Art. 8 Oneri per prestazioni di lavoro straordinario 1. Il commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attivita' connesse all'emergenza. Detta ricognizione e' effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in deroga all'art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i primi novanta giorni dal verificarsi dell'evento. Il medesimo commissario provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite. 2. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 direttamente impegnati nelle attivita' connesse all'emergenza, e' riconosciuta una indennita' mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per i primi novanta giorni a decorrere dalla data dell'evento, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto ed agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 7 ed, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, sono quantificate le somme necessarie.