Art. 12 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Fino alla deliberazione delle direttive di cui all'art. 6, comma
6 si applicano i  criteri  e  le  modalita'  operative  di  cui  alle
delibere del Comitato vigenti alla  data  di  adozione  del  presente
decreto. 
  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle richieste
di intervento presentate successivamente alla sua entrata in vigore.