Art. 22 Disposizioni comuni 1. Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni dell'art. 7 del regolamento (UE) n. 809/2014, nonche' dell'art. 54, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1306/2013. 2. Sono fatti salvi i casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.