Art. 8 
 
            Oneri per prestazioni di lavoro straordinario 
 
  1. Il commissario  delegato  opera  una  ricognizione  degli  oneri
riferiti  alle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  prestate  dal
personale non dirigenziale delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso  alla
popolazione  o  nelle   attivita'   connesse   all'emergenza.   Detta
ricognizione e' effettuata sulla base  delle  prestazioni  di  lavoro
straordinario  effettivamente  rese,  oltre  i  limiti  previsti  dai
rispettivi  ordinamenti  ed  in  deroga  all'art.  45   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  dal  personale  non  dirigenziale
delle pubbliche amministrazioni di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i primi novanta giorni
dal verificarsi dell'evento.  Il  medesimo  commissario  provvede  al
relativo ristoro, entro il limite massimo di  cinquanta  ore  mensili
pro-capite. 
  2.  Ai  titolari  di  incarichi   dirigenziali   e   di   posizione
organizzativa delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  direttamente
impegnati nelle attivita' connesse all'emergenza, e' riconosciuta una
indennita'  mensile  pari  al  30%  della  retribuzione  mensile   di
posizione  e/o  di  rischio  prevista  dai  rispettivi   ordinamenti,
commisurata ai giorni di  effettivo  impiego,  per  i  primi  novanta
giorni  a  decorrere  dalla  data   dell'evento,   in   deroga   alla
contrattazione collettiva nazionale di comparto ed agli articoli 24 e
45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono posti a
carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 7 ed,  a  tal  fine,
nel  piano  degli  interventi  di  cui  all'art.  1,  comma  3,  sono
quantificate le somme necessarie.