 
  In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia  ed  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  anche  in  deroga   a   specifiche
previsioni  contenute  nei  precedenti  articoli,  ciascuno  per   le
rispettive competenze, possono scegliere di  svolgere  le  operazioni
d'asta, relative al  titolo  oggetto  della  presente  emissione,  da
remoto mediante l'ausilio di strumenti  informatici,  sulla  base  di
modalita' concordate dalle due istituzioni.