Art. 22 
 
                         Disposizioni comuni 
 
  1. Ai casi di recupero di importi  indebitamente  erogati  previsti
dal presente decreto si applicano le  disposizioni  dell'art.  7  del
regolamento (UE) n. 809/2014, nonche' dell'art. 54, paragrafo  3  del
regolamento (UE) n. 1306/2013. 
  2. Sono fatti salvi i casi di circostanze eccezionali  o  di  forza
maggiore ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.