Art. 15 
 
            Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto 
                   degli impegni o altri obblighi 
 
  1. Ai fini  e  per  gli  effetti  dell'art.  35,  paragrafo  2  del
regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione europea,  in  caso  di
mancato rispetto: 
    a)  degli  impegni  ai  quali  e'  subordinata   la   concessione
dell'aiuto per le misure connesse alla superficie e agli animali  del
regolamento (UE) n. 1305/2013, 
    b) oppure se pertinenti,  degli  altri  obblighi  dell'operazione
stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione  nazionale
ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare  per
quanto riguarda altri requisiti e norme obbligatori, come i requisiti
minimi  relativi   all'uso   dei   fertilizzanti   e   dei   prodotti
fitosanitari, come i «criteri di mantenimento della superficie in uno
stato idoneo al pascolo o alla coltivazione» di cui  al  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno
2018, n. 5465 e infine, come l'«attivita' agricola  minima»,  di  cui
allo stesso decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari
e forestali del 7 giugno 2018, n. 5465; 
  si  applica  per  ogni  infrazione  o  gruppo  di  infrazione,  una
riduzione o l'esclusione, ove per esclusione si intende la  riduzione
totale del pagamento, dell'importo complessivo dei pagamenti  ammessi
o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento
e per la coltura, il gruppo di colture, la tipologia  di  operazione,
parcella di riferimento, UBA o capo, a cui si riferiscono gli impegni
violati;  la  violazione  di  impegni  pluriennali  e'  regolata  dal
successivo  art.  19.  I  «requisiti  minimi  relativi  all'uso   dei
fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari», ai sensi  degli  articoli
28 e 29  del  regolamento  (UE)  n.  1305/2013  e  dell'art.  39  del
regolamento  (CE)  n.  1698/2005  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, i «criteri di  mantenimento  della  superficie  in  uno
stato idoneo al pascolo o alla coltivazione» e l'«attivita'  agricola
minima», di cui al decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali del 7 giugno 2018, n. 5465, si applicano, alla
Superficie oggetto d'impegno (SOI) in accordo  con  quanto  stabilito
dai documenti programmatori regionali. 
  2. La percentuale della riduzione e' fissata in ragione del 3%, del
5% o del 10% ed e' determinata  in  base  alla  gravita',  entita'  e
durata  di  ciascuna  violazione,  secondo  le   modalita'   di   cui
all'allegato 4. 
  3. Rimane impregiudicata la possibilita' di sospendere la  sanzione
se e' prevedibile che il beneficiario ponga rimedio  all'inadempienza
entro tre mesi, secondo quanto disposto dall'art. 36 del  regolamento
(UE) n. 640/2014.