Art. 14. La convocazione degli organi accademici avviene attraverso avviso, nel quale sono indicati giorno, luogo ed ora della riunione nonche' l'ordine del giorno della stessa, inviato dal presidente dell'organo accademico o da suo delegato almeno cinque giorni di calendario prima della riunione, salvo minor termine in caso di urgenza. L'invio puo' essere effettuato con e-mail o altro mezzo idoneo. L'organo e' validamente costituito ove siano presenti la meta' piu' uno dei suoi componenti in carica aventi diritto al voto; nel computo non si tiene conto di coloro che hanno preventivamente giustificato per iscritto l'assenza. La seduta non e' in alcun caso valida se non e' presente il presidente o suo delegato e, comunque, se non e' presente almeno ΒΌ dei componenti aventi diritto al voto. Le riunioni possono svolgersi anche in teleconferenza o videoconferenza. In tal caso il presidente (o in caso di sua assenza colui che lo sostituisce) deve verificare la presenza del numero legale per la valida costituzione della seduta, identificando, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza, e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui debbono trovarsi contemporaneamente sia il presidente (o in caso di sua assenza colui che lo sostituisce), che il segretario. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti titolari del diritto di voto, salvo che la vigente normativa, lo Statuto o i regolamenti stabiliscano una maggioranza qualificata; in caso di parita' dei voti prevale il voto del presidente o, in caso di sua assenza, il voto del suo delegato; gli astenuti sono comunque presi in considerazione al fine della determinazione del quorum e non si considerano astenuti, bensi' assenti non giustificati, coloro che si allontanano al momento della votazione.