(Allegato-art. 14)
                              Art. 14. 
 
    La  convocazione  degli  organi  accademici  avviene   attraverso
avviso, nel quale sono indicati giorno, luogo ed ora  della  riunione
nonche' l'ordine del giorno  della  stessa,  inviato  dal  presidente
dell'organo accademico o da suo  delegato  almeno  cinque  giorni  di
calendario prima della riunione,  salvo  minor  termine  in  caso  di
urgenza. 
    L'invio puo' essere effettuato con e-mail o altro mezzo idoneo. 
    L'organo e' validamente costituito ove siano  presenti  la  meta'
piu' uno dei suoi componenti in carica aventi diritto  al  voto;  nel
computo non si  tiene  conto  di  coloro  che  hanno  preventivamente
giustificato per iscritto l'assenza. 
    La seduta non e' in alcun caso  valida  se  non  e'  presente  il
presidente o suo delegato e, comunque, se non e'  presente  almeno  ΒΌ
dei componenti aventi diritto al voto. 
    Le  riunioni  possono  svolgersi  anche   in   teleconferenza   o
videoconferenza. In tal caso il presidente (o in caso di sua  assenza
colui che lo sostituisce) deve  verificare  la  presenza  del  numero
legale  per  la  valida  costituzione  della  seduta,  identificando,
personalmente ed in modo certo, tutti  i  partecipanti  collegati  in
teleconferenza o videoconferenza, e  assicurarsi  che  gli  strumenti
audiovisivi consentano agli stessi, in tempo  reale,  di  seguire  la
discussione ed intervenire  nella  trattazione  degli  argomenti.  La
riunione si considera  tenuta  nel  luogo  in  cui  debbono  trovarsi
contemporaneamente sia il presidente (o in caso di sua assenza  colui
che lo sostituisce), che il segretario. 
    Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti titolari
del diritto di voto, salvo che la vigente normativa, lo Statuto  o  i
regolamenti stabiliscano una  maggioranza  qualificata;  in  caso  di
parita' dei voti prevale il voto del presidente o,  in  caso  di  sua
assenza, il voto del suo delegato; gli astenuti sono  comunque  presi
in considerazione al fine della determinazione del quorum  e  non  si
considerano astenuti, bensi' assenti non giustificati, coloro che  si
allontanano al momento della votazione.