(Allegato-art. 13)
                              Art. 13. 
 
    Il consiglio di Dipartimento e' composto dai professori di  ruolo
e  dai  ricercatori  afferenti  ai  corsi  di  laurea  del   medesimo
Dipartimento. 
    Il consiglio di Dipartimento e' presieduto dal direttore  che  lo
convoca secondo le modalita' disciplinate nell'art. 14. 
    Il direttore di Dipartimento, che dura in carica tre anni e  puo'
essere rinnovato per un solo mandato, puo'  farsi  sostituire  da  un
componente  della  giunta  di  Dipartimento  in  caso  di  assenza  o
impedimento. 
    Il direttore di Dipartimento formula al rettore  e  al  direttore
generale proposte relative alla predisposizione del piano strategico. 
    Il consiglio di Dipartimento, nell'ambito del budget assegnato  e
in conformita' al piano strategico: 
      a) determina l'indirizzo generale del Dipartimento; 
      b)   esprime   al   senato   accademico   parere   in    merito
all'istituzione di nuovi corsi di studio e insegnamenti; 
      c) propone, attraverso il rettore, al senato accademico i posti
di ruolo vacanti e posti di ricercatore da bandire previsti nel piano
strategico; 
      d)  all'esito  dell'attivita'  istruttoria   disciplinata   dal
regolamento  generale  di  Ateneo,  delibera,  motivando,  con   voto
favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima  fascia
per la chiamata di professori di prima fascia  e  dei  professori  di
prima e seconda fascia per la  chiamata  dei  professori  di  seconda
fascia e dei ricercatori, una graduatoria di nominativi e la  propone
al rettore; 
      e) organizza la  didattica  e  coordina  la  ricerca,  verifica
l'assolvimento degli impegni didattici  e  di  ricerca  e  assume  le
deliberazioni  conseguenti,  tenuto  conto  delle   indicazioni   dei
prorettori; 
      f) propone al senato  accademico  l'attivazione  dei  corsi  di
perfezionamento, delle scuole di  specializzazione  e  dei  corsi  di
dottorato di ricerca. 
    La giunta di Dipartimento e' composta da: 
      a) il direttore di Dipartimento che la presiede  e  la  convoca
secondo le modalita' disciplinate nell'art. 14; 
      b) i direttori dei corsi di studio nominati dal direttore; 
      c) i direttori delle scuole,  afferenti  al  Dipartimento,  ove
presenti; 
      d) il coordinatore del programma di dottorato di ricerca. 
    Alle adunanze della giunta partecipano, con  voto  consultivo,  i
prorettori. 
    La giunta: 
      a) propone al senato accademico il conferimento di contratti di
insegnamento; 
      b) approva i piani di studio e delibera circa le pratiche degli
studenti; 
      c) nomina  la  commissione  istruttoria  per  le  procedure  di
assunzione  dei  professori  di  ruolo  e  dei  ricercatori  a  tempo
determinato.