Art. 12 Disposizioni transitorie 1. Fino alla deliberazione delle direttive di cui all'art. 6, comma 6 si applicano i criteri e le modalita' operative di cui alle delibere del Comitato vigenti alla data di adozione del presente decreto. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle richieste di intervento presentate successivamente alla sua entrata in vigore.